Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11006 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11006 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3411/2018 R.G., proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Fiumicino (RM), in persona dell’amministratore delegato pro tempore , rappresentata e difesa dalla Prof. Avv. NOME COGNOME e dall’ Avv. NOME COGNOME entrambi con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata (indirizzi pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL ; EMAIL ), giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
Comune di Fiumicino (RM), in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME con studio in Perugia, ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL ), giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
ICI IMU ACCERTAMENTO SUB-CONCESSIONE AEROPORTUALE SOGGETTIVITÀ PASSIVA
PRINCIPIO DI DIRITTO
Rep.
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio il 22 giugno 2017, n. 3783/15/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 5 dicembre 2024 dal Dott. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1. La ‘ Aeroporti RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio il 22 giugno 2017, n. 3783/15/2017, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento con contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative n. 19121 del 20 dicembre 2013 – emesso in sostituzione di precedente avviso di accertamento n. 19022 del 3 ottobre 2013, che era stato annullato in via di autotutela su istanza della contribuente – per omessa dichiarazione ed omesso versamento dell’ ICI relativa a ll’anno 20 08, con riguardo , tra l’altro, alle aree ed agli edifici compresi nella zona tecnica per il rimessaggio e la manutenzione degli aeromobili, nonché per l’addestramento degli equipaggi e per tutte le esigenze tecnico-operative della base di armamento, il tutto in catasto con le particelle 231 sub. 1 del folio 737 (categoria D/8) e 138 del folio 731 (categoria D/7), che essa aveva dapprima ricevuto in concessione, sulla base di convenzione stipulata il 26 giugno 1974, n. 2820, ed approvata con d.interm. 1 luglio 1974, dal Ministero dei Trasporti e dell’Aviazione Civile (nell’ambito dell’affidamento della più ampia gestione degli aeroporti di Fiumicino e Ciampino) ed aveva poi dato in sub-concessione (in forza della facoltà concessale dall’art. 17 della convenzione stipulata il 26 giugno 1974, n. 2820) sulla base di convenzione stipulata il 26 febbraio 1982 con l’autorizzazione del Ministero dei Trasporti
e dell’Aviazione Civile -all” RAGIONE_SOCIALE , avendo quest’ultima edificato ed utilizzato i relativi manufatti, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti del Comune di Fiumicino (RM) avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 3 dicembre 2015, n. 25606/23/2015, con compensazione delle spese giudiziali.
Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure -che aveva respinto il ricorso originario della contribuente sul rilievo che la ‘ Aeroporti di Roma S.p.A RAGIONE_SOCIALE aveva conservato il godimento indiretto degli immobili con la percezione del canone corrisposto da ll’RAGIONE_SOCIALE , la quale non era subentrata nel rapporto concessorio in corso con il Ministero dei Trasporti e dell’Aviazione Civile (ora, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).
Il Comune di Fiumicino (RM) ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso per cassazione .
Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per il rigetto del ricorso.
Le parti hanno depositato memorie illustrative.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato a cinque motivi.
Preliminarmente, va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso, che il controricorrente ha sollevato in relazione alla manifesta conformità della sentenza impugnata all’orientamento del giudice di legittimità ed alla carente offerta di elementi suscettibili di confermare o mutare tale orientamento (art. 360 -bis , n. 1, cod. proc. civ.), dacché le argomentazioni sostanzianti le censure non sono manifestamente destituite di fondamento logico-giuridico.
Con il primo motivo, si denuncia v iolazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod.
proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sul motivo di appello circa la pregiudiziale contestazione dell’adeguatezza motivazionale dell’atto impositivo (secondo la previsione degli artt. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e 42, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1963, n. 600) e circa l’inosservanza del principio di tutela del legittimo affidamento del contribuente (secondo la previsione dell’art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 2 12).
A dire della ricorrente, in particolare, il nuovo avviso di accertamento non avrebbe tenuto conto delle deduzioni difensive svolte con l’istanza di autotutela in ordine al vecchio avviso di accertamento.
2.1 Il predetto motivo è infondato.
2.2 Invero, l’ autotutela sostitutiva comporta che la pretesa impositiva si concentra e si trasfonde nell’atto impositivo successivo, rispetto al quale soltanto il contribuente può far valere le proprie doglianze. Per cui, l’eventuale impugnazione del contribuente dovrà riguardare il nuovo atto e non più, evidentemente, quello originario ormai ritirato, essendo irrilevante che il nuovo atto sia adottato per una maggiore pretesa impositiva (c.d. autotutela in malam partem ) (da ultima: Cass., Sez. Un., 21 novembre 2024, n. 30051). Né l’atto sostitutivo deve tener conto sul piano motivazionale delle deduzioni difensive del contribuente verso l’atto sostituito, giacché il diritto di difesa è pienamente garantito dall’impugnabilità dell’atto sostitutivo. Peraltro, mirando a sollecitare l’esercizio del potere di autotutela sostitutiva, l’istanza del contribuente ha interamente realizzato la sua finalità con l’emanazione dell’atto sostitutivo, a prescindere dalla esatta corrispondenza del decisum al petitum .
2.3 Ne discende che nessuna omissione di pronuncia può essere addebitata al giudice di appello, essendo implicito il rigetto del suddetto motivo di appello nell’esame della questione inerente l’imputabilità dell’obbligazione tributaria al concessionario di aree demaniali.
Invero, è pacifico che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2020, n. 2153; Cass., Sez. 5^, 2 aprile 2020, n. 7662; Cass., Sez. 3^, 29 gennaio 2021, n. 2151; Cass., Sez. Trib., 3 agosto 2023, n. 23672; Cass., Sez. Trib., 13 agosto 2024, n. 22775). Ed è stato, quindi, ritenuto che non ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenza di appello quando, pur non essendovi un’espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che tale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa una decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto (Cass., Sez. 6^- 1, 4 giugno 2019, n. 15255). Per cui, la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omissione di pronuncia non è ravvisabile quando una decisione resa in grado di appello, ancorché mancante di un’espressa statuizione su un motivo di impugnazione, sia giustificata da argomentazioni logicamente e giuridicamente incompatibili con detto motivo, sì da comportarne l’implicita reiezione (tra le
tante: Cass., Sez. 6^-5, 17 marzo 2022, n. 8710; Cass., Sez. 5^, 24 maggio 2022, nn. 16672 e 16673; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2022, n. 18253; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2022, n. 19502; Cass., Sez. Trib., 29 novembre 2022, n. 35137; Cass., Sez. Trib., 26 giugno 2023, n. 18153; Cass., Sez. Trib., 27 maggio 2024, n. 14811).
2.4 Aggiungasi che il legittimo affidamento del contribuente non è integrato dalla mera esistenza del precedente atto viziato ovvero dall’errata valutazione delle circostanze poste a suo fondamento, ostandovi il generale dovere di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva in forza degli artt. 2 e 53 Cost.; può, per contro, assumere rilievo, ai fini della configurabilità del legittimo affidamento, l’esistenza di specifiche indicazioni errone e o di condotte intrinsecamente contraddittorie da parte dell’agenzia fiscale a nteriormente all’adozione dell’atto illegittimo qualora le somme pretese siano state compiutamente versate e ricorrano ragioni di certezza e stabilità (da ultima: Cass., Sez. Un., 21 novembre 2024, n. 30051).
2.5 Nella specie, peraltro, la ricorrente ha dato atto del parziale accoglimento dell’istanza di autotutela con riguardo ad un singolo immobile (pagina 11 del ricorso per cassazione), per cui, anche solo per implicito, era chiaro in quali termini l’autotutela era stata esercitata e d il nuovo avviso di accertamento era stato emesso.
Con il secondo motivo, si denuncia violazione degli artt. 1, comma 2, e 3 del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504, in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che il concessionario di aree demaniali sia sempre soggetto passivo dell’ICI, essendo irrilevante la sub -concessione -con l’assenso
espresso dell’amministrazione concedente – a favore di un terzo, che versi un corrispettivo per la detenzione delle medesime aree e concorra allo svolgimento del servizio della navigazione aerea.
3.1 Il predetto motivo è fondato.
3.2 Con riguardo all’ICI, l’ art. 3, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo introdotto -con decorrenza dall’1 gennaio 2001 – dall’art. 18, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone che: « Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario ».
In proposito, questa Corte ha affermato che, in tema di ICI, l’art. 18, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel modificare l’art. 3, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ha reso quest’ultimo, a partire dalla data di applicabilità della nuova disciplina (cioè, dall’annualità 2001), obbligato non solo sostanziale, in sede di rivalsa del concedente, ma anche formale, facendo venir meno la necessità di accertare se la concessione attributiva del diritto di costruire immobili sul demanio avesse effetti reali, con la conseguenza della tassabilità degli immobili ai fini dell’ICI in capo al concessionario, od obbligatori, con l’opposta conseguenza dell’intassabilità (Cass., Sez. 5^, 10 dicembre 2010, n. 24969; Cass., Sez. 5^, 23 novembre 2018, n. 30361; Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2019, n. 9429; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2019, n. 10006; Cass., Sez. 5^, 15 aprile 2019, n. 9978; Cass., Sez. 5^, 15 dicembre 2020, n. 28563; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9978; Cass., Sez. Trib., 13 aprile 2023, nn. 9906, 9918, 9928, 9943, 9948 e 9951; Cass., Sez. Trib., 19 aprile 2023, n. 10577; Cass., Sez. Trib., 12 novembre 2024, n. 29225).
Come è reso palese dal tenore letterale della disposizione normativa, con decorrenza dall’1 gennaio 2001, la platea dei soggetti passivi dell’ICI è stata allargata con l’inserimento anche del concessionario di area demaniale che precedentemente non era soggetto di imposta. É, quindi, chiaro che il legislatore ha voluto riconoscere la soggettività passiva ai fini dell’ICI anche al rapporto concessorio avente natura obbligatoria, in quanto il concessionario che fosse titolare di un diritto reale di superficie sull’area demaniale si riteneva, secondo il precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità, già soggetto ad ICI (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 3 dicembre 2004, n. 22757; Cass., Sez. 5^, 20 novembre 2009, n. 24498; Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2010, n. 15479; Cass., Sez. 5^, 12 novembre 2010, n. 22972; Cass., Sez. 5^, 19 novembre 2010, nn. 23408, 23409, 23410, 23411, 23412 e 23413; Cass., Sez. 5^, 10 ottobre 2011, nn. 20786, 20787, 20788, 20789, 20790, 20791, 20792, 20793 e 20794; Cass., Sez. 5^, 21 giugno 2016, nn. 12797 e 12798).
In definitiva, il concessionario è soggetto passivo del tributo indipendentemente dagli effetti giuridici della concessione, così che non è necessario accertare se la concessione sia attributiva del diritto di costruire immobili sul demanio con effetti reali o con effetti obbligatori.
3.3 In seguito, con riguardo all’IMU, l’art. 9, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, ha confermato che: « Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario ».
Analogamente, con riguardo alla nuova IMU, l’art. 1, comma 743, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha pedissequamente ribadito che: « Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario ».
3.4 Peraltro, nel caso di concessione avente ad oggetto il fabbricato edificato (o edificando) su un’area demaniale, di cui lo stesso costituisce (o costituirà) accessione (art. 934 cod. civ.), si è affermato che il concessionario acquista la titolarità di un diritto reale assimilabile, rispettivamente, al diritto di superficie o alla proprietà superficiaria (art. 952, primo comma e secondo comma, cod. civ.), a seconda che il fabbricato non sia ancora ovvero sia già esistente. Per cui, in tale evenienza, la soggettività passiva ai fini dell’IMU trova fondamento nell’art. 9, comma 1, primo periodo, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, a tenore del quale: « Soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi » (in termini: Cass., Sez. Trib., 19 aprile 2023, n. 10577).
Analoga conclusione, stante la speculare identità di ratio , si può estendere anche all’ICI, in relazione al testo dell’ art. 3, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
3.5 Secondo questa Corte, la concessione di un bene demaniale – oltre a non comportare la sua automatica destinazione ad un servizio pubblico – non limita le facoltà di godimento del concessionario, che subentra nei poteri e nelle funzioni dell’amministrazione concedente, divenendo l’unico soggetto tenuto al pagamento delle relative imposte (e, quindi, l’unico legittimato passivo in caso di accertamento catastale) (Cass., Sez. 5^, 22 gennaio 2020, n. 1326; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2020, n. 6821; Cass., Sez. Trib., 25 ottobre 2022, n. 31551). 3.6 Ora, la presente controversia pone per la prima volta al collegio l ‘inedita questione (almeno in sede di legittimità) della
soggettività passiva dell’ICI con riguardo al caso in cui il concessionario di aree demaniali, con l’autorizzazione preventiva dell’amministrazione concedente, abbia dato in sub -concessione ad un terzo -verso il corrispettivo di un canone una porzione di tali aree (con i manufatti ivi già edificati o ancora edificandi ) per l’esercizio di attività strumentali e accessorie alla gestione del servizio pubblico affidato al concessionario.
La sub-concessione comporta che il concessionario ponga in essere un nuovo rapporto giuridico con un soggetto terzo per il godimento di un bene demaniale e per l’esercizio di attività che si estrinsechino tramite detto bene. Il concessionario rinuncia, quindi, alla gestione ed attribuisce ad altri il godimento del bene demaniale. Dunque, con la subconcessione è fatto salvo il collegamento con gli obiettivi economici e sociali dello scalo aeroportuale e il subconcessionario, secondo interpretazione dottrinale unanime, in effetti, non ha sul bene una titolarità differente da quella di competenza del concessionario.
A tal proposito, la dottrina occupatasi della problematica ha adottato un approccio che va oltre il dato testuale e che, considerando il contenuto della sub-concessione e la latitudine delle facoltà trasferite al sub-concessionario, consente di individuare il soggetto che, godendo effettivamente del bene, deve assumere le vesti di soggetto p assivo d’imposta.
3.7 Secondo l ‘articolata prospettazione della ricorrente (alle pagine 5 e 6 del ricorso):
la legge 10 novembre 1973, n. 755, aveva costituito l’ aeroporto intercontinentale ” Leonardo da Vinci ” di RomaFiumicino e l’aeroporto di Ciampino in « sistema aeroportuale della capitale » (art. 1), affidandone la gestione unitaria in
regime di concessione per la durata di 35 anni – sotto la sorveglianza del Ministero dei Trasporti e dell’Aviazione Civile -ad una « società con capitale sottoscritto, direttamente o indirettamente, dall’IRI » (art. 2), con la facoltà di « provvedere a servizi particolari mediante appalti o subconcessioni parziali regolate dal diritto privato, ferma restando la propria responsabilità » (art. 4, comma 5), e demandando all’accessoria c onvenzione (soggetta ad approvazione con decreto interministeriale) la determinazione (tra l’altro) de i « criteri generali per la concessione a terzi delle aree o dei servizi » aeroportuali (art. 5, comma 2, n. 4);
dopo la costituzione della ‘ Aeroporti di Roma RAGIONE_SOCIALE ‘ da parte dell’IRI, con la convenzione stipulata il 26 giugno 1974, n. 2820, approvata e resa esecutiva con d.interm. 1 luglio 1974, l a ‘ Aeroporti di Roma SRAGIONE_SOCIALE ‘ e d il Ministero dei Trasporti e dell’Aviazione Civile avevano regolamentato i rapporti relativi alla gestione del sistema aeroportuale della Capitale dall ‘1 luglio 1974 fino al 30 giugno 2009;
-in seguito, l’art. 14, comma 3, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, secondo l’interpretazione autentica dell’art. 10, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, ha disposto la proroga della suddetta concessione sino al 30 giugno 2044;
-l’art. 17 della convenzione stipulata il 26 giugno 1974, n. 2820, riservava alla concessionaria la facoltà di consentire l’uso, anche mediante sub -concessioni parziali, di parti del sedime dei due aeroporti, di locali e di aree siti nelle aerostazioni, di impianti, aviorimesse ed altri edifici aeroportuali e di ogni altra pertinenza, ivi compresi le aree destinate al rifornimento di carburanti, le aree ed i locali
destinati a servizi di assistenza, ristoro e, in genere, attività commerciali, utili al servizio aeroportuale;
– con convenzione stipulata il 26 febbraio 1982, con l’ espressa autorizzazione del Ministero dei Trasporti e dell’Aviazione Civile, la ‘ Aeroporti di Roma S.p.ARAGIONE_SOCIALE ‘ affidava in sub -concessione all” Alitalia S.p.A RAGIONE_SOCIALE‘ « l’uso delle aree e dei beni che insistono sul sedime dell’aeroporto di Fiumicino e che vengono adibiti dall’Alitalia a propria Zona Tecnica destinata alla manutenzione di aeromobili, all’addestramento di equipaggi ed in genere a soddisfare tutte le esigenze tecnico-operative della base di armamento della compagnia aerea di bandiera »;
-quest’ultima convenzione veniva a regolarizzare i rapporti attinenti alla suddetta Zona Tecnica, « dal momento che i manufatti costituenti la medesima risultavano a quella data già stati edificati da Alitalia e dalla stessa utilizzati, oltre che accatastati ».
3.8 Con riguardo a tale disciplina, secondo la giurisprudenza amministrativa, il potere di controllo conferito, ai sensi della legge 10 novembre 1973, n. 755, al Ministero dei Trasporti e dell’Aviazione Civile nei confronti della società concessionaria della gestione del sistema aeroportuale di Roma ( la ‘ Aeroporti di Roma RAGIONE_SOCIALE ) non si limitava all’attribuzione di un semplice potere di riscontro dell’operato della concessionaria nell’affidare a terzi la sub-concessione di servizi particolari, sotto il profilo della mera legittimità, ma consisteva anche nell’accertamento (che investe pure il profilo dell’opportunità delle scelte operate dalla società concessionaria) della circostanza se l’eventuale inserimento del terzo nell’organizzazione aeroportuale andasse ad incidere negativamente nella gestione unitaria degli aeroporti (Cons. St., Sez. 4^, 8 giugno 1982, n. 332).
3.9 La dottrina e la giurisprudenza distinguono, anzitutto, tra subconcessioni aeroportuali ‘ assentite ‘ e ‘ non assentite ‘ dall ‘amministrazione concedente , ritenendo che solo le prime -non a caso soggette alla giurisdizione del giudice amministrativo ex art. 133, lett. b), cod. proc. amm., sub specie di « controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici » (vedasi: Cass., Sez. Un., 2 dicembre 2008, n. 28549, secondo cui: « In tema di concessione in uso esclusivo a privati di beni demaniali, il giudice ordinario conosce di ogni controversia relativa agli obblighi derivanti dai rapporti di natura privatistica che accedono a quello di concessione -come il rapporto di appalto o di subconcessione -quando l’Amministrazione concedente resti totalmente estranea a detto rapporto derivato e non possa quindi ravvisarsi alcun collegamento tra l’atto autoritativo concessorio e il rapporto medesimo. Quando, invece, l’Amministrazione è in qualche modo partecipe del rapporto di sub-concessione, per averlo espressamente previsto ed autorizzato nello schema del rapporto concessorio, opera la regola generale che prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie relative a concessioni amministrative, di cui all’art. 5, primo comma, legge n. 1034 del 1971 »; analogamente: Cass., Sez. Un., 28 gennaio 2011, n. 2062; Cass., Sez. Un., 20 gennaio 2014, n. 1006; Cass., Sez. Un., 20 luglio 2015, n. 15154; Cass., Sez. Un., 31 maggio 2017, n. 13723; Cons. St., Sez. 5^, 20 settembre 2021, n. 6402; Cass., Sez. Un., 4 luglio 2022, n. 21139) -garantiscano la tutela dell’interesse pubblico e la continuazione della gestione del servizio pubblico; poi, tra subconcessioni ‘ aviation’ (inerenti alle operazioni di volo ed ai servizi strumentali e collegati) e ‘ non aviation ‘ (relative a
servizi commerciali offerti ai passeggeri all’interno dell’area aeroportuale). Quest’ultima distinzione trova fondamento nel d.lgs. 13 gennaio 1999, n. 18, e dei relativi allegati, che ha disciplinato -in attuazione della direttiva n. 96/67/CE del Consiglio del 15 ottobre 1996 l’accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti.
La sub-concessione autorizzata, in modo espresso o tacito, comporta che il sub-concessionario sia obbligato a rispettare la destinazione dei servizi e delle attività date in sub-godimento. Peraltro, il bene demaniale oggetto della concessione non perde il carattere della strumentalità nei confronti dei servizi aeroportuali. Infatti, con la sub-concessione è fatto salvo il collegamento con gli obiettivi economici e sociali dello scalo aeroportuale e il sub-concessionario, secondo interpretazione dottrinale unanime, in effetti, non ha una titolarità sul bene differente da quella di competenza del concessionario. Per cui, il concessionario dell’infrastruttura aeroportuale può, dietro corrispettivo, addivenire ad una subconcessione per l’utilizzo da parte di operatori economici terzi delle aree poste all’interno del sedime aeroportuale, sia air-side sia land-side , ai fini dello svolgimento di attività aviation .
In particolare, le attività aviation comprendono: a) l’ aviation in senso stretto, relativa alla gestione, allo sviluppo ed alla manutenzione delle infrastrutture e degli impianti (elencate all’allegato ‘ B ‘ del d.lgs. 13 gennaio 1999, n. 18 ), l’offerta di servizi e delle attività connesse all’approdo ed alla partenza degli aeromobili e i servizi di sicurezza aeroportuale; b) l’ handling (o servizi di assistenza a terra, elencati nell’all egato ‘ A ‘ del d.lgs. 13 gennaio 1999, n. 18), inerente le attività commerciali complementari, accessorie e strumentali alla prestazione di trasporto aereo, svolte in ambito aeroportuale,
nonché le operazioni funzionali al decollo ed all’approdo degli aeromobili nonché alla partenza e all’arrivo dei passeggeri, svolte sia ‘ airside ‘ (imbarco/sbarco di passeggeri, bagagli e merci; bilanciamento degli aeromobili; smistamento e riconcilio dei bagagli; guida al parcheggio; rifornimenti etc.) sia in ‘ area passeggeri ‘ (servizi di biglietteria, informazioni, check in , lost & found , informazioni, etc.): attività assoggettate, con il d.lgs. 13 gennaio 1999, n. 18, ad un regime di liberalizzazione regolamentata, in coerenza con la politica comunitaria di apertura alla concorrenza del mercato del trasporto aereo.
Per contro, rientrano nelle attività non aviation : c) il travel retail (cioè a dire il complesso delle attività commerciali al dettaglio offerte ai passeggeri, agli operatori ed ai visitatori all’interno dell’aeroporto: negozi, bar, ristoranti etc.); d) le altre attività, svolte sia all’interno dell’area aeroportuale (affissioni pubblicitarie, banche, farmacie, lavanderie, alberghi, slot machines etc.) sia all’esterno (gestione dei parcheggi) (da ultime: Cons. St., Sez. 5^, 5 dicembre 2022, n. 10634; Cass., Sez. Un., 30 agosto 2024, n. 23377).
3.10 Secondo la disciplina originaria del codice della navigazione, i beni del demanio aeronautico comprendevano « gli aerodromi militari e gli aerodromi civili istituiti dallo Stato » e « ogni costruzione o impianto statale destinato al servizio della navigazione aerea » (art. 692, lett. a) e b), cod. nav.); l’ autorità amministrativa poteva dare in concessione a privati, dietro il corrispettivo di un canone, « parti di suolo degli aerodromi statali, per costruirvi aviorimesse o altri edifici o impianti da adibirsi a fini attinenti al traffico aereo » (art. 694, primo comma, cod. nav.), nonché « l’uso di aviorimesse o di altri edifici » (art. 695, primo comma, cod. nav.).
Tale regolamentazione è stata rivisitata dal l’art. 3 del d.lgs. 9 maggio 2005, n. 96, poi corretto ed integrato dall’art. 3 del d.lgs. 15 marzo 2016, n. 151, il quale ha soppresso il titolo II ed ha riformulato i capi da I a III del titolo III del libro I della parte II del codice della navigazione, prevedendo che:
« Fanno parte del demanio aeronautico civile statale: a) gli aeroporti civili appartenenti allo Stato; Stato »
ogni costruzione o impianto appartenente allo strumentalmente destinato al servizio della navigazione aerea (art. 692, primo comma, cod. nav.);
« I beni del demanio aeronautico di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell ‘art. 692 sono assegnati all’ENAC in uso gratuito per il successivo affidamento in concessione al gestore aeroportuale » (art. 693, primo comma, cod. nav.);
« 1. Alla concessione della gestione totale aeroportuale degli aeroporti e dei sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e, limitatamente agli aeroporti militari aperti al traffico civile, con il Ministro della difesa. 2. Il provvedimento concessorio, nel limite massimo di durata di quaranta anni, è adottato, su proposta dell’ENAC, all’esito di selezione effettuata tramite procedura di gara ad evidenza pubblica secondo la normativa comunitaria, previe idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei termini procedimentali fissati dall’ENAC, sentita, laddove competente, la Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricade l’aeroporto oggetto di concessione » (art. 704, primo comma, cod. nav.);
«(…) le disposizioni di cui all’articolo 704, primo e secondo comma, del codice della navigazione, come modificato dal presente decreto legislativo [cioè, dal d.lgs. 9 maggio 2005, n.
96] , non si applicano alle concessioni della gestione aeroportuale già rilasciate, anche in base a legge speciale, nonché ai procedimenti di rilascio della concessione su istanza antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 12 novembre 1997, n. 521 » (art. 3, comma 2, del d.lgs. 15 marzo 2016, n. 151);
– « Il gestore aeroportuale è il soggetto cui è affidato, sotto il controllo e la vigilanza dell’ENAC, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire, secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori privati presenti nell’aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato. L’idoneità del gestore aeroportuale a espletare le attività di cui al presente comma, nel rispetto degli standard tecnici di sicurezza, è attestata dalla certificazione rilasciata dall’ENAC » (art. 705, primo comma, cod. nav.).
3.11 La nuova disciplina del demanio aeronautico non contempla in modo espresso l ‘istituto dell a sub-concessione. Tuttavia, si propende a ritenere l’applicabilità dell’art. 45 -bis cod. nav. (quale introdotto dall’art. 2, comma 2, del d.l. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e modificato dall’art. 10, comma 2, della legge 16 marzo 2001, n. 88, in materia di demanio marittimo), a tenore del quale: « Il concessionario previa autorizzazione dell’autorità competente, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione. Previa autorizzazione dell’autorità competente, può essere altresì affidata ad altri soggetti la gestione di attività secondarie nell’ambito della concessione ».
Ad ogni modo, i n attuazione dell’art. 704 cod. nav ., le concessioni e le sub-concessioni aeroportuali sono ora disciplinate dal regolamento approvato con deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione dell’ENAC il 18 novembre 2014, n. 52, in tema di ‘ Affidamento aeroporti demaniali per l’aviazione generale ‘, il quale prevede, tra l’altro, che:
« La concessione (…) ha come oggetto la conduzione, la manutenzione e l’uso dei beni facenti parte del sedime aeroportuale » (art. 4, comma 1, reg. ENAC);
« 1. L’affidamento in concessione dell’aeroporto comporta il trasferimento in uso all’affidatario delle aree, degli immobili e degli impianti facenti parte del sedime aeroportuale. (…) 3. Le opere realizzate dall’affidatario o da terzi sul sedime aeroportuale appartengono al patrimonio dei soggetti che le hanno realizzate sino al termine dell’affidamento della concessione » (art. 9, commi 1 e 3, reg. ENAC);
« 1. L’affidatario ha facoltà di sub -concedere: a) previa autorizzazione dell’ENAC, le aree e i locali destinati alle attività aeronautiche; la subconcessione si intende comunque assentita se trascorsi 30 giorni dalla richiesta di autorizzazione, l’Ente non comunica il provvedimento di dinieg o; b) previa comunicazione ad ENAC, le aree e i locali destinati alle altre attività, intendendosi come tali le attività commerciali e la logistica. 2. L’affidatario provvede all’affidamento in subconcessione attraverso l’espletamento di procedure trasparenti e non discriminatorie. 3. Le sub-concessioni non possono superare il termine di scadenza della concessione principale » (art. 10, commi 1 e 2, reg. ENAC);
« 1. L’affidatario stabilisce e comunica all’ENAC i canoni che applica per la sub-concessione di aree e di beni destinati alle
attività aeronautiche di cui al comma 2 dell’art. 1. 2. Il livello del canone per le sub-concessioni di aree e locali destinati alle attività aeronautiche è calcolato in misura non superiore ai valori di mercato praticati per analoghe tipologie, caratteristiche e destinazioni d’uso dell’immobile, secondo modalità e criteri definiti dall’ENAC. Il canone è adeguato annualmente applicando l’indice ISTAT dell’anno di riferimento. 3. Il canone di sub-concessione di aree e locali non destinati alle attività aeronautiche è rimesso alla libera determinazione dell’affidatario » (art. 15, commi 1, 2 e 3, reg. ENAC);
-« Costituiscono proventi dell’affidatario: a) I canoni concessori; b) le entrate derivanti dall’esercizio dell’attività aeroportuale sia diretta che indiretta, nonché dall’utilizzazione di aree ed impianti aeroportuali da parte di terzi; c) i diritti aeroportuali di approdo e partenza, sosta e ricovero degli aeromobili. Tali entrate sono stabilite dall’affidatario con livel li non superiori agli importi previsti dalla vigente normativa in materia sentiti gli utenti aeroportuali e le associazioni di settore presenti sullo scalo .» (art. 17, comma 1, reg. ENAC).
3.12 Con l’emanazione del decreto interministeriale (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministero dell ‘Economia e delle Finanze) di affidamento in concessione della gestione totale dell’aeroporto, la società di gestione diviene responsabile dell’amministrazione dell’intera struttura aeroportuale e della prestazione dei servizi aeroportuali. Pertanto, secondo la migliore dottrina, la concessione di gestione totale rientra nella categoria delle concessioni traslative di pubbliche funzioni.
Non pare dubbia, dunque, la natura demaniale dei beni immobili, che risultano di proprietà dello Stato, qualunque sia il soggetto che ne abbia la gestione.
La convenzione, oltre che a costituire il formale atto concessorio, stabilisce poi analiticamente i diritti e gli obblighi che derivano al concessionario.
In generale, per la durata della concessione, compete al concessionario sotto il profilo attivo:
l’uso di tutti i locali dell’aerostazione per passeggeri e merci con relative pertinenze, ad eccezione dei locali occorrenti agli enti di Stato per l’esercizio delle loro funzioni in ambito aeroportuale; i locali e le aree in uso al concessionario potranno dallo stesso essere destinali ad attività var ie per l’assistenza ed il conforto dei passeggeri e ceduti in sub-concessione a terzi previa autorizzazione dell’ENAC;
la gestione di tutti i servizi connessi all’esercizio ed al funzionamento dell’aerostazione e al comfort dei passeggeri, quali il servizio di assistenza a terra ( handling ), di fornitura di pasti a bordo ( catering ), ecc., servizi questi che possono essere svolti direttamente dal concessionario o tramite ditte specializzate e sub-concessionari: in quest’ultimo caso, trattandosi di servizi di pubblico interesse è richiesto il preventivo assenso dell’amministrazione c oncedente per il prescritto gradimento dell’amministrazione medesima in ordine alla idoneità tecnica, alla capacità finanziaria ed alla serietà professionale delle ditte designate.
Ora, alla luce della menzionata disciplina, non vi è dubbio che l’utilizzazione sia pure da parte di terzi -del bene demaniale rientra nell’oggetto specifico dell’atto concessorio a monte, concernente facoltà e diritti attribuiti al concessionario originario. L’atto concessorio con il gestore aeroportuale, infatti, prevede di norma anche la facoltà di affidare a terzi le aree oggetto della concessione; pertanto, ciò che viene in rilievo è un rapporto derivato dal primo, collegato alla
concessione che ne rappresenta il presupposto ed alla cui sorte lo stesso rimane legato, rimanendo il rapporto pur sempre condizionato dalle vicende di quest’ultimo.
Ovviamente, per la stipula di una sub-concessione, il bene demaniale deve essere ricompreso nell’oggetto della concessione principale e deve essere destinato ad attività strumentali al trasporto aereo.
In definitiva, la concessione e la sub-concessione sono convenzioni parallele e simmetriche, che hanno un oggetto parzialmente coincidente (nel senso che la seconda è limitata ad alcuni beni rispetto a quelli già compresi nella prima) ed intercorrono tra soggetti diversi (la prima, tra amministrazione concedente e concessionario; la seconda, tra concessionario e sub-concessionario), ma sono avvinti da collegamento funzionale per il governo e l’attuazione del servizio pubblico.
Infatti, il rapporto tra il concessionario originario ed il soggetto terzo ha ad oggetto pur sempre diritti modellati su quelli attribuiti ab initio dal Ministero dei Trasporti e dell’Aviazione Civile , nell’ambito della concessione rilasciata al soggetto gestore. In altri termini, l ‘oggetto del rapporto non è rappresentato dall’atto concessorio che, in quanto atto amministrativo, non può costituire oggetto di negoziazione tra le parti, bensì dal diritto del concessionario originario.
Ed ancora, tale assetto trova conferma nella non estraneità del soggetto pubblico al rapporto con il concessionario derivato, stante la facoltà riconosciuta al predetto Ministero -soggetto deputato alla predisposizione del decreto interministeriale di approvazione dell’atto concessorio originario di prestare o meno il proprio assenso all’atto da stipulare con soggetti terzi. Un ulteriore elemento a favore di tale soluzione pare ravvisabile nell’insieme di poteri pubblicistici sostanzialmente
analoghi a quelli esercitabili in un rapporto che coinvolga un soggetto pubblico ed un concessionario -che possono competere al concedente originario nelle varie fasi del rapporto (genetica, attuativa ed estintiva).
La sub-concessione integrerebbe una concreta attuazione delle prerogative proprie del rapporto principale, tra concedente e concessionario originario. Da un simile rapporto deriva, com’è noto, una posizione del tutto peculiare di una delle parti -la Pubblica Amministrazione, per l’ appunto -, in quanto in capo alla stessa si configura l’affiancamento alle potestà tipiche di un rapporto paritario, di prerogative di privilegio e di supremazia derivanti dalla necessità di assicurare il perseguimento di quel pubblico interesse che esiste giocoforza in presenza di determinati elementi (ravvisabili nella natura pubblica del bene che ne costituisce oggetto) e che fa sì che in capo alla Pubblica Amministrazione permangano i menzionati poteri peculiari.
Inoltre, a favore della qualificazione in termini di subconcessione del rapporto depone un ulteriore fattore, che parrebbe decisivo ai nostri fini. L’espletamento di attività sia pure commerciali negli spazi aeroportuali presenta un quid pluris rispetto a qualunque altra cessione di godimento dietro corrispettivo, gravando sull’assegnatario, in via ulteriore, l’impegno di utilizzare il bene per attività imprenditoriali che, anche lato sensu , si inquadrino nell’attività del soggetto concedente. Le attività da espletarvi, infatti, devono risultare pur sempre strumentali all’attività primaria, ovvero quella di navigazione aerea. Il concessionario, in altri termini, si trova a dovere fare un uso del bene ‘ vincolato ‘ alle esigenze dello scalo, in considerazione dell’accezione unitaria dell’entità aeroportuale, complessivamente intesa, in cui risultano uniti in
modo inscindibile la sfera strutturale e quella funzionale. A riprova di quanto detto stanno le clausole contrattuali che, di norma, impongono determinati obblighi al terzo utilizzatore del bene.
Peraltro, va ancora sottolineato che, permanendo il rapporto concessorio in capo al concessionario, allo stesso soggetto rimangono anche tutti i doveri, gli obblighi e le responsabilità legate al corretto utilizzo del bene demaniale da parte del subconcessionario.
Quindi, una volta introdotto il principio dell’equipollenza degli effetti reali o obbligatori della concessione su aree demaniali ai fini della soggettività passiva per l’ICI e l’IMU, se la concessione rileva quale autonomo titolo del presupposto di imposta, nulla preclude l ‘autonoma rilevanza impositiva di una concessione rilasciata dal concessionario in favore di un terzo, che consegue l’autonoma disponibilità del bene demaniale oggetto di sub -concessione, sempre che quest’ultima sia consentita secondo la specifica fattispecie regolamentata.
Su tali premesse, considerando che anche la sub-concessione assentita dall’amministrazione concedente conferisce un diritto di natura reale o personale sulle aree e sugli edifici utilizzati per la prestazione del servizio pubblico, si può ritenere, anche alla luce di un’interpretazione costituzionalmente ed europeisticamente orientata, che la soggettività passiva ai fini dell’ ICI (come dell’ IMU) per gli immobili affidati in godimento per la cogestione di un servizio pubblico competa solamente al sub-concessionario – e non anche al concessionario – per l’intera durata del rapporto sub -concessorio.
3.13 Nel caso di specie, è evidente che la sentenza impugnata si è astenuta da ogni accertamento in fatto sulla natura e sulle caratteristiche del rapporto sub-concessorio, avendone
aprioristicamente escluso, a monte, l’idoneità a costituire presupposto per la soggettività passiva ai fini dell’ICI.
Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, e 3 del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504, 1140 c od. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente riconosciuto dal giudice di secondo grado in capo alla concessionaria il possesso e la fruizione dei cespiti de quibus in base alla sola percezione del canone versato dal terzo a titolo di ristoro per la perdita della loro utilizzazione.
4.1 Il predetto motivo è fondato.
4.2 Nel quadro delle fattispecie tipizzate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. ‘ Codice dei contratti pubblici ‘), le concessioni amministrative aventi ad oggetto beni demaniali possono essere serventi alla prestazione di un servizio alla collettività, e quindi configurare una ‘ concessione di servizi ‘ (art. 3, comma 1, lett. vv), seppure con un contenuto misto, ferma restando l’« assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi » giacché « la maggior parte dei ricavi di gestione del concessionario proviene dalla vendita dei servizi resi al mercato » (art. 165, comma 1), quando l’utilizzo del bene si estrinseca nell’esercizio di un servizio pubblico, ciò in quanto dette concessioni si atteggino a fattispecie complesse, in cui assumono rilievo non solo la messa a disposizione del bene pubblico, dietro corresponsione di un canone, ma anche gli aspetti convenzionali relativi all’attività di gestione e alla durata in funzione dell’equilibrio economicofinanziario dell’invest imento. Più precisamente, la concessione di beni cela una concessione di servizi quando il bene pubblico avente una vocazione naturale ad essere impiegato in favore della collettività per attività di interesse
generale e avente una struttura e una destinazione idonee a generare flusso di cassa è affidato in gestione al concessionario sul quale è traslato il rischio operativo in quanto da tale gestione trae la propria remunerazione, a fronte del pagamento di un canone da versare al concedente stabilito in funzione della previsione del consolidamento dei guadagni nell’arco temporale di riferimento (Cons. St., Sez. 5^, 16 giugno 2022, n. 4949; Cons. St., Sez. 7^, 19 maggio 2023, n. 4987).
Invero, la percezione del canone vale a compensare la perdita del godimento da parte della concessionaria e non esclude che il presupposto impositivo si realizzi per la sub-concessionaria, non trattandosi di una locazione di diritto privato. Laddove, dall’obbligazione cioè, il conduttore sarebbe esonerato tributaria, che graverebbe ad esclusivo carico del locatore.
La natura demaniale o meno del bene oggetto del contratto, infatti, non pare poter assurgere a criterio distintivo tra locazione e sub-concessione. Il fatto che il bene da assegnare in godimento abbia natura demaniale costituisce circostanza irrilevante ai fini della qualificazione giuridica del contratto tramite cui il bene medesimo è stato assegnato in godimento.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, formatasi sempre in relazione ai servizi aeroportuali, locazione e subconcessione di diritto privato di un locale demaniale per uso commerciale si differenziano, sotto il profilo causale, per il fatto che solo in quest’ultima la cessione in uso al terzo tende a perseguire l’interesse pubblico nel bene considerato, interesse che va desunto da tutte le clausole contrattuali, che impongano obblighi comportamentali al terzo sub-concessionario. Detti obblighi, tra i quali rientra quello di attuazione di una specifica destinazione mediante un’attività indispensabile o comunque
utile per l’impresa del cedente, non costituiscono meri motivi per la stipula del contratto, ma sono elementi essenziali della struttura contrattuale posta in essere dalle parti (Cass., Sez. 1^, 7 novembre 1989, n. 4645; Cass., Sez. 3^, 26 aprile 2000, n. 5346; Cass., Sez. 3^, 11 febbraio 2005, n. 2852; Cass., Sez. 3^, 17 gennaio 2007, n. 972; Cass., Sez. 3^, 27 marzo 2009, n. 7532; Cass., Sez. 3^, 7 giugno 2022, n. 18320). Pertanto, il contratto fuoriesce dall’ambito della locazione, se il cessionario del godimento del bene non è solo tenuto a rispettare una specifica destinazione, ma anche ad attuarla, con un’attività indispensabile e comunque utile per l’impresa del cedente. In questa situazione, il bene si mantiene in collegamento funzionale con l’azienda di una delle parti ed il conferimento all’altra della facoltà di usarlo presenta qualcosa in più, rispetto ai connotati della cessione in godimento dietro un corrispettivo, in quanto esprime un decentramento di rami o settori di una struttura economica sostanzialmente unitaria, con apporti esterni, oppure con affiancamento di altre imprese, per attività complementari od integrative. Si è perciò in presenza di una sub-concessione, quando il bene compreso in area aeroportuale è concesso in godimento ad un terzo allo scopo che lo utilizzi per svolgere un’attività compresa tra quelle che il concessionario avrebbe altrimenti svolto lui direttamente, in quanto rappresentano una normale componente del servizio aeroportuale unitariamente inteso (vedasi, in motivazione: Cass., Sez. 3^, 17 gennaio 2007, n. 972).
In definitiva, quindi, pare potersi affermare che il criterio distintivo tra locazione e sub-concessione vada ricercato nella tipologia di attività che il terzo affidatario deve espletare sui beni affidatigli in uso. Se il bene viene sub-concesso affinché il
terzo vi svolga un’attività collegata funzionalmente a quella dell’impresa concessionaria, imponendo a tal fine al terzo medesimo, tramite il regolamento contrattuale, particolari obblighi o limitazioni, il rapporto giuridico che si instaura tra i due è da qualificarsi come sub-concessione e non come locazione. Ciò che rileva, in altri termini, è l’attribuzione di rilevanza causale al momento gestionale piuttosto che al godimento del bene, che costituisce il mezzo attraverso il quale l’attività deve essere svolta.
Per cui, la funzione del canone è destinata a variare nelle due fattispecie, rappresentando, nel primo caso, il corrispettivo per il godimento del bene demaniale, nel secondo caso, il corrispettivo per la compartecipazione alla gestione del servizio pubbli co mediante l’utilizzo del bene demaniale.
Ed è proprio la ‘ sostituzione ‘ del sub -concessionario al concessionario nel godimento strumentale dei beni demaniali all’esclusivo scopo di contribuire, attraverso l’esercizio di attività accessorie e sussidiarie, alla gestione del servizio pubblico, che, segnando il discrimine dalla locazione (che pure sarebbe astrattamente ammissibile ex artt. 35 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e 695 cod. nav.), giustifica l’attribuzione di un diritto conformato (per il suo contenuto) a quello conferito ab origine in capo al concessionario (in termini: Cass., Sez. Un., 4 luglio 2022, n. 21139), che si presta, pertanto, ad essere considerato presupposto per il riconoscimento della soggettività passiva ai fini dell’ICI e dell’IMU.
Con il q uarto motivo, si denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sul motivo di appello circa la sussistenza
di una situazione di obiettiva incertezza interpretativa sulla portata degli artt. 1 e 3 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Con il quinto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 8 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 6, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod . proc. civ., per non essere stata riconosciuta dal giudice di secondo grado la sussistenza di una situazione di obiettiva incertezza interpretativa sulla portata degli artt. 1 e 3 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
I predetti motivi rimangono unitariamente assorbiti ne ll’accoglimento del secondo motivo e del terzo motivo, rendendosene superfluo ed ultroneo lo scrutinio.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi l’infondatezza de l primo motivo, la fondatezza del secondo motivo e del terzo motivo, l’assorbimento del quarto motivo e del quinto motivo, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio (ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Ai fini dell’accertamento demandatogli in ordine alla subconcessione, considerando anche la novità della questione, il giudice del rinvio si atterrà al seguente principio di diritto: «Ai fini dell’ICI, con riguardo all’art. 3, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo introdotto dall’art. 18, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come ai fini dell’IMU e della nuova IMU, con riguardo, rispettivamente, agli artt. 9, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 14 marzo 2011,
n. 23, e 1, comma 743, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in caso di concessione su aree demaniali (con relative accessioni e pertinenze), la previsione normativa della soggettività passiva in capo al ‘ concessionario ‘ vale, per identità di ratio legis e simmetria di causa negoziale, anche per il sub-concessionario, al quale il godimento dei beni demaniali sia stato affidato -con l’assenso (preventivo o successivo) dell’amministrazione concedente -dal concessionario per concorrere con quest’ultimo, nell’esercizio di attività ausiliarie, sussidiarie e complementari, alla gestione del medesimo servizio pubblico; ciò in quanto, l’autorizzazione dell’amministrazione concedente consente al sub -concessionario di subentrare nella medesima posizione del conces sionario rispetto all’uso di beni demaniali costituenti oggetto della precedente concessione e di compartecipare, mediante l’utilizzo vincolato di tali beni, alla gestione del servizio pubblico affidato al concessionario, restando soggetto alla vigilanza (sia pure indiretta, per il tramite del concessionario) dell’amministrazione concedente, che ne ha preventivamente valutato l’idoneità al subingresso ».
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo ed il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo, dichiara l’assorbimento del quarto motivo e del quinto motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 5 dicembre