Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 490 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 490 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 8680/2015 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, giusta delega alle liti a margine del ricorso per cassazione.
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO.
–
contro
ricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 943/64/14, depositata il 21 febbraio 2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 ottobre 2022 dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO CHE
Con sentenza del 21 febbraio 2014, la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l’appello proposto da COGNOME NOME avverso la decisione di primo grado, con la quale era stato respinto il ricorso proposto nei confronti dell’avviso di accertamento relativo ad IRPEG, IRAP e IVA, per l’anno 2003, recante un debito complessivo di imposta di euro 107.260,00.
La Commissione tributaria regionale ha affermato che l’accertamento impugnato era sufficientemente motivato e che l’operato dell’Ufficio era conforme ai principi di diritto sanciti dalla Corte di Cassazione in materia di accertamenti c.d. «standardizzati», con l’applicazione degli studi di settore rispondente all’attività svolta dal contribuente, essendo stato il contraddittorio attivato, anche se il COGNOME era rimasto inerte al regolare invito dell’Ufficio; i giudici di secondo grado, inoltre, esaminato il quadro probatorio complessivo hanno evidenziato che le ulteriori doglianze dell’appellante non erano idonee ad aggredire l’operato dell’Ufficio impositore e che l’Ufficio non aveva affatto prestato acquiescenza sulla idoneità della documentazione allegata in prima istanza, poiché aveva ritenuto non esaustiva la stessa documentazione rispetto alla prova dei Km complessivamente percorsi e alla consistenza degli automezzi a disposizione; né la ridotta capacità lavorativa del COGNOME, in presenza di una invalidità del 25%, influiva sull’applicazione RAGIONE_SOCIALE studio di settore, attesa la presenza di un collaboratore dipendente a tempo pieno.
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato ad un unico motivo.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Il primo ed unico motivo deduce, i n relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame della controprova offerta dal contribuente sui chilometri effettivamente percorsi dagli automezzi, idonea a vincere la presunzione indotta dallo studio di settore; la Commissione tributaria regionale non aveva scritto un rigo per smontare la ricostruzione dei chilometri offerta nel processo dal ricorrente e la coerente fatturazione.
1.1 Il motivo è inammissibile perchè sotto l’apparente deduzione del vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., 4 marzo 2021, n. 5987).
1.2 In disparte il rilievo che il vizio dedotto non può consistere in un apprezzamento dei fatti e RAGIONE_SOCIALE prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, spettando soltanto al giudice di merito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllare l’attendibilità e la concludenza RAGIONE_SOCIALE prove, scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione dando liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova (Cass., 3 ottobre 2018, n. 24035; Cass., 8 ottobre 2014, n. 21152; Cass., 23 maggio 2014, n. 11511), nel caso in esame, la censura si appalesa aspecifica, poiché non si confronta con il contenuto del provvedimento impugnato, che, lungi dal non considerare le argomentazioni difensive dell’appellante, le ha, invece, esaminate specificamente, affermando da un lato che la documentazione prodotta non era esaustiva rispetto alla prova dei chilometri complessivamente percorsi e alla consistenza degli automezzi a disposizione (si legge a pag. 1 della sentenza impugnata che l’Ufficio aveva ritenuto la documentazione non esaustiva rispetto alla prova dei chilometri complessivamente percorsi, perché le fatture di manutenzione non si riferivano all’intero anno
d’imposta accertato) e che l’invalidità del COGNOME non rilevava perché il contribuente si avvaleva della collaborazione di un dipendente a tempo pieno.
1.3 La sentenza impugnata ha, dunque, motivato secondo il prudente apprezzamento RAGIONE_SOCIALE concrete circostanze acquisite al processo e nell’esercizio del potere giurisdizionale tipicamente attribuito al giudice del merito, che, come già detto, non è suscettibile di valutazione in sede di legittimità.
1.4 In ordine all’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’RAGIONE_SOCIALE nel controricorso, in quanto la sentenza di secondo grado aveva confermato la sentenza di primo grado, va ribadito che la previsione d’inammissibilità del ricorso per cassazione, di cui all’art. 348 ter , quinto comma, cod. proc. civ. (che esclude che possa essere impugnata ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. la sentenza di appello «che conferma la decisione di primo grado») non si applica, agli effetti dell’art. 54, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per i giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione anteriormente all’11 settembre (Cass., 18 dicembre 2014, n. 26860; Cass., 11 maggio 2018, n. 11439), come è quello in esame che è stato introdotto con ricorso depositato in data 22 febbraio 2011 (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata).
In conclusione, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, sostenute dall’Amministrazione controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell’ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio
di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 , comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserit o dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis , RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 27 ottobre 2022.