Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7334 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 7334 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/03/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 26004/2017 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE) elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. RAGIONE_SOCIALE n. 1758/2017 depositata il 30/03/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
udito il Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso. Uditi i difensori delle parti presenti.
Fatti rilevanti di causa.
§ 1. RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE) propone sei motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in parziale accoglimento dell’appello dal Comune di Latina proposto avverso la sentenza Commissione Tributaria Provinciale n. 1740/2014, ha ritenuto legittimo l’avviso di pagamento Tia 2010 (bolletta n.49106 del 16.12.2011) in relazione a taluni impianti di distribuzione carburante siti nel territorio comunale.
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato in parte motiva che: <>
Resiste con controricorso il Comune di Latina.
La ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione.
§ 2.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta <> ex art.360, co. 1^ n.5, cod.proc.civ..
Per non avere la Commissione Tributaria Regionale rilevato – come dalla parte dedotto – il giudicato esterno che si era formato (Commissione Tributaria Regionale Lazio n. 2641/40/2014, allegata al ricorso per cassazione con attestato di definitività, sub. n. 13) con l’annullamento di un precedente avviso di accertamento Tia (n.54/2010) per uno dei tre impianti dedotti nel presente giudizio; e ciò per l’accertata violazione, da parte del Comune, dell’articolo 11 comma 5^ del Regolamento Tia , avendo il Comune preteso di tassare anche superfici interne agli impianti (di accesso e deflusso delle vetture) per loro natura improduttive di rifiuti, e ben individuate dalla società nelle planimetrie trasmesse all’amministrazione comunale.
Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’articolo 2909 cod.civ., per non avere la Commissione Tributaria Regionale deciso la lite tenendo conto dell’effetto preclusivo e di comando giuridico rinveniente dal citato giudicato esterno di cui in Commissione Tributaria Regionale n. 2641/40/2014, su fattispecie sovrapponibile.
§ 2.2 Questi due motivi di ricorso, suscettibili di trattazione unitaria per la stretta connessione delle censure sollevate, non possono trovare accoglimento, risultando per taluni versi finanche inammissibili.
E’ pur vero che, nel giudizio di cassazione, l’esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, dal momento che: <> (tra le molte, Cass. n.12754/22); tuttavia resta onere della parte che ne invochi la portata preclusiva nel diverso processo, specificare
gli elementi fattuali e le qualificazioni giuridiche che connoterebbero l’altra decisione in rapporto alla fattispecie dedotta, così da renderla vincolante, ex art. 2909 cod.civ., nel governo di quest’ultima. Il che risponde al coordinamento della regola di rilevabilità del giudicato in sede di legittimità con il principio di completezza ed autosufficienza del ricorso per cassazione.
Nella specificità del giudicato in materia tributaria, poi, è la stessa società ricorrente a richiamare quanto stabilito da SSUU n. 13916/06 (successivamente innumerevoli volte ripreso), secondo cui qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo. Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, ma ciò: <>.
Si è quindi ribadito (tra le altre, Cass. n.37/2019) che: <>.
Orbene, nel caso in esame la ricorrente non si fa carico, in realtà, di questo indirizzo, tralasciando elementi qualificanti ed essenziali, come l’identità degli impianti oggetto del giudicato esterno rispetto a quelli qui dedotti; profilo solo sommariamente riferito in ricorso (pag.15), là dove si afferma che quel giudicato aveva avuto riguardo ad <> qui dedotti. Il che rende al contempo impossibile verificare quel requisito essenziale di estensione nel tempo del giudicato tributario rappresentato, come si è detto, dalla natura tendenzialmente permanente, e non mutevole nelle varie annualità TIA (nemmeno queste specificate quanto al giudicato esterno), degli elementi fattuali della vicenda (qui costituiti dalla conformazione delle stazioni di servizio e dalle superfici asseritamente esenti perché non produttive di rifiuti).
A meno che il giudicato esterno in questione non venga invocato proprio in punto interpretazione della disciplina impositiva applicabile alle superfici stesse (segnatamente, dell’art. 11 co. 5^ Reg. Comunale Tia), nel qual caso la doglianza sarebbe certamente infondata sotto altro profilo, non operando la forza preclusiva del giudicato, ex art. 2909 cit., in ordine alla attività di interpretazione normativa (che è cosa diversa dalla qualificazione giuridica dello specifico rapporto dedotto) costituente il proprium della giurisdizione (v. Cass.n. 2798/24; Cass.n.15215/21; Cass. n.14509/16; Cass.n. 23723/13 ed altre).
Dunque, quand’anche si ravvisi nella sentenza impugnata una vera e propria omissione di pronuncia (peraltro denunciabile ex art. 360 co. 1^ n.
cod.proc.civ. in relazione all’art. 112 cod.proc.civ., e non quale <> ai sensi del n.5), oggi riformulato, della medesima disposizione), in luogo di un rigetto implicito dell’eccezione di giudicato esterno, resta che tale eccezione (qui riproposta nella terza doglianza) appare comunque infondata in diritto, per le indicate ragioni.
§ 3.1 Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 342 primo co. n.1 cod.proc.civ., nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.
Per non avere la Commissione Tributaria Regionale rilevato l’inammissibilità dell’appello del Comune di Latina perché privo della indicazione delle parti del provvedimento che si intendevano gravare, ed in sostanza costituito dalla mera riproposizione delle stesse argomentazioni e doglianze già avanzate nel primo grado di giudizio.
§ 3.2 Il motivo è infondato.
Soccorre in proposito il costante indirizzo di legittimità (Cass.nn. 6302/22, 7369/17 e numerose altre) secondo cui <>.
Nel caso di specie, risulta che il Comune di Latina avesse dedotto nel proprio atto di appello (così come riportato dalla stessa RAGIONE_SOCIALE: ric. pag. 14) l’erronea determinazione delle superfici tassabili siccome derivante da una errata interpretazione e da una imprecisa applicazione del Regolamento comunale Tia (art.10), oltre che della disciplina legislativa di riferimento; con ciò mostrando di voler censurare l’assunto dei primi giudici
circa l’espunzione delle superfici degli impianti non produttive di rifiuti, costituendo ciò proprio il cuore della lite.
Dunque la specificità del motivo di appello doveva qui misurarsi anche in ragione del sostrato prettamente tecnico-giuridico della doglianza, in quanto tale devoluto con sufficiente specificità -sebbene nel richiamo delle già svolte argomentazioni difensive – alla verifica da parte del giudice del gravame.
§ 4.1 Con il quarto motivo di ricorso si deduce -ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. -violazione e falsa applicazione del TU Ambiente di cui al d.lgs. n. 152/06, nonché dell’articolo 23 Cost..
Per non avere la Commissione Tributaria Regionale rilevato l’illegittimità della delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 30 maggio 2006 che aveva istituito il passaggio dalla Tarsu alla Tia successivamente all’entrata in vigore del citato TU Ambiente che aveva abrogato il ‘decreto Ronchi’ di cui al decreto legislativo n. 22 del 1997 e, con esso, la Tia dal medesimo disciplinata (art.238, co. 6^ e 11 TU Ambiente). Il che si era risolto nell’applicazione di un tributo non previsto dalla legge, in violazione del menzionato precetto costituzionale.
§ 4.2 Il motivo è inammissibile.
Va premesso (v. Cass. n.15285/08 ed altre in termini) che il potere del giudice tributario di disapplicare i regolamenti e gli atti amministrativi illegittimi posti a fondamento della pretesa impositiva può essere esercitato anche d’ufficio, a condizione che detti atti siano rilevanti ai fini della decisione, fermo restando che <>.
Orbene, nel caso di specie la ricorrente non specifica (neppure nella memoria, e pur a fronte di convergente rilievo di novità mosso sul punto tanto dalla controricorrente quanto dal Procuratore Generale) se la questione (non menzionata in sentenza) venne posta fin dal ricorso
introduttivo, e poi in grado di appello, così palesandosi effettivamente ‘nuova’, cioè posta per la prima volta nella presente sede di legittimità.
Anzi, dopo aver riferito della deduzione della questione in altro giudizio vertente su distinto avviso di accertamento Tia (v. Commissione Tributaria Provinciale Latina n. 214/01, poi riformata da Commissione Tributaria Regionale n.2311/39/2015 e dedotta in ulteriori giudizi di cassazione e revocazione) la ricorrente rievoca (pagg.11, 12) i motivi proposti con il ricorso introduttivo del presente giudizio (evidentemente l’unico rilevante), riferendo unicamente della sostenuta illegittimità ai sensi del citato Regolamento dell’avviso di pagamento in ragione dell’imputazione eccessiva di superficie (non tassabile), dando anzi così per scontata l’applicabilità in astratto della Tia.
Si è affermato in proposito (Cass. n.20694/18 ed altre) che <>.
§ 5.1 Con il quinto motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione degli articoli 70 comma 1^ d.lvo 507/93 ed 11 comma 5^ del Regolamento comunale Tariffa di gestione dei rifiuti urbani.
Per avere la Commissione Tributaria Regionale affermato la legittimità dell’avviso di pagamento in relazione ai tre indicati impianti, senza considerare che esso aveva imputato a tassazione praticamente l’intera superficie dei medesimi, senza detrarre le superfici improduttive di rifiuti,
nonostante che queste ultime (accesso e deflusso) fossero state debitamente evidenziate nelle planimetrie allegate alla dichiarazionedenuncia di variazione presentata ex articolo 70 d.lvo 507/93. Planimetrie, recanti l’evidenziazione tratteggiata degli spazi asseritamente esenti, che tenevano conto dei criteri indicati dalla stessa amministrazione comunale.
Con il sesto motivo di ricorso la società deduce -ex art.360, co. 1^ n.5, cod.proc.civ. -omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito dalle superfici esenti così come esposte nella denuncia e nelle planimetrie presentate. Il che aveva ingenerato l’evidente erroneità dell’affermazione della Commissione Tributaria Regionale secondo cui l’avviso di pagamento in questione doveva ritenersi legittimo perché conforme proprio ai dati declamati dalla società nella dichiarazione e nella documentazione prodotta in giudizio.
§ 5.2 I due motivi di ricorso, suscettibili di trattazione unitaria, sono fondati nei termini che seguono.
Prescrive la disposizione regolamentare richiamata (in parte riproduttiva del dettato legislativo): <>.
Su tale premessa, il collegio regionale, come si è già osservato (sopra, § 1), non ha esaminato il fatto costituito dalla divergenza tra le superfici in avviso e quelle indicate come tassabili dalla società nella denunciadichiarazione. Esso ha infatti ritenuto apoditticamente scontata la legittimità dell’avviso proprio perché asseritamente conforme e puramente
recettivo dei dati forniti dalla società, laddove l’intero giudizio e la stessa sentenza di primo grado attestavano l’esatto contrario, e cioè un’eccedenza – secondo la società – di superfici tassate rispetto sia a quanto previsto dall’articolo 11 comma 5^ del regolamento comunale citato, sia a quanto esposto nella dichiarazione con le planimetrie allegate (il tutto come da allegati sub nn.1-4 al ricorso per cassazione).
L’omesso esame di questa divergenza, di ordine innanzitutto fattuale, concreta il vizio di cui all’art. 360 co. 1^ n. 5) cit., ma al contempo ha determinato la denunciata violazione normativa, avendo fatto difetto un accertamento essenziale sulla natura delle superfici dichiarate come esenti e sulla loro reale inidoneità alla produzione di rifiuti nell’ambito della conformazione e della funzionalità della stazione di servizio.
La sentenza va dunque cassata su questo punto e, in sede di rinvio, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado dovrà farsi carico di questa divergenza e riesaminare la fattispecie in applicazione, oltre che della normativa statale, del suddetto articolo 11 del Regolamento, segnatamente laddove stabilisce che la mancata idoneità di determinate aree alla produzione di rifiuti possa essere riconosciuta a favore del contribuente, ma solo <>.
Aspetto, come detto, del tutto pretermesso dai giudici regionali.
§ 6. In definitiva, il ricorso va accolto limitatamente ai motivi quinto e sesto, con conseguente cassazione in parte qua della sentenza e rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio in diversa composizione, cui demanda anche la decisione sulle spese del presente giudizio.
PQM
La Corte
-Accoglie il quinto ed il sesto motivo di ricorso, inammissibili o respinti gli altri;
-Cassa in relazione ai motivi accolti la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, in diversa composizione.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria in