Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3319 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 3319  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25710/2019 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata  in INDIRIZZO,  presso  l’AVVOCATURA  GENERALE  DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE,  elettivamente  domiciliata  in  INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA TOSCANA n. 205/2019 depositata il 12/02/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Con avviso di accertamento notificato il 12 ottobre 2016 l’Agenzia recuperava la maggiore Iva dovuta dalla contribuente in relazione all’acquisto di un immobile, adducendo l’inapplicabilità del regime agevolativo ‘prima casa’ e dell’aliquota del 4%, in ragione delle riscontrate caratteristiche di lusso di uno degli immobili acquistati, ai sensi dell’art. 6 D.M. 2 agosto 1969. La CTP di Firenze, adita dalla contribuente, ne accoglieva il ricorso. La CTR della Toscana confermava in seguito la sentenza di primo grado, respingendo l’appello erariale. Il ricorso per cassazione dell’Agenzia è affidato a un solo motivo. Resiste la contribuente con controricorso, illustrato ulteriormente con memoria.
Motivi della decisione
Con  l’unico  motivo  di  ricorso  l’Agenzia  lamenta  la  violazione  e/o falsa applicazione della Tabella A parte II n. 21 allegata al d.P.R. n. 633 del 1973 e all’art. 6 D.M. 2 agosto 1969, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., per avere la CTR ritenuto che ‘ dal calcolo della superficie dell’immobile andavano detratti i muri perimetrali e quelli interni ‘.
Il motivo è fondato e va accolto.
La CTR ha osservato in motivazione che ‘ non si comprende come possa essere ritenuta utile, sotto i profili appena appena evidenziati,  la  superficie  occupata dai  muri  perimetrali e  da quelli interni,  che  costituiscono  evidente  ed  insomontabile  ostacolo  alla calpestabilità dei pavimenti e quindi alla fruibilità di zone dell’immobile da parte delle persone ‘.
Così opinando il giudice d’appello si è posto in urto frontale con il condiviso  e  sedimentato  indirizzo  espresso  da  questa  Corte  e  a tenore  del  quale  Il  giudice  d’appello  si  è  posto  nel  condivisibile solco  della  giurisprudenza  di  legittimità,  a  tenore  della  quale  ‘ In
tema di agevolazioni cd. “prima casa”, ai fini dell’individuazione di un’abitazione di lusso, nell’ottica di escludere il beneficio, la superficie utile deve essere determinata avuto riguardo all’utilizzabilità degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituendo tale requisito il parametro idoneo ad esprimere il carattere “lussuoso” dell’immobile. Ne consegue che il concetto di superficie “utile” non può restrittivamente identificarsi con la sola “superficie abitabile”, dovendo interpretarsi l’art. 6 del d.m. n. 1072 del 1969 nel senso che è “utile” tutta la superficie dell’unità immobiliare diversa dai balconi, dalle terrazze, dalle cantine, dalle soffitte, dalle scale e dal posto macchine e che nel calcolo dei 240 metri quadrati rientrano anche i soppalchi ‘ (Cass. n. 29643 del 2019). Questa Corte ha anche incisivamente puntualizzato che ‘ In tema di imposta di registro, al fine di stabilire se un’abitazione sia di lusso e, come tale, esclusa dai benefici per l’acquisto della cd. prima casa, la superficie utile deve essere determinata avendo riguardo alla “utilizzabilità degli ambienti”, a prescindere dalla effettiva abitabilità degli stessi, in quanto il parametro idoneo ad esprimere il carattere “lussuoso” di una abitazione è costituito dalla superficie utile che non può, pertanto, identificarsi restrittivamente con la sola superficie abitabile, in quanto l’art. 6 del D.M. 2 agosto 1969, n. 1072, deve essere interpretato nel senso che è “utile” tutta la superficie dell’unità immobiliare diversa dai balconi, dalle terrazze, dalle cantine, dalle soffitte, dalle scale e dal posto auto e che nel calcolo dei 240 mq rientrano anche le murature, i pilastri, i tramezzi e i vani di porte e finestre’ (Cass. n. 19286 del 2019). La Corte Suprema ha anche precisato che ‘ In tema di imposta di registro, ipotecarie o catastali, per stabilire se un’abitazione sia di lusso e, quindi, esclusa dai benefici per l’acquisto della prima casa ai sensi della tariffa I, art. 1, nota II bis, del d.P.R. n. 131 del 1986, la sua superficie utile complessivamente superiore a mq. 240 – va calcolata alla stregua
del d.m. Lavori Pubblici n. 1072 del 1969, che va determinata in quella che – dall’estensione globale riportata nell’atto di acquisto sottoposto all’imposta – residua una volta detratta la superficie di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchina, non potendo, invece, applicarsi i criteri di cui al d.m. Lavori Pubblici n. 801 del 1977, richiamato dall’art. 51 della l. 2 n. 47 del 1985, le previsioni della quale, relative ad agevolazioni o benefici fiscali, non sono suscettibili di un’interpretazione che ne ampli la sfera applicativa ‘ (Cass. n. 17470 del 2019). Nella nomofilachia è stato anche specificato che ‘ In tema di agevolazioni c.d. prima casa, al fine di stabilire se un’abitazione sia di lusso e come tale esclusa da detti benefici, occorre fare riferimento alla nozione di superficie utile complessiva di cui all’art. 6 del d.m. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, n. 1072, per il quale, premesso che viene in rilievo la sola utilizzabilità e non anche l’effettiva abitabilità degli ambienti, detta superficie deve essere determinata escludendo dalla estensione globale riportata nell’atto di acquisto sottoposto all’imposta, quella di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchina ‘ (Cass. n. 8409 del 2019).
Il  ricorso  va,  in  ultima  analisi,  accolto.  La  sentenza  d’appello  va cassata  e  la  causa  rinviata  per  un  nuovo  esame  alla  Corte  di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Toscana, cui è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza d’appello; rinvia la causa per  un  nuovo  esame  alla  Corte  di  Giustizia  Tributaria  di Secondo  Grado  della  Toscana,  cui  è  demandata  anche  la regolazione delle spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 19/11/2024.