Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18040 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18040 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/07/2024
Oggetto: avviso di accer- tamento – studi di settore ex art.62 bis d.l. n.331/1993
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25188/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
NOME, rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL), con domicilio eletto presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, n.3016/5/2021 depositata il 1° aprile 2021, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 aprile 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, veniva rigettato l’appello proposto da ll’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa n. 424/5/2016 che aveva accolto il ricorso introduttivo proposto da COGNOME COGNOME contro l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO per II.DD. e IVA relativamente all’anno di imposta 2006.
L’avviso veniva emesso a seguito di controllo parziale dal quale risultava che nell’anno 2006 l’impresa individuale RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, poi cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese in data 10/02/2020, aveva dichiarato ricavi inferiori a quelli scaturenti dall’applicazione RAGIONE_SOCIALE studio di settore relativo all’attività svolta. A seguito dell’applicazione di studio di settore, erano stati determinati, per l’anno d’imposta 2006, maggiori ricavi pari ad euro 170.309,00. Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso ritenendo giustificato lo scostamento del ricorrente dagli studi di settore, decisione confermata in appello.
Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, affidato a due motivi, cui replica il contribuente con controricorso.
Considerato che:
1. Il primo motivo della ricorrente, in relazione all’art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ., deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132, co. 2, n. 4 cod. proc. civ., e dell’art. 36 del d.lgs. 546/1992 e 111 Cost.. La censura è declinata sia sotto l’angolo dell’omessa pronuncia sia della motivazione apparente, per quanto
attiene la statuizione della CTR sulla non attendibilità RAGIONE_SOCIALE studio di settore posto a fondamento RAGIONE_SOCIALE riprese.
Il motivo è inammissibile.
2.1. In primo luogo, la doglianza contiene in rubrica profili di censura tra loro incompatibili come l’omessa pronuncia e la motivazione apparente, dal momento che se il giudice in tesi non si è pronunciato sulla domanda, non può certo aver espresso alcuna motivazione a riguardo, neppure apparente.
2.2. Inoltre, il Collegio constata che è intervenuta la pronuncia sulla questione, dal momento che nello svolgimento del processo la CTR espressamente richiama che il fondamento RAGIONE_SOCIALE riprese è l’applicazione degli studi di settore di cui all’art.62 bis d.l. n.331/1993 e, nella esposizione della motivazione successiva, il giudice si pronuncia sulla questione. L’argomentazione non è meramente apparente, dal momento che non vi si rinviene una mera adesione alla decisione di primo grado, ma l’esposizione di una chiara ratio decidendi , non specificamente censurata. Inoltre, ulteriore ragione del decidere, la CTR accerta anche la notevole incidenza di costi per personale dipendente e ammortamenti a fonte della limitata capacità ricettiva e del l’ubicazione che non giustifica il prezzo medio giornaliero accertato dall’Amministrazione finanziaria con gli studi di settore applicati, una ratio che complessivamente soddisfa il minimo costituzionale.
Con il secondo motivo, in rapporto all’art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ., si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 62 bis d.l. n.331/1993 e 2697 cod. civ. La decisione del Giudice d’appello è ritenuta censurabile in quanto avrebbe dovuto rilevare la sussistenza del grave scostamento rispetto agli studi di settore e la presenza di una gestione antieconomica.
La doglianza è inammissibile, per più ragioni.
4.1. Innanzitutto, sotto lo schermo della violazione di legge, è diretta ad ottenere un nuovo apprezzamento del fatto. Il Collegio osserva come, per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), l’omesso esame di elementi
istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie offerte dalle parti e, come sopra visto, nella fattispecie il fatto storico è indubbiamente stato considerato.
4.2. In secondo luogo, pur prospettata come violazione di legge, la doglianza, sostanzialmente motivazionale, incappa nella preclusione della doppia conforme alla luce del doppio rigetto della prospettazione dell’RAGIONE_SOCIALE sia in primo sia secondo grado. Infatti, l’abrogazione dell’art. 348-ter cod. proc. civ., già prevista dalla legge delega n.206/2021 attuata per quanto qui interessa dal d.lgs. n.149/2022, ha comportato il collocamento all’interno dell’art. 360 cod. proc. civ. di un terzo comma, con il connesso adeguamento dei richiami. La previsione ripropone la disposizione dei commi quarto e quinto dell’articolo abrogato e così l’inammissibilità del ricorso per cassazione per il motivo previsto dal n. 5 dell’art. 360 citato, ossia per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. La ricorrente non ha dimostrato che le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello sono state tra loro diverse.
5. Il ricorso è in conclusione rigettato e le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, in presenza di soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, liquidate in favore dell’agente della riscossione in Euro 3.000,00
per compensi, oltre 200 Euro per spese borsuali, Spese generali nella misura del 15% dei compensi ed accessori di legge.
Così deciso in Roma il 12.4.2024