Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26689 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26689 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7496/2021 R.G., proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘, con sede in Milano, in persona dell’amministratore unico pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con studio in Vibo Valentia, ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL ), giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Presidente del Comitato di Gestione pro tempore , in qualità di successore a titolo universale, con decorrenza dall’1 luglio 2017, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, dell ” RAGIONE_SOCIALE‘ , con sede in Milano, in qualità di agente della riscossione per la Provincia di Milano, rappresentata e difesa
RAGIONE_SOCIALE INTIMAZIONI DI PAGAMENTO SUCCESSIONE EX LEGE DI AGENZIA DELLE ENTRATE –RAGIONE_SOCIALE A ‘ RAGIONE_SOCIALE DICHIARAZIONE DI INTERRUZIONE E DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE DEL PROCESSO
dall’RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Lombardia il 15 settembre 2020, n. 1896/21/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18 settembre 2025 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
1.La ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Lombardia il 15 settembre 2020, n. 1896/21/2020, che, in controversia su impugnazione di intimazione di pagamento n. 068/2015/9053276517/000 da parte dell” RAGIONE_SOCIALE‘ , nella qualità di agente della riscossione per la Provincia di Milano, nei confronti della ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, notificata il 22 settembre 2019, in dipendenza di diversi atti impositivi per vari tributi, nella misura complessiva di € 475.916,00, dopo la dichiarazione di interruzione del procedimento sull’appello proposto dalla ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ nei confronti della ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ (nella qualità di incorporante l ” RAGIONE_SOCIALE‘ ) avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Milano il 2 marzo 2017, n. 1813/10/2017, in conseguenza della successione ex lege , in corso di causa, dell’RAGIONE_SOCIALE alla ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ‘, ha dichiarato l’estinzione del medesimo procedimento per inattività RAGIONE_SOCIALE parti ex art. 45, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia v iolazione o falsa applicazione dell’art.1, comma 3, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere state erroneamente dichiarate dal giudice di appello l’interruzione e, poi, l’estinzione del processo, non avendo tenuto conto del subingresso ex lege dell’RAGIONE_SOCIALE alle società del gruppo ‘ RAGIONE_SOCIALE , che erano state cancellate d’ufficio dal registro dell e imprese senza alcuna procedura di liquidazione.
1.1 Il predetto motivo è fondato.
1.2 Anzitutto, come è stato chiarito dalla Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., 8 giugno 2021, n. 15911), in tema di riscossione dei tributi, la successione ‘ a titolo universale ‘ , nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE alle società del gruppo ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ , prevista dall’art. 1, comma 3, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, pur costituendo una fattispecie estintiva riconducibile al subentro in universum ius , riguarda il trasferimento tra enti pubblici, senza soluzione di continuità, del munus publicum riferito all’attività della riscossione, con la conseguenza che il fenomeno non comporta la necessità d’interruzione del processo in relazione a quanto disposto dagli artt. 299 e 300 cod. proc. civ.
Per cui, una volta escluso che il giudice di merito potesse dichiarare l’interruzione del processo in relazione al subentro dell’RAGIONE_SOCIALE all ” RAGIONE_SOCIALE‘, la conseguente dichiarazione di estinzione del procedimento per inattività RAGIONE_SOCIALE parti era preclusa, a prescindere dall’inosservanza del termine per la relativa riassunzione ex art. 43, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
1.3 In tal senso, con riguardo al giudizio civile (ma con estensione del principio, per identità di ratio , al giudizio tributario), si è affermato che la mancata riassunzione, nel termine perentorio di sei mesi, del processo dichiarato interrotto (o sospeso) ne determina l’estinzione ai sensi degli artt. 305, 297 e 307 cod. proc. civ. (e, per il giudizio tributario, degli artt. 43 e 45 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), sempre che, al momento della pronuncia di interruzione (o sospensione) siano effettivamente sussistenti i relativi presupposti, con la conseguenza che, qualora risulti, invece, che essi erano insussistenti, l’inosservanza del suddetto termine perentorio è irrilevante e non comporta l’estinzione del processo tardivamente riassunto (tra le tante: Cass., Sez. Lav., 19 aprile 2000, n. 5160; Cass., Sez. 2^, 23 dicembre 2010, n. 26010; Cass., Sez. 1^, 29 dicembre 2011, n. 30035; Cass., Sez. 5^, 28 ottobre 2015, n. 1956; Cass., Sez. Trib., 20 febbraio 2024, n. 4508).
1.4 Ne discende, che il giudice di appello non poteva dichiarare l’interruzione né l’estinzione del proce dimento a seguito del subentro ex lege dell’RAGIONE_SOCIALE alla ‘ RAGIONE_SOCIALE‘.
1.5 Si può, quindi, enunciare il seguente principio di diritto: « Nel giudizio tributario, l’erronea dichiarazione di interruzione
del processo ex art. 40, comma 1, lett. a), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per la successione a titolo universale dell’RAGIONE_SOCIALE ad una società del gruppo ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (art. 1, comma 3, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225), non ne comporta l’estinzione per inattività RAGIONE_SOCIALE parti ex art. 45 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in caso di inosservanza del termine semestrale per la riassunzione ex art. 43, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546».
2. In definitiva, alla stregua RAGIONE_SOCIALE suesposte argomentazioni, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia ( ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 18 settembre 2025.
IL PRESIDENTE AVV_NOTAIO NOME COGNOME