Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6611 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 5 Num. 6611 Anno 2026 Presidente: COGNOME NOME
-il RAGIONE_SOCIALE era, quindi, l’unico soggetto giuridicamente esistente, per cui il mandato senza Relatore: COGNOME Data pubblicazione: 19/03/2026
rappresentanza da questi conferito al ricorrente era da considerarsi inesistente, come tale non convalidabile (ed a tutto voler concedere mai con effetti retroattivi), con la conseguente nullità dell’atto perché emesso da soggetto inesistente ed in base a delega illegittima, vizio questo integrante l’ipotesi di assoluta incompetenza per difetto di attribuzione e/o carenza di potere.
RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia, con atto notificato tramite posta elettronica in data 29 dicembre 2023, sulla base di quattro motivi.
NOME COGNOME resisteva con controricorso depositato 30 gennaio 2024.
Con ordinanza del 25 marzo 2023 il Consigliere delegato ha proposto la definizione agevolata dell’art. 380 -bis. c.p.c.
Con istanza depositata in data 3 maggio 2024 il ricorrente ha chiesto la decisione, depositando, il 27 settembre 2024 memoria ex art. 380bis. 1. c.p.c.
Parimenti il contribuente ha depositato in data 27 settembre 2024 memoria ex art. 380bis. 1.c.p.c.
Con ordinanza interlocutoria del 6 dicembre 2024 la Corte ha rimesso la causa in pubblica udienza, ravvisando la novità delle questioni dedotte, di difficoltà interpretativa e di rilevante ricaduta applicativa, atteso l’elevato numero di ricorsi coinvolti dal medesimo tema, oltre che di rilievo nomofilattico, tenuto altresì conto che sull’eccezione processuale sollevata dal controricorrente le pronunce di questa Corte (cfr. Cass. n. 7924/2024 e Cass. n. 6318/2023) menzionate nella proposta di definizione accelerata sono intervenute prima RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 6477/2024 delle Sezioni unite.
La Procura Generale ha depositato il 5 ottobre 2025 motivate conclusioni scritte con qui ha chiesto di accogliere il ricorso nel suo terzo motivo.
Le parti hanno depositato le loro ultime difese scritte ex art. 378 c.p.c. in data 17 ottobre 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con preliminare eccezione avanzata in sede di controricorso, cui ha fatto seguito la proposta di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE lite, è stato sollevato il tema dell’improcedibilità del ricorso per difetto di valida e tempestiva procura.
Il controricorrente ha rappresentato che il ricorso è stato proposto in base a procura conferita su supporto analogico ed è stato notificato dal RAGIONE_SOCIALE tramite posta elettronica certificata, senza che la relata di notifica contenesse l’attestazione di conformità al file digitale dell’originale cartaceo RAGIONE_SOCIALE procura speciale alla lite rilasciata al difensore del RAGIONE_SOCIALE.
Detta pregiudiziale questione va esaminata prioritariamente; essa risulta infondata.
1.1. Va subito premesso che in data 3 maggio 2024 il RAGIONE_SOCIALE ha provveduto al deposito dell’attestazione di conformità alla procura speciale originariamente conferita con modalità analogica del mandato alla lite notificato telematicamente con il ricorso.
1.2. L’art. 196 -novies disp. att. c.p.c. (rubricato «Potere di certificazione di conformità di copie di atti e di provvedimenti») stabilisce che «Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale, quando depositano con modalità telematiche
la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità RAGIONE_SOCIALE copia al predetto atto. La copia munita dell’attestazione di conformità equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento» .
L’art. 369 c.p.c. prevede che insieme al ricorso devono essere presentati, a pena di improcedibilità, la procura speciale se questa è conferita con atto separato».
L’art. 372, secondo comma, c.p.c. stabilisce che «il deposito dei documenti relativi all’ammissibilità può avvenire indipendentemente da quella del ricorso e dal controricorso, fino a quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio».
1.3. Prima che fosse consentito e poi divenuto obbligatorio (come nella specie) il deposito del ricorso con modalità telematica e quindi in ambito di processo cd. analogico, questa Corte aveva escluso la sanzione dell’improcedibilità del ricorso nel caso in cui, pur mancando la certificazione di conformità RAGIONE_SOCIALE copia analogica del ricorso digitale, il controricorrente avesse depositato copia dell’atto ricevuto debitamente autenticata, così come nel caso in cui il controricorrente, ancorché tardivamente costituito, non avesse disconosciuto la conformità RAGIONE_SOCIALE copia semplice depositata dal ricorrente, ai sensi dell’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 82/2005 (C.A.D.), o ancora qualora il ricorrente avesse depositato l’asseverazione di conformità all’originale RAGIONE_SOCIALE copia analogica, entro l’udienza di discussione o l’adunanza in camera di consiglio (cfr. Cass., Sez. Un., n. 22438/2018 e Cass., Sez. Un., n. 8312/2019).
In tali termini, il tempestivo deposito RAGIONE_SOCIALE sola copia analogica del ricorso notificato come documento informatico nativo digitale era stata
reputata idoneo a configurare una «fattispecie a formazione progressiva», che si esaurisce in un lasso temporale reputato proporzionato e ragionevole, con la conseguenza che, ove il destinatario RAGIONE_SOCIALE notifica telematica del ricorso rimanga solo intimato (ovvero, nell’ipotesi di più destinatari, anche solo uno rimanga intimato), il ricorrente poteva depositare l’attestazione di conformità sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio, così come il ricorrente era tenuto a fare anche nell’ipotesi di disconoscimento RAGIONE_SOCIALE conformità da parte del controricorrente.
Nelle suddette ipotesi, il ricorrente, per evitare l’improcedibilità doveva, quindi, attivarsi e depositare l’attestazione di conformità entro i predetti termini (cfr. Cass., Sez. Un., n. 22438/2018).
1.4. Successivamente sono intervenute pronunce che hanno ritenuto inammissibili ricorsi, notificati tramite posta elettronica certificata, rilevando il mancato rispetto RAGIONE_SOCIALE formalità RAGIONE_SOCIALE suddetta asseverazione di conformità, assumendo che la procura rilasciata su supporto analogico dalla parte al difensore, ai sensi dell’art. 16 -undecies, d.l. n. 179/2012, deve essere da questi sottoscritta con firma autografa e successivamente trasformata in copia informatica di documento analogico, la cui conformità all’originale deve essere attestata dal difensore nella relata di notifica (cfr. Cass. n. 6318/2023, con riferimento al processo telematico e Cass. n. 12850/2019).
1.5. Senonchè, anche da ultimo, le Sezioni unite di questa Corte hanno ribadito, alla luce del principio di effettività RAGIONE_SOCIALE tutela giurisdizionale (artt. 24 e 111 Cost.; art. 47 RAGIONE_SOCIALE Carta di Nizza; art. 19 del Trattato sull’Unione europea; art. 6 CEDU), l’esigenza assicurare, il più possibile, una decisione di merito, ponderando attentamente ed in base a criteri di ragionevolezza e proporzionalità, eventuali restrizioni del diritto RAGIONE_SOCIALE parte all’accesso ad un tribunale (così anche: Cass., S.U., n. 25513/2016; Cass., S.U., n. 10648/2017;
Cass., S.U., n. 8950/2022; Cass., S.U., n. 28403/2023; Cass., S.U., n. 2075/2024), con conseguenziale, rinnovata, vitalità assegnata al principio cardine di ‘strumentalità delle forme’ degli atti del processo, dalla legge prescritte non per la realizzazione di un valore in sé o per il perseguimento di un fine proprio ed autonomo, ma in quanto strumento più idoneo per la realizzazione di un certo risultato, il quale si pone come il traguardo che la norma disciplinante la forma dell’atto intende conseguire (così Cass., Sez. Un., n. 6477/2024, che richiama, tra le molte, Cass. n. 9772/2016; Cass., S.U., n. 14916/2016; Cass., S.U., n. 10937/2017; Cass. n. 8873/2020; Cass. n. 31085/2022; Cass. n. 14692/2023).
1.6. Alla luce di quanto precede, va osservato che nella specie non è stata posta in discussione la conformità RAGIONE_SOCIALE procura alla lite allegata al ricorso notificato tramite posta elettronica certificata all’originale copia cartacea, non avendo il controricorrente nulla eccepito sul punto, essendosi, invece, limitato solo a rilevare l’assenza dell’asseverazione di conformità RAGIONE_SOCIALE copia informatica RAGIONE_SOCIALE procura al suo originale analogico.
In tali termini ed in applicazione del suindicato principio di strumentalità delle forme, l’assenza di ogni disconoscimento circa la conformità RAGIONE_SOCIALE copia semplice depositata dal ricorrente, esclude la radicale sanzione dell’improcedibilità del ricorso, ricorrendo solo una mera irregolarità che comporta il venir meno, per effetto di detta omissione ed a mente dell’art. 196, novies , disp. att., c.p.c., solo RAGIONE_SOCIALE legale equivalenza dell’atto al suo originale, legittimando con essa la facoltà RAGIONE_SOCIALE controparte di disconoscerlo, con la conseguenza che, in assenza di tale contestazione, la predetta irritualità non sortisce effetti pregiudizievoli per l’istante.
Soluzione questa che si pone in linea con la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE CEDU nella parte in cui ha richiamato il citato arresto di questa Corte
n. 8312/2019, con cui -re melius perpensa -era stato chiarito che il mancato deposito dell’attestazione di conformità delle copie cartacee agli originali informatici entro il termine fissato dall’articolo 369 c.p.c. non doveva comportare l’improcedibilità del ricorso qualora la controparte non avesse affermato la difformità delle copie cartacee dagli originali o qualora il ricorrente avesse depositato l’attestazione mancante in un momento qualsiasi precedente allo svolgimento dell’udienza RAGIONE_SOCIALE causa (v. sentenza CEDU causa COGNOME ed altri c. Italia -ric. 37943/2017 ed altri 2).
2. Con il primo motivo di impugnazione, il consorzio ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, assumendo che l’avviso di pagamento impugnato non è atto indicato nell’elencazione di cui alla predetta disposizione, per cui « avrebbe potuto essere impugnato dal contribuente al più per contestare la ‘legittimità sostanziale’ dell’obbligazione tributaria, non già per avanzare motivi di carattere meramente formali, quali quelli trattati ed accolti, in primo e secondo grado, dalle corti tributarie di merito, che avrebbero dovuto essere dichiarati come tali inammissibili» (v. pagina n. 2 del ricorso), laddove le ragioni di impugnazioni avanzate avevano avuto riguardo alla legittimità formale dell’atto.
2.2. La doglianza risulta palesemente infondata.
La stessa difesa del consorzio ha richiamato la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992 ha natura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento RAGIONE_SOCIALE P.A. (art. 97 Cost.), ogni atto adottato dall’ente impositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile
davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa (cfr., tra le tante, da ultimo Cass. n. 3914/2025; Cass. n. 10667/2025).
La tesi del ricorrente si fonda sul rilievo secondo il quale l’avviso di pagamento in oggetto avrebbe potuto essere impugnato solo per contestare aspetti sostanziali dell’obbligazione tributaria, per cui le ragioni poste a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata, attinente alla giuridica inesistenza dell’ente che ha emesso l’atto, non poteva essere condurre all’accoglimento del ricorso, postulando semmai l’inammissibilità del motivo.
Epperò, tale ordine di idee non ha fondamento, in quanto ipotizza una limitazione del mezzo di tutela che non sussiste, ben potendo il contribuente, destinatario di un atto, non ricompreso nell’elenco degli atti tipicamente impugnabili di cui all’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, ma che, comunque, manifesti una pretesa tributaria, esercitare, in forma anticipata, il suo diritto di difesa al fine di contrastarla per tutte le ragioni ad essa inerenti, sia di carattere formale, che sostanziale.
Il riferimento alla tutela giurisdizionale al fine di controllare la «legittimità sostanziale RAGIONE_SOCIALE pretesa impositiva», estrapolato dal ricorrente dal passaggio motivazionale di talune pronunce di questa Corte (cfr. tra tutte, Cass. n. 16118/2023), non pone un limite alle ragioni difensive, facoltizzando piuttosto il più ampio esercizio difensivo, volto far valere cioè vizi sostanziali e/o di merito e/o (perché no) anche (solo) formali dell’atto, la cui esclusione, non altrimenti giustificata, risulterebbe, invece, del tutto irragionevole.
Tant’è che la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte ammette l’impugnazione contro l’avviso di pagamento anche per il suo difetto di motivazione (cfr., tra le tante, Cass. n. 3914/2025 e la giurisprudenza ivi indicata),
ipotesi questa che emblematicamente integra un vizio di natura formale.
L’istante ha ricordato che l’impugnazione aveva riguardato (ed è stata poi accolta per) la dedotta illegittimità dell’avviso di pagamento in quanto adottato da un soggetto inesistente, senza cioè potere impositivo, con il che, quindi, era stata eccepita la sussistenza di un vizio tombale RAGIONE_SOCIALE legittimità dell’atto, certamente proponibile contro l’avviso impugnato.
Con la seconda censura il ricorrente ha lamentato, in relazione al canone censorio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21 d.lgs. n. 546/1992 e e 2697 c.c., ponendo in rilievo che « è del tutto mancata da parte RAGIONE_SOCIALE Corte di Giustizia di secondo grado e RAGIONE_SOCIALE Commissione Tributaria Provinciale ennese, prima, il necessario preliminare sindacato circa la presenza RAGIONE_SOCIALE prova agli atti RAGIONE_SOCIALE tempestiva proposizione del ricorso; il che si risolve in una innegabile violazione degli artt. 21 d.lgs. 546/1992 e 2697 cod. civ., giacché la Corte tributaria ha, di fatto, esonerato la parte contribuente di detto onere» (v. pagina n. 3 del ricorso).
3.1. Si tratta di motivo del tutto inammissibile.
Esso, difatti, lamenta una pretesa lacuna nell’attività del giudice circa la verifica RAGIONE_SOCIALE regolarità processuale dell’impugnazione sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE sua tempestività, così veicolando la censura sul puro versante accademico, senza dedurre la sussistenza di alcun vizio, meno che mai quello RAGIONE_SOCIALE tardività dell’impugnazione.
Trascurando di considerare poi che la verifica è stata verosimilmente operata, senza darne atto in motivazione, in assenza di contestazione, laddove del tutto fuori tiro si presenta la contestata violazione dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992, non essendo nemmeno rappresentato che
l’impugnazione sia stata proposta decorsi i sessanta dalla notifica dell’atto.
4. Con la terza doglianza l’istante ha lamentato, sempre in ragione dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13 RAGIONE_SOCIALE legge 28 gennaio 2014 n. 5 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEna e 19, commi 7 ed 8, del regolamento di organizzazione del RAGIONE_SOCIALE (adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16 ottobre 2017 secondo lo schema tipo approvato con decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 468 del 13 settembre 2017), 97, secondo e terzo comma, 24 e 111 Cost., 100 c.p.c. e 23 e 54 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Ciò sostenendo che la predetta disposizione RAGIONE_SOCIALE « non ha stabilito l’estinzione dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE territoriale, bensì, al fine precipuo di soddisfare le nuove esigenze RAGIONE_SOCIALE moderna imprenditoria agricola siciliana (creando opportune economie di scale ed interventi improntanti all’efficienza ed efficacia), ha solamente istituito due nuovi macro RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) unificando -sul piano degli ambiti territoriali di operatività – i comprensori dei già esistenti RAGIONE_SOCIALE territoriali» (cfr. pagina n. 3 del ricorso).
Ciò si desumerebbe dal fatto che non è stata prevista l’apposita procedura di liquidazione di detti consorzi di RAGIONE_SOCIALE territoriali, essendo stati conferiti ai medesimi « una nuova connotazione e missione, nell’ambito del complessivo impianto delineato dalla legge di riforma», così creando «un’articolazione in uffici (centrali e periferici) fra il RAGIONE_SOCIALE ed i singoli consorzi di RAGIONE_SOCIALE territoriali accorpati (fra cui anche quello di RAGIONE_SOCIALE, n. 6)» (v. pagina n. 3 del ricorso, in termini ripresi a pagina n. 30).
4.1. La censura va accolta.
4.2. Giova ricapitolare il quadro normativo ed amministrativo di riferimento.
L’art. 13 RAGIONE_SOCIALE legge 28 gennaio 2014 n. 5 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEna (rubricato «Norme in materia di consorzi di RAGIONE_SOCIALE e meccanizzazione agricola»), ha stabilito -per quanto ora interessa – che: « 1. Al fine di adeguare i servizi di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE alle attuali esigenze dell’agricoltura e di razionalizzare l’impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie del settore, sono ridefiniti gli ambiti territoriali di operatività dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, attraverso l’unificazione dei comprensori consortili sulla base RAGIONE_SOCIALE unitarietà e omogeneità idrografica e idraulica del territorio sia per la difesa del suolo sia per la gestione delle acque. L’unificazione dei comprensori consortili avviene garantendo l’utilizzo delle medesime unità di personale di ruolo, precario ed a tempo determinato; 2. Sono istituiti il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE. Il RAGIONE_SOCIALE accorpa i consorzi di RAGIONE_SOCIALE: 6 RAGIONE_SOCIALE e i loro rispettivi comprensori. 3. Entro il 31.12.2014 con decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, previa deliberazione RAGIONE_SOCIALE Giunta RAGIONE_SOCIALE, su proposta dell’RAGIONE_SOCIALE e sentita la Commissione legislativa permanente “Attività produttive” dell’Assemblea RAGIONE_SOCIALE siciliana, si provvede all’approvazione dello statuto e del regolamento di organizzazione dei due istituendi consorzi nel rispetto dei principi stabiliti dall’intesa Stato-Regioni di cui art. 27 del d.l. 31.12.2007 n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28.02.2008 n. 31; 4. Entro sessanta giorni dall’approvazione dello statuto ai sensi del comma 3, l’RAGIONE_SOCIALE, con decreto, indice le elezioni per gli organi statutari».
L’art. 19 del regolamento di organizzazione del RAGIONE_SOCIALE (approvato nel suo schema tipico, ai sensi dell’art. 13 RAGIONE_SOCIALE citata legge RAGIONE_SOCIALE, con delibera presidenziale n. 468 del 13 settembre 2017, a seguito di approvazione con delibere di Giunta nn. 326/2017 e 385/2017), ha stabilito -per quanto di interesse – che:
«1. A decorrere dalla data di costituzione del RAGIONE_SOCIALE sono accorpati »;
«2. Il nuovo RAGIONE_SOCIALE succede, senza soluzione di continuità, ai preesistenti consorzi in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli relativi al patrimonio mobiliare e immobiliare e al personale, che mantiene il trattamento giuridico ed economico posseduto nei consorzi accorpati alla data di costituzione dello stesso consorzio»;
«3. Alla amministrazione del nuovo consorzio, in fase di prima attuazione, provvede il Commissario straordinario in carica alla data di cui al comma 1. »;
«4. Il Commissario straordinario esercita le funzioni di ordinaria amministrazione che, in base allo Statuto, al presente Regolamento e alla legislazione vigente, sono di competenza del Presidente del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale»;
-«6. Ad avvenuta nomina, il Direttore Generale provvede all’amministrazione del RAGIONE_SOCIALE, avvalendosi delle strutture degli accorpati RAGIONE_SOCIALE e del relativo personale»;
-«7. Le funzioni e attività poste in essere dal Commissario straordinario e dai Direttori, nonché rapporti a qualsiasi titolo instaurati, sono oggettivamente e soggettivamente imputati al consorzio istituito dall’art. 13 RAGIONE_SOCIALE 1.r. 5/2014 »;
– «13. I piani, regolamenti, ruoli e affidamenti dei consorzi accorpati restano vigenti e continuano a trovare applicazione fino a diversa determinazione del Commissario Straordinario e del Direttore Generale, cui compete l’adozione delle misure, anche transitorie, e degli atti di pianificazione, programmazione e regolamentazione necessari per l’operatività del nuovo RAGIONE_SOCIALE, nei termini temporali sopra indicati. In particolare:
i ruoli per il pagamento dei contributi consortili sono emessi sulla base dei piani adottati e ogni altro atto, che disciplina il calcolo e le modalità di riparto dei contributi a carico dei consorziati, vigenti nei consorzi accorpati alla data di costituzione del nuovo consorzio ».
Con deliberazione n. 2 del 16 ottobre 2017 il Commissario straordinario dell’istituto RAGIONE_SOCIALE ha approvato il regolamento di organizzazione del consorzio nel testo sopra riepilogato.
4.3. Come accertato dal Giudice RAGIONE_SOCIALE e come documentato in atti, in attuazione del suindicato punto 13 del regolamento, con delibera n. 8 del 30 ottobre 2017 il Commissario straordinario ha istituito «un “periodo transitorio”, per consentire l’efficace attuazione di quanto previsto dalla legge RAGIONE_SOCIALE 28 gennaio 2014 n. 5, articolo 13, e quindi di garantire lo svolgimento delle attività evitando soluzioni di continuità», stabilendo, « ai sensi delle norme transitorie di cui all’art 19, con riferimento particolare ai punti 12 e 13 del Regolamento di Organizzazione del RAGIONE_SOCIALE che nel periodo transitorio, gli accorpati consorzi di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE agiscono quali “mandatari senza rappresentanza” del RAGIONE_SOCIALE, conformemente a quanto disciplinato dall’articolo 1705 del codice civile».
Tutto ciò, dando preliminarmente atto dell’approvazione dello Statuto del RAGIONE_SOCIALE e ritenendo:
che «la soluzione di continuità, per la tipologia e numerosità dei rapporti giuridici da compiersi comporta l’indefettibile previsione di un “periodo transitorio”»;
«di dovere obbligatoriamente garantire il compimento dell’attività giuridica all’istituito nuovo ente nel rispetto del Regolamento suddetto e, pertanto, anche, ai sensi dell’art. 19 punti 12 e 13, mantenendo attive le precedenti posizioni giuridiche degli accorpati RAGIONE_SOCIALE di cui si potrà continuare ad utilizzare la propria denominazione, ma che agiranno nella nuova configurazione in nome proprio e per conto del RAGIONE_SOCIALE continuando ad utilizzare tutti i propri codici identificativi fino alla formale loro cessazione che avverrà una volta che saranno definitivamente unificate tutte le posizioni giuridiche nei confronti dei terzi»;
-« le suddette previsioni regolamentari corrispondono formalmente e sostanzialmente all’istituto giuridico del “mandato senza rappresentanza” normato dall’art. 1705 del Codice Civile che garantisce il concreto compimento dell’attività e la piena operatività del nuovo ente nelle modalità anzidette, previste dalle norme transitorie del Regolamento di Organizzazione» (così nella citata delibera).
4.4. Detto periodo transitorio è stato, poi, successivamente prorogato con delibere commissariali n. 23 del 18 dicembre 2018, n. 11 del 1° luglio 2019 e 21 del 2 luglio 2020.
Successivamente, la Giunta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con deliberazioni nn. 241 e 242 del 27 giugno 2019, n 452 del 13 dicembre 2019, ha prorogato sino al 30 giugno 2020 il citato «attuale ‘periodo transitorio’» (v. delibera n. 452/2019) e – per quanto risulta agli atti,
da ultimo – con deliberazione n. 275 del 25 giugno 2020 ha decretato che « nelle more RAGIONE_SOCIALE definitiva approvazione legislativa del disegno di legge: ‘Riordino dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEna’, di prorogare, senza soluzione di continuità, l’attuale ‘periodo transitorio’ per i RAGIONE_SOCIALE, in scadenza al 30 giugno 2020, fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma degli stessi ».
4.5. Tanto ricapitolato, si osserva quanto segue.
Questa Corte con pronuncia n. 15351/2023 ha ritenuto, sia pure in altro contesto (illegittimità del termine apposto ai contratti stipulati dal consorzio), che l’art. 13 RAGIONE_SOCIALE predetta legge RAGIONE_SOCIALE, nello stabilire l’accorpamento dei consorzi ivi indicati, non ne ha espressamente previsto la soppressione, osservando che l’assenza di una fase di liquidazione e l’esistenza di un periodo transitorio (ancora in corso alla data di proposizione del ricorso), legittimava i consorzi accorpati ad operare quali mandatari senza rappresentanza del RAGIONE_SOCIALE con obbligo di provvedere allo svolgimento delle attività gestionali in nome proprio, ma per conto del RAGIONE_SOCIALE.
4.6. La Corte ritiene che la perdurante legittimazione dei precedenti consorzi vada riconosciuta sulla base delle seguenti considerazioni.
Deve, in primo luogo, osservarsi che l’art. 19, comma 13, del citato regolamento ha previsto -come sopra esposto – che «I piani, regolamenti, ruoli e affidamenti dei consorzi accorpati restano vigenti e continuano a trovare applicazione fino a diversa determinazione del Commissario Straordinario e del Direttore Generale, cui compete l’adozione delle misure, anche transitorie, e degli atti di pianificazione, programmazione e regolamentazione necessari per l’operatività del nuovo RAGIONE_SOCIALE, nei termini temporali sopra indicati».
Il riferimento alla vigenza degli affidamenti dei consorzi accorpati ha inteso garantire il nesso di continuità tra le attività consortili dei precedenti enti con quello (per quanto qui interessa) di nuova costituzione nel quadro RAGIONE_SOCIALE delineata successione tra gli stessi.
La previsione, da parte RAGIONE_SOCIALE delibera commissariale n. 8/2017, del predetto periodo transitorio, è stata, per tale via, funzionale alla menzionata modalità di successione.
E si è trattato -giova sottolinearlo -di una decisione più volte ratificata, fatta propria e prorogata dalla Giunta RAGIONE_SOCIALE sino -da quel che risulta dagli atti -alla « conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma degli stessi» (v. delibera n. 272/2020).
4.7. La tesi del Giudice RAGIONE_SOCIALE poggia, nel suo nucleo concettuale fondante, sul rilievo dell’equiparazione secca tra l’istituzione dei nuovi consorzi, che accorpano, riunificano in sé le precedenti entità consortili, e l’abolizione di questi ultimi o, al più, la loro sostituzione.
Si tratta, però, a giudizio RAGIONE_SOCIALE Corte, di interpretazione assertiva, che non si concilia nemmeno con il senso letterale RAGIONE_SOCIALE disposizione normativa.
In effetti, la previsione dell’art. 13 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE, nel ridefinire gli ambiti territoriali di operatività dei consorzi tramite la loro unificazione, istituendo, quindi, i nuovi enti, ha indicato un obiettivo programmatico, ha pianificato cioè, sul versante generale, il nuovo assetto organizzativo dei consorzi, senza tuttavia estinguere, per dato normativo, le precedenti entità, concependo, in realtà, tale esito come momento conclusivo di un processo.
La lettera RAGIONE_SOCIALE norma non contempla, infatti, un effetto estintivo dei precedenti consorzi consentaneo all’istituzione di un nuovo ente accorpante, né tale conseguenza la si può individuare nella semplice costituzione RAGIONE_SOCIALE nuova entità.
La riunificazione, che costituisce l’imprescindibile dato programmatico e letterale del dato normativo, è operazione che non postula, di per sé, l’immediata estinzione dell’ente accorpato, non predica cioè un effetto istantaneo dell’operazione.
Ne è prova la circostanza secondo la quale è la stessa legge RAGIONE_SOCIALE ad aver contemplato termini (di certo non perentori) per l’approvazione dello statuto e del regolamento organizzativo dei nuovi enti, il che accredita l’ordine di idee secondo cui la loro operatività è stata prefigurata come epilogo del procedimento di riorganizzazione, solo all’esito del quale poteva realizzarsi l’effetto RAGIONE_SOCIALE riunificazione nella nuova entità dei precedenti consorzi, con conseguente loro permanenza ‘in vita’ sino al completamento di tale processo.
In tale contesto, risulta corrispondente ai riportati contenuti legislativi e comunque si presenta come soluzione non incompatibile, né contraria con l’assetto programmatico normativamente indicato, la previsione di un esercizio non immediato delle attività consortili da parte del nuovo ente e, dunque, di un ‘periodo transitorio’ (per quanto prolungatosi nel tempo) concepito dal commissario straordinario e più volte ratificato e prorogato dalla Giunta, in cui i precedenti consorzi hanno continuato a svolgere le proprie attività (segnatamente, per quanto interessa, anche il servizio impositivo e di esazione) nel segno RAGIONE_SOCIALE permanenza degli ‘affidamenti’ in atto sino alla conclusione del processo di razionalizzazione degli ambiti territoriali.
Nella delineata prospettiva soccorre la pronuncia n. 22104/2025 di questa Corte, la quale (con riferimento alla procedura di accorpamento dei consorzi di RAGIONE_SOCIALE industriale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Calabria) sulla questione (ritenuta dirimente) concernente l’individuazione del momento in cui è intervenuta l’estinzione dei RAGIONE_SOCIALE provinciali accorpati per effetto delle disposizioni contenute nella legge RAGIONE_SOCIALE, vale a dire se l’estinzione sia intervenuta ex lege al momento RAGIONE_SOCIALE
entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge ovvero si sia verificata solo a seguito RAGIONE_SOCIALE conclusione RAGIONE_SOCIALE procedura di accorpamento, ha reputato non intervenuta l’estinzione del RAGIONE_SOCIALE prima che la procedura di accorpamento sia stata portata a termine, perché non vi è nessuna norma che statuisce in tal senso, dovendo, pertanto ritenersi che l’estinzione sia la conseguenza dell’esaurimento RAGIONE_SOCIALE procedura di accorpamento, che si completa con il conferimento all’ente accorpante dei beni e dei rapporti degli enti accorpati.
Nella fattispecie esaminata da detta pronuncia, la legge medesima prevedeva un iter procedurale tramite -per quanto più interessa – il conferimento nella nuova entità dei beni mobili, immobili, strumentali, con le inerenti risorse umane, finanziarie e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali degli enti accorpati.
Questa previsione manca nella legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 5/2014, oggetto dii esame.
Ciò nondimeno, la sussidenza di una procedura volta ad assicurare il passaggio o se si vuole l’imputazione dei beni del precedente consorzio al nuovo ente non è seriamente contestabile, sol considerando che l’istituzione dell’ente accorpante è una evenienza distinta rispetto all’accorpamento ad esso di altri enti (v. Cass. n. 22104/2025 cit.), operazione questa che richiede l’esecuzione di modalità organizzative per consentire la riunificazione degli enti.
Si comprende allora come, non prevedendo la predetta legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, alcuna espressa previsione di estinzione degli enti destinati all’accorpamento, solo una volta completato il processo di accorpamento possa considerarsi chiusa la procedura, mentre la prosecuzione dell’attività e dei rapporti, anche processuali, dei RAGIONE_SOCIALE accorpati, comprende tutti i rapporti e le attività anche precedenti alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE norma (v. Cass. n.
22104/2025) e quelle anteriori alla chiusura dell’operazione di accorpamento.
4.8. Così ricostruita la vicenda si è, dunque, al di fuori RAGIONE_SOCIALE delega di funzioni o di poteri, esercitando il RAGIONE_SOCIALE, le attività già ad esso affidate in attesa RAGIONE_SOCIALE definizione del processo di riunificazione degli enti.
E si comprende, altresì, come sia stata del tutto superflua l’iniziativa e la direttiva del commissario straordinario di stabilire che l’accorpato RAGIONE_SOCIALE avrebbe agito come mandatario senza rappresentanza del RAGIONE_SOCIALE, come stabilito dall’art. 1705 c.c.
Superflua perché l’affidamento, ancora in atto in capo al RAGIONE_SOCIALE dell’attività in precedenza espletata, rendeva inutile ricorrere ad un incarico da parte del nuovo RAGIONE_SOCIALE per esercitare l’attività.
Errata perché, a tacer d’altro, il mandato senza rappresentanza di cui all’art. 1705 c.c. è fattispecie non esportabile in ambito pubblicistico, ove l’affidamento di funzioni è regolato dall’istituto RAGIONE_SOCIALE delega intersoggettiva, che opera tra rami diversi dell’amministrazione e che deve essere prevista dalla legge.
Tantomeno il citato mandato può essere configurato -come sostenuto dalla difesa del RAGIONE_SOCIALE -secondo il modello RAGIONE_SOCIALE delegazione interorganica, considerando il rapporto tra i RAGIONE_SOCIALE in termini di relazione tra articolazione centrale e periferica, stante l’alterità soggettiva tra i due enti, postulata dalla previsione di un mandato senza rappresentanza conferito dal nuovo consorzio a quello precedente.
4.9. Tanto precisato, deve, tuttavia, la Corte ulteriormente osservare che la predetta indicazione (aver agito quale mandataria del
RAGIONE_SOCIALE) non ha minato la legittimità dell’atto proveniente dal RAGIONE_SOCIALE.
L’enunciazione di un non configurabile rapporto di mandato senza rappresentanza, infatti, non ha inciso, né privato il RAGIONE_SOCIALE del persistente potere di emanare l’atto, in ragione sia RAGIONE_SOCIALE sua sopravvivenza sino al compimento del processo di accorpamento, che in virtù RAGIONE_SOCIALE permanenza degli affidamenti in atti.
Vero è piuttosto che la predetta enunciazione (mandato senza rappresentanza) ha posto il RAGIONE_SOCIALE quale soggetto responsabile del proprio operato, in linea con l’esistenza di un perdurante affidamento del servizio come sopra esposto.
Tale erronea enunciazione, infine, non ha avuto alcuna ricaduta sul rapporto tributario con il contribuente, tantomeno sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE titolarità del potere, in capo al ricorrente, di adottare l’atto impugnato, che, alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni svolte, deve considerarsi sussistente al momento dell’atto impugnato, essendo il RAGIONE_SOCIALE ancora operante sino alla conclusione del processo di riunificazione dei consorzi siciliani e legittimato, pertanto, ad agire in presenza del perdurante affidamento dell’attività.
4.10. Per le suddette ragioni, la sentenza impugnata va cassata.
Resta assorbito nelle valutazioni che precedono l’esame del quarto motivo di ricorso, concernente, secondo il parametro dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., le violazioni degli artt. 1705 c.c., 97, secondo e terzo comma, Cost., nonché degli artt. 21septies RAGIONE_SOCIALE legge n. 241/1990 e 13 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 5/2014, 19, commi 7 ed 8, del regolamento di organizzazione del RAGIONE_SOCIALE (adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16 ottobre 2017 secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 468 del 13
settembre 2017) e RAGIONE_SOCIALE deliberazione del Commissario straordinario n. 8 del 30 ottobre 2017, assumendo -l’istante – che il predetto mandato senza rappresentanza alluderebbe, in realtà, ad una delega interorganica.
Alla stregua delle riflessioni svolte, il ricorso va accolto nel suo terzo motivo, mentre vanno rigettati i primi due e dichiarato assorbito il quarto.
La sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rimessa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione -anche per regolare le spese del presente grado di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati i primi due e dichiara assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – in diversa composizione -anche per regolare le spese del presente grado di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
IL PRESIDENTE NOME COGNOME
NOME COGNOME