Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1881 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1881 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/01/2024
IRPEF AVVISO ACCERTAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28987/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende,
-ricorrente -Contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende, unitamente all’AVV_NOTAIO ,
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA, n. 2815/2016, depositata l’11/05/2016 ;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
L’RAGIONE_SOCIALE ricorre nei confronti di NOME COGNOME , che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha accolto l’appello della contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Milano che, invece, aveva rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio, per l’anno di imposta 2009, aveva recuperato a tassazione, ai fini Irpef, la plusvalenza realizzata a seguito della vendita di un terreno, valutandone la sua suscettività edificatoria.
La contribuente, con atto del 24 giugno 2009, registrato il successivo 26 giugno, cedeva a titolo oneroso la metà di un terreno sino Comune di Magenta (particelle 159, 170 e 171 fg. 21 catasto terreni).
L’Ufficio, sebbene l’area, al momento della cessione figurasse nel Piano regolatore generale (PRG) come area agricola, riteneva che la medesima avesse suscettività edificatoria e che, per l’effetto, la plusvalenza realizzata fosse soggetta a tassazione. Evidenziava che, con deliberazione della Giunta comunale, del 13 ottobre 2005, n. 208, il Comune di Magenta aveva avviato il procedimento di formazione RAGIONE_SOCIALE varianti al PRG per l’adeguamento e l’approvazione del P iano di governo del territorio (PGT) in ragione di quanto previsto dalla legge reg. Piemonte n. 12 del 2005; che il RAGIONE_SOCIALE Comunale, con delibera del 27 novembre 2008, n. 54 aveva, approvato il documento «Verso il PGT: il quadro ricognitivo programmatorio RAGIONE_SOCIALE scelte ed obiettivi strategici», deliberandone l’ urgenza e la immediata eseguibilità; che tale atto individuava un’ area di trasformazione, nel quale ricadeva la particella 159 oggetto di cessione, con un indice di fabbricabilità di 0,80 metri cubi/metri quadri, che ne rendeva evidente «l’intrinseca, ovvero
di fatto, edificabilità»; che, invece, le altre particelle erano comprese marginalmente nella stessa area di trasformazione con destinazione «verde agricolo attrezzato ai fini della fruizione». A sostegno della suscettività edificatoria, l’Ufficio rilevava, ancora, che la società acquirente dell’immobile operava nel settore RAGIONE_SOCIALE costruzioni edilizie ed aveva acquistato altri terreni adiacenti; che il prezzo di vendita non era comparabile con il prezzo di mercato RAGIONE_SOCIALE aree agricole.
Considerato che:
Con l’unico motivo l’RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ.
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui si afferma che l’art. 67 t.u.i.r. correla la suscettività edificatoria al data formale della già intervenuta adozione del PRG, o di atto impegnativo al pari di questo, e che, invece, non è necessaria l’approvazione definitiva in sede regionale o di atti d’attuazione successiva. Assume che, al contrario, le aree la cui cessione può generare plusvalenza imponibile sono anche quelle che, pur non inserite in un PRG come edificabili, o addirittura con destinazione agricola, presentano una suscettività edificatoria di fatto, desumibile da elementi oggettivi diversi da atti o provvedimenti amministrativi relativi all’edificabilità ; che, anche a voler ritenere necessaria l’esist enza di atti o attività amministrativa concernente l’edificabilità RAGIONE_SOCIALE aree , dette ultime non devono necessariamente consistere in atti aventi la medesima «impegnatività» del PRG; che, invece, è sufficiente che vi siano atti o attività amministrativa che abbiano già attribuito all’area potenzialità edificatoria in fatto, facendo sorgere l’ aspettativa di un futuro utilizzo edificatorio dell’area.
Il motivo è infondato.
2.1. L’art.67 t.u.i.r. (già 81) stabilisce, per quanto di rilievo nel giudizio, che sono redditi diversi «in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione suscettibili di utilizzazione edificatoria».
L’art. 36, comma 2, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, rubricato «Recupero di base imponibile», ha chiarito che «Ai fini dell’applicazione del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo».
2.2. In seguito a quest’ultimo intervento legislativo, le Sezioni Unite della Corte hanno osservato che l’art. 36, comma 2, cit. -a fronte di una norma originaria che non specificava se, ai fini fiscali, lo strumento urbanistico dovesse essere soltanto adottato o anche approvato -ha fornito una chiave interpretativa che, per espressa volontà del legislatore, deve essere utilizzata nell’applicazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni ivi richiamate; che la ratio va ravvisata nelle diverse finalità perseguite dalla legislazione urbanistica (volta al corretto uso del territorio urbano e a regolare lo ius edificandi, esercitabile soltanto quando si siano perfezionati gli strumenti urbanistici) rispetto a quelle della legislazione fiscale (volta ad adeguare il prelievo fiscale alle variazioni dei valori economici dei suoli, che si registrano e progrediscono, in parallelo, dal sorgere della mera aspettativa dello jus edificandi , fino al perfezionamento dello stesso) e nella diversità di presupposti tra lo ius edficandi , richiedente il perfezionamento RAGIONE_SOCIALE relative procedure, e lo
ius valutandi , per il quale è sufficiente l’avvio di tali procedure (Cass., Sez. U., 30/11/2006, n. 25505).
Si è, altresì, precisato che tale disposizione ha portata di interpretazione autentica (Cass. 10/08/2016, n. 16936, Cass. 20/02/2014, n. 4116). Di conseguenza, ha efficacia retroattiva e generale, applicabile in tutti i casi in cui venga in rilievo l’utilizzazione edificatoria di terreni (in tal senso, Cass. 19/12/2014, n. 27077).
2.3. Fermi questi principi, in ordine alla rilevanza della così detta edificabilità di fatto, questa Corte , così come rilevato dall’RAGIONE_SOCIALE, ha ripetutamente affermato che, ai fini della determinazione della base imponibile, l’area edificabile costituisce un genere articolato nelle due specie dell’area edificabile di diritto, così qualificata in un piano urbanistico, e dell’area edificabile di fatto, vale a dire del terreno che, pur non essendo urbanisticamente qualificato, può, nondimeno, avere una vocazione edificatoria di fatto in quanto sia potenzialmente edificatorio, anche al di fuori di una previsione programmatica; che una siffatta edificabilità non programmata, o fattuale o potenziale, si individua attraverso la constatazione dell’esistenza di taluni fatti indice, come la vicinanza al centro abitato, lo sviluppo edilizio raggiunto dalle zone adiacenti, l’esistenza di servizi pubblici essenziali, la presenza di opere di urbanizzazione primaria, il collegamento con i centri urbani già organizzati, e l’esistenza di qualsiasi altro elemento obbiettivo di incidenza sulla destinazione urbanistica.
Si è, altresì, precisato che l’edificabilità di fatto è una specie di edificabilità giuridicamente rilevante, perché presa in considerazione dalla legge sia ai fini dell’Ici (d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b), primo periodo, seconda ipotesi), sia ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione (d.l. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5bis , comma 3, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 e d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 37, comma 5); che, pertanto,
l’edificabilità di fatto va considerata anche ai fini della plusvalenza, trattandosi di un’edificabilità «di diritto», differenziandosene per il fatto di non essere (ancora) oggetto di pianificazione urbanistica, in quanto è una situazione giuridica oggettiva, nella quale può venirsi a trovare un bene immobile e che influisce sul suo valore ( Cass. 01/03/2013, n. 5166, Cass. 18/04/2006, n. 9131; tra le più recenti Cass. 12/04/2021, n. 9590, Cass. 26/05/2020, n. 9842)
2.4. La Corte, tuttavia, ha chiarito che, ai fini dell’applicabilità del disposto dell’art. 67 (già 81), comma 1, lett. b), t.u.i.r., come interpretato dal d.l. n. 223 del 2006, convertito in legge n. 248 del 2006 -e, quindi, per la tassazione RAGIONE_SOCIALE plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria -occorre che sia già intervenuto un effettivo strumento urbanistico di pianificazione territoriale generale, adottato dall’organo competente del Comune (indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione e degli strumenti attuativi del medesimo), e quindi, quantomeno, che sia già intervenuta l’approvazione di una variante al piano regolatore generale. Si è precisato, sul punto che, come anche evidenziato dalla Corte Costituzionale (ord. n. 41 del 2008), la potenzialità edificatoria dell’area, in ambito fiscale, deve costituire «un elemento oggettivo idoneo ad influenzare il valore del terreno» e deve rappresentare un indice di capacità contributiva adeguato, ai sensi dell’art. 53 Cost., in quanto espressivo di una specifica posizione di vantaggio economicamente rilevante. La vocazione edificatoria deve, dunque, essere stata formalizzata in uno strumento urbanistico, ancorché non operativo, idoneo ad imprimere al bene una qualità che è recepita dalla generalità dei consociati come qualcosa di già esistente e di difficile reversibilità (Cass. 03/02/2023, n. 3378; Cass. 11/06/2014, n. 13142. Con q uest’ultima , la Corte ha espressamente escluso che il dato dell’utilizzazione edificatoria del
terreno ai fini della tassazione della plusvalenza possa collegarsi, «non ad uno strumento urbanistico già adottato dall’organo competente, ma ad un mero atto prodromico, ancora incerto nei contenuti e rispetto alla qualificazione, ai fini fiscali, dell’area come edificabile, spettando in ogni caso la adozione della delibera di approvazione della variante al RAGIONE_SOCIALE Comunale»).
2.5. In questa stessa direzione, la Corte ha precisato che il principio della rilevanza della edificabilità di fatto è erroneamente richiamato laddove, a seguito di accertamento in fatto non censurabile in sede di legittimità «non si è in presenza di immobili non urbanisticamente qualificati» ma al contrario, di immobili posti ad oggetto di specifica programmazione urbanistica e segnatamente destinati ad attività agricola. (cfr. Cass. 17/05/2017, n. 12324). Si è aggiunto che, sebbene ai fini della qualificazione dell’area ai fini fiscali non sia necessario attendere l’approvazione dello strumento urbanistico da parte della Regione né l’adozione di strumenti attuativi, non è tuttavia nemmeno consentito prescindere, all’estremo opposto, dalla formale adozione da parte del competente organo comunale di una delibera di variante di quello preesistente che tale destinazione preveda (Cass. 17/05/2017, n. 12318 che ha ritenuto non potersi prescindere dalla effettiva esistenza, al momento della cessione, di una ancorché iniziale delibera di approvazione della variante al piano regolatore generale, attribuendo rilievo alla mera aspettativa -seppur ragionevolmente dedotta dal prezzo convenuto -di una sua prossima adozione . ). Si è rilevato, pertanto, che fino a che non sia stata approvata la variazione dello strumento urbanistico che modifica la destinazione del terreno, da agricolo a edificabile, tale variazione non potrà esplicare effetti ai fini fiscali, in quanto ciò che rileva è la destinazione in atto al momento dell’acquisto (Cass. n. 3378 del 2023, cit. che ha escluso la tassabilità della plusvalenza in una fattispecie in cui, al momento della stipula
dell’atto soggetto ad imposizione la variazione dello strumento urbanistico, che modificava la destinazione del terreno da agricolo ad edificabile, non era ancora stata approvata).
2.6. La RAGIONE_SOCIALE si è attenuta a questi principi.
La sentenza impugnata, dopo aver riportato in punto di diritto i principi sopra esposti, ha correttamente precisato che «diventa una tipica quaestio facti accertare in concreto se il singolo atto sulla cui base l’Ufficio accertatore reputi sussistenti in presupposti per il sorgere della plusvalenza, abbia quel carattere impegnativo che consenta di qualificarlo in termini di (anche solo di semplice anticipazione dell’)adozione dello strumento urbanistico generale da cui derivi il carattere di edificabilità.
Di seguito, con valutazione in fatto, non suscettibile di censura in sede di legittimità, ha evidenziato che né la delibera della Giunta del 13 ottobre 2005 n. 208 né la delibera del RAGIONE_SOCIALE Comunale del 27 novembre 2008 n. 54 potevano ritenersi anticipatorie del PRG. Ha precisato, sul punto, che la prima aveva avviato il procedimento di approvazione RAGIONE_SOCIALE varianti al PRG ma queste ultime non erano state ancora adottate in modo giuridicamente vincolate; che, invece, la seconda aveva mero contenuto prodromico (come rilevato dallo stesso titolo «verso il PGT. Il quadro ricognitivo e programmatico RAGIONE_SOCIALE scelte ed obiettivi strategiciper una città a misura d’uomo ») riferendosi ad un mero quadro programmatico privo di vincolatività.
In conclusione il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1quater , d.P.R., 30 maggio 2002, n. 115.
La Corte, rigetta il ricorso; condanna l’RAGIONE_SOCIALE al rimborso in favore della parte controricorrente RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 200,00 per esborsi, euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura forfettaria del 15 per cento, oltre Iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2023.