Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32450 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32450 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/12/2025
Oggetto: Iva -accertamento -estinzione società contribuente -successione dei soci nei debiti
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21363/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici RomaINDIRIZZO, è domiciliata
-ricorrente – contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in Roma, al INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende unitamente agli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME
–
contro
ricorrenti – proposto avverso la sentenza n. 831/1/2016, emessa dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 16 febbraio 2016;
U dita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’11 novembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME .
Rilevato che:
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, tutti ex soci della società RAGIONE_SOCIALE, estinta il 20 gennaio 2009, impugnarono dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO con il quale l’RAGIONE_SOCIALE Monza e Brianza, a seguito di analisi della documentazione acquisita in sede di richiesta di rimborso Iva per l’anno 2008, aveva recuperato una maggiore Iva per euro 27.755,00 per il periodo d’imposta 6/7/2007 -31/12/2007 e applicato le relative sanzioni.
Il Giudice di prime cure rigettò il ricorso, ritenendo che l’avviso di accertamento fosse stato regolarmente emesso in capo alla società estinta nella persona dei successori, cioè degli ex soci, e riconoscendo legittima la ripresa fiscale dell’Iva.
La Commissione tributaria regionale della Lombardia, dinanzi alla quale gli ex soci della RAGIONE_SOCIALE proposero appello, accolse il gravame, evidenziando la nullità dell’avviso di accertamento per assenza di motivazione in ordine alla responsabilità dei soci.
Avverso la pronuncia del secondo Giudice l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi, a cui NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno resistito con controricorso, ulteriormente illustrato da memorie ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione degli artt. 42 Dpr n. 600/73 e 2945 c.c.». Secondo l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto l’avviso di accertamento per cui è causa carente di motivazione in ordine alla responsabilità dei soci, non contenendo esso neppure un riferimento al disposto dell’art. 24 9 5 cod. civ., quando invece il contenuto dell’avviso era tale da mettere i soci in grado di conoscere la pretesa tributaria ad esso sottesa nei suoi elementi essenziali, con ciò soddisfac endo l’obbligo di motivazione di cui all’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973. Peraltro, in presenza di un fenomeno successorio analogo a quello che riguarda gli eredi della persona fisica defunta, l’unico obbligo dell’Amministrazione finanziaria, da essa correttamente assolto, era rappresentato dalla notifica dell’avviso di accerta mento agli ex soci quali successori della società estinta.
Il motivo è fondato.
2.1. Deve premettersi che, come risulta dal testo dell’avviso di accertamento riprodotto alle pagg. 6 e 7 del ricorso, e come del resto riconosciuto dagli stessi controricorrenti alla pag. 11 del controricorso, l’atto impositivo di cui trattasi, sebbene notific ato nei confronti degli ex soci, era rivolto esclusivamente alla società (in esso non si fa riferimento all’intervenuta estinzione della società; nella sua intestazione è riportata la partita Iva della RAGIONE_SOCIALE; i soci non sono menzionati né
si allude ad un’eventuale causa genetica da cui deriverebbe una loro responsabilità).
Che l’avviso di accertamento riguardasse la posizione della società è del resto accertato -con statuizione che non ha formato oggetto di censura in questa sede -dalla stessa sentenza della CTR, la quale afferma che « l’avviso di accertamento, versato in atto, risulta essere stato emesso a carico della RAGIONE_SOCIALE liquidazione e notificato ai quattro soci sopra indicati nella qualità di soci della predetta società ».
2.2. L’avviso di accertamento, emesso nei confronti della sola società, è stato notificato agli ex soci quali successori a titolo universale del disciolto ente collettivo, e ciò in virtù del principio per cui, a seguito della cancellazione della società dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, essa si estingue, ma non si estinguono, in danno dei creditori, le obbligazioni sociali (Cass., sez. un., n. 6070/2013).
Come di recente chiarito dalle Sezioni unite di queste Corte, ponendosi nel solco di quanto già tracciato da Cass., sez. un., n. 6070/2013, « a seguito dell’estinzione della società, il socio (ex -socio) è successore per il solo fatto di essere tale e non perché abbia ricevuto quote di liquidazione; ed il carattere universale della sua successione non è contraddetto dal fatto che egli risponda solo nei limiti di quanto percepito ». Sebbene alla fattispecie della successione della società estinta non possano meccanicamente estendersi i principi propri della successione della persona fisica defunta, tale fattispecie successoria va pur sempre inquadrata nella successione a titolo universale, e l’universalità del titolo successorio trova conferma nel fatto che « il successore che sia tale solo se qualcosa effettivamente acquista è il successore a titolo particolare, non quello a titolo universale, il quale succede nel patrimonio dismesso quand’anche questo sia formato da soli debiti; e ciò indipendentemente dal fatto che la sua responsabilità patrimoniale possa poi farsi valere solo entro un determinato ammontare. Il risultato è che
l’ex socio è sempre successore della società estinta, in quanto tale e non in quanto percettore di somme » (v. Cass., sez. un., n. 3625/2025, che, pur pronunciandosi con specifico riferimento all’ipotesi di estinzione della società verificatasi in corso di giudizio, enuncia principi valevoli anche nel caso, come quello di specie, di una pretesa impositiva che si intenda esercitare, sin dall’origine, al fine di far valere un debito tributario di una società già estinta).
2.3. Con la pronuncia da ultimo indicata, le Sezioni unite hanno ribadito che l’eccezione di difetto di responsabilità per mancato ricevimento di somme in sede di distribuzione non può essere introdotta nel giudizio relativo alla pretesa erariale nei confronti della società quale fatto impeditivo della pretesa avanzabile nei confronti del socio, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE caratteristiche formali ed amministrative dell ‘ atto impositivo, nonché della natura impugnatoria del processo; ciò vale sia che venga attivata la speciale procedura prevista dall ‘ art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973 sia, per evidenti ragioni di omogeneità e di compiutezza dell ‘ accertamento tributario e comunque per l’indistinto richiamo di cui al comma 5 dell’art. 36 alle varie forme di responsabilità in questo contemplate, che venga attivato l’art. 2495, secondo comma, cod. civ.
2.4 . Sulla scorta di quanto testé precisato, l’avviso di accertamento in esame non era in alcun modo diretto a far valere una responsabilità personale degli ex soci ex art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, sicché, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di seconde cure, non si poneva affatto la necessità di una motivazione che desse conto dell’avvenuta estinzione della società contribuente nonché RAGIONE_SOCIALE condizioni e dei limiti in cui gli ex soci limitatamente responsabili potessero rispondere RAGIONE_SOCIALE obbligazioni tributarie dell’estinta società ai sensi dell’art. 2495 cod. civ.
Solo nel caso -qui, si ribadisce, non ricorrente -in cui l’Amministrazione finanziaria intenda far valere, ai sensi dell’art. 36, comma 3,
d.P.R. n. 602 del 1973, la responsabilità patrimoniale personale degli ex soci sorge per l’RAGIONE_SOCIALE un onere di attivare un autonomo ed originario procedimento amministrativo di accertamento, con la notificazione all’ex socio di un autonomo atto di imposizione, la cui motivazione dovrà evidentemente farsi carico della questione della avvenuta percezione di «beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione» quale ragione giuridica e presupposto fattuale della pretesa così ad essi specificamente indirizzata (così la già citata Cass., sez. un., n. 3625 del 2025).
Nel caso di specie -in cui , come detto, l’accertamento riguarda la posizione della società nei cui rapporti, a seguito della sua estinzione, sono subentrati gli ex soci quali successori universali -non può che trovare applicazione il diverso principio, già affermato da questa Corte, secondo cui la condizione dell’avvenuta percezione di quote o attività liquidatorie opera, oltre che come dimensione economica dell’esposizione personale, quale elemento costitutivo, non impeditivo, della fattispecie di responsabilità ex art. 2495 cod. civ., così da dover essere provata dal creditore-Fisco e non (la sua assenza) dall’ex socio in fase riscossiva (in termini ancora Cass., sez. un., n. 3625 del 2025, nonché, tra le ultime, Cass. n. 28256 del 2025).
3. Il secondo motivo di ricorso -con il quale l’RAGIONE_SOCIALE ha sostanzialmente riproposto le questioni sollevate con il primo motivo, sia pure sotto il diverso profilo dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. -è dunque assorbito.
Così come assorbiti sono i rilievi svolti dai controricorrenti nelle loro memorie illustrative in merito ad un sopposto indebito arricchimento dell’amministrazione . Trattasi, invero, di doglianze riferite al merito della pretesa impositiva, sulle quali, contrariamente a quanto adombrato nella detta memoria, il Giudice d’appello, arrestatosi al rilievo
della nullità dell’avviso impugnato per omessa motivazione, non ha adottato alcuna pronuncia, neppure implicita: sicché tali questioni, ove riproposte, andranno valutate e decise in sede di rinvio.
5. Concludendo, il ricorso va accolto; va quindi cassata l ‘ impugnata sentenza e rinviato, anche per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del l’11 novembre 2025.
La Presidente
NOME COGNOME