Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3165 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3165 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/02/2026
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 23662/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato
– ricorrente –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore
Intimata
RAGIONE_SOCIALE (C.F.P_IVA), in persona dell’AVV_NOTAIO.U. dott. NOME AVV_NOTAIO, società che ha incorporato, a seguito di fusione, la RAGIONE_SOCIALE, incorporante per fusione la RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO del foro di Roma, giusta procura speciale a margine del controricorso.
TRIBUTI :SVALUTAZIONE DEI CREDITI -ART. 106 T.U.I.R.CONVERSIONE IN CREDITI DI IMPOSTA
avverso la sentenza resa dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna n. 693/6/2022 , depositata in data 7.6.2022, notificata il 28.6.2022;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME all’adunanza camerale dell’8.1.2026;
FATTI DI CAUSA
A seguito di controllo della D.P. di Bologna nei confronti della RAGIONE_SOCIALE liquidazione, operante nel settore del credito al consumo sia in via diretta che indiretta (crediti di firma), in merito alla spettanza del credito di imposta di cui all’art. 2, commi da 55 a 58 del d.l. n. 225/2010, richiesto dalla predetta società a rimborso in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012, per un importo di euro 4.888.0568,00, veniva emesso processo verbale di constatazione datato 12.12.2016, con il quale il credito di imposta veniva rideterminato in euro 326.757,00. La società, negli anni 2009 e 2010, secondo quanto emerso in sede di controllo, riconduceva alla categoria ‘svalutazione crediti verso clienti’ ex art. 106 TUIR, anche le differenze di prima iscrizione o day one loss tra gli importi nominali rimborsati alle banche per effetto dell’attivazione della garanzia e il valore dei relativi crediti iscritti in bilancio, per un importo corrispondente ai giroconti effettuati, pari a euro 1.253.088,00. Con avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO la D.P. di Bologna riteneva non trasformabili in crediti le imposte anticipate per euro 326.765,53 relative ai giroconti, ritenendo che l’importo degli stessi rappresentasse in realtà una perdita di competenza dell’esercizio di acquisizione definita dallo standard contabile day one loss .
La CTP di Bologna, adita dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla società cessionaria dei crediti in contestazione RAGIONE_SOCIALE, accoglieva il ricorso, ritenendo che
L’RAGIONE_SOCIALE non avesse provato che le differenze da prima iscrizione fossero perdite su crediti anziché svalutazione di crediti.
La Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna ( d’ora il poi C.T.R.) rigettava l’appello dell’Ufficio.
Avverso la precitata sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione è rimasta intimata.
La società RAGIONE_SOCIALE, che ha fuso per incorporazione la RAGIONE_SOCIALE, che a sua volta aveva incorporato la RAGIONE_SOCIALE, resiste con controricorso.
Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale dell’8.1.2026.
La controricorrente ha depositato tempestiva memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo -rubricato « Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. art.360, comma 1, n.3, c.p.c. », l’RAGIONE_SOCIALE deduce che la C.T.R. aveva rigettato l’appello dell’amministrazione finanziaria anzitutto affermando che la preclusione alla qualificazione come perdite RAGIONE_SOCIALE differenze da prima iscrizione deriverebbe dalla condotta processuale dell’appellante Ufficio che, in tesi, solo in grado di appello avrebbe qualificato il differenziale negativo in esame non come perdita, ma come onere iniziale che partecipa integralmente alla determinazione del risultato di periodo e non deve sottostare ai limiti di cui all’art. 106 Tuir. La ricorrente assume al riguardo essere l’unico plausibile significato da attribuire alla diversamente del tutto oscura affermazione della CTR laddove, evocando la violazione del divieto di nova in appello, sembrerebbe aver stigmatizzato un preteso tentativo dell’ U fficio di rimettere in discussione l’accertamento compiuto dalla CTP circa la non riconducibilità RAGIONE_SOCIALE day one loss al novero RAGIONE_SOCIALE perdite ex art 101 comma 5 TUIR. La ricorrente afferma dunque di aver interesse a
denunciarne l’erroneità, sub specie della violazione della regola processuale che impone al giudice di pronunciare sull’oggetto della domanda senza esulare dal perimetro del thema decidendum che, come noto, nel giudizio davanti al Giudice tributario, risulta definito dalla motivazione dell’atto accertativo, nel quale i differenziali di prima iscrizione o ‘day one loss’ dei crediti cd di firma, erano stati qualificati nell’avviso di accertamento come ‘perdite di competenza dell’esercizio di acquisizione definite dallo standard contabile come day one loss’ (v pag. 7), senza che tale qualificazione risultasse modificata da quella contenuta nell’atto di appello (‘componenti negativi/oneri iniziali che partecipano integralmente alla determinazione del risultato di periodo’ v. pag. 5), atteso che la nozione contabile/civilistica di perdita in base agli standard contabili internazionali risulta assimilabile a quella di componente negativo/onere iniziale. Piuttosto, l’Ufficio aveva sempre prospettato, sin dal primo grado di giudizio, come la qualificazione in termini di perdite RAGIONE_SOCIALE differenze da prima iscrizione derivasse direttamente dall’applicazione dello IAS 39, senza, dunque, necessità di scontare la verifica della presenza dei requisiti di qualificazione previsti dall’art.101 comma 5 TUIR, come si poteva leggere nelle controdeduzioni di primo grado (pag.7, punto a).
2. Con il secondo motivo, rubricato « violazione e falsa applicazione degli articoli 83, 101 e 106, comma 3, del T.U.I.R.; art. 2, commi da 55 a 58 del d.l. 225/2010, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c .», l’RAGIONE_SOCIALE critica la sentenza impugnata laddove è stato ritenuto che la deducibilità, quali svalutazioni di crediti ex art. 106, comma 3, del T.U.I.R RAGIONE_SOCIALE differenze di prima iscrizione non possa che comportare l’applicabilità. alle stesse della norma agevolativa di cui all’art. 2, commi 55-58 del d.l. 225/2010. Osserva, al riguardo, che la prima iscrizione in bilancio dei crediti in esame, effettuata solo all’atto dell’attivazione della garanzia del ‘non riscosso per riscosso’, poteva
determinare, come in effetti aveva determinato, in base a quanto statuito dal principio contabile internazionale IAS 39, la rilevazione nel conto economico di un onere (day one loss) ossia di un differenziale negativo tra il credito erogato ed il valore di mercato del credito stesso e quindi un componente negativo/onere iniziale che partecipa integralmente alla determinazione del risultato di periodo. Tale rappresentazione contabile assumeva rilievo ai fini fiscali, in ragione del principio di derivazione rafforzata del reddito imponibile dalle risultanze di bilancio IAS ex art. 83 TUIR. Tale conclusione era avvalorata dalla relazione al D.M. 48/2009. Non era pertanto revocabile in dubbio la natura di perdita RAGIONE_SOCIALE day one loss.
Il Collegio, rilevato che sulla questione oggetto del secondo motivo, di rilevanza nomofilattica, non vi sono precedenti specifici di questa Sezione, di tal che si impone la trattazione della causa in pubblica udienza;
P.Q.M .
La Corte rimette la trattazione della causa alla pubblica udienza e rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8.1.2026
Il Presidente
(NOME COGNOME)