Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9483 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9483 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 16803-2016, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che lo rapp. e dif. (EMAIL);
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dagli AVV_NOTAIO.TI AVV_NOTAIO (EMAIL) e NOME COGNOME (EMAIL), presso lo studio del primo è elett.te dom.to;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1600/15 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, sez. st. di TARANTO, depositata il 07/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/03/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che l’ RAGIONE_SOCIALE notificò ad NOME COGNOME un avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.V.A., I.R.P.E.F., I.R.A.P., oltre interessi e sanzioni, relativamente all’anno di imposta 2003, conseguenti alla imputazione al contribuente di un maggior reddito rispetto a quello dichiarato;
che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Taranto che, con sentenza n. 607/4/09 accolse il ricorso;
che l’ RAGIONE_SOCIALE propose appello innanzi alla C.T.R. della Puglia, sez. st. di Taranto, la quale, con sentenza n. 1600/15, depositata il 07/07/2015 rigettò il gravame osservando -per quanto in questa sede ancora rileva -come il contribuente avesse fornito, a conforto del proprio scostamento dallo studio di settore, puntuali giustificazioni, tanto in ambito di contraddittorio endoprocedimentale, quanto in sede giudiziaria, fondate sulle ‘ peculiarità ed i precisi obblighi cui è soggetta l’attività di vendita di carburante per autotrazione ‘, a propria volta implicanti una ‘ dettagliata contabilità analitica di magazzino…completamente disattesa dall’Ufficio che non ha proceduto ad eventuali controlli dei registri obbligatori per il carico e lo scarico di carburante al fine di confrontare il dato elaborato sullo scorta RAGIONE_SOCIALE studio di settore ‘, con conseguente mancato assolvimento, da parte dell’Ufficio, dell’onere della prova sullo stesso gravante, circa l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE standard prescelto al caso concreto oggetto dell’accertamento;
che avverso tale decisione l’ RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituito con controricorso NOME COGNOME;
Rilevato che, con l’unico motivo, parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della ‘ violazione e falsa applicazione dell’articolo 39, primo comma, lett. d, del DPR n. 600 del 1973, dell’articolo 2697 c.c. e 36, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992 ‘ (cfr. ricorso, p. 13), per avere la C.T.R. fatto malgoverno dei principi che regolano la materia della distribuzione dell’onere della prova in tema di scostamento dagli studi di settore, essendovi -si opina – perfetta corrispondenza tra le emergenze contabili offerte dal contribuente circa la movimentazione dei prodotti (litri di benzina e gasolio erogati) dall’1 gennaio al 31 dicembre del 2003 ed i dati emergenti dal RIGO D 01-02 RAGIONE_SOCIALE studio di settore di riferimento (circostanza non valutata dai giudici di appello) e, dunque, non solo non essendovi alcuna necessità di (ulteriori) controlli in ordine ai registri di carico e scarico di carburante, ma neppure dovendosi procedere ad alcuna rettifica o correzione dei dati o dei valori ricavabili dallo studio di settore per effetto di ‘ altri elementi importanti da valorizzare, come ad esempio l’apporto di personale dipendente o beni strumentali tali da creare un valore aggiunto per l’attività di impresa’ (cfr. p. 19 del ricorso), elementi invero assenti nella specie, ‘ come peraltro ribadito dal contribuente ‘ (cfr. ivi);
che il motivo è, nel suo complesso, fondato;
che va anzitutto chiarito che la proposizione di molteplici censure nell’unico motivo in esame non rende quest’ultimo inammissibile, ben potendosi distinguere i profili di doglianza sollevati dalla RAGIONE_SOCIALE ricorrente e, in specie, da un lato, il lamentato vizio motivazionale della decisione impugnata (sia pure impropriamente indicato in rubrica in termini di violazione dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del
1992), avuto riguardo all’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti ( i.e. la assunta corrispondenza tra le movimentazioni documentate dalla contribuente, evincibili dalla stessa documentazione prodotta dal contribuente ed i dati emergenti dallo studio di settore di riferimento. Cfr. ricorso, p. 15, ult. cpv.) e, dall’altro, la conseguente dedotta violazione del riparto dell’onere della prova tra le parti;
che, in tema di accertamento tributario mediante studi di settore, ai fini del riparto degli oneri probatori, grava sul contribuente l’onere di allegare ed anche di provare – ancorché senza limitazioni di mezzi e di contenuto – la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal moRAGIONE_SOCIALE normale al quale i parametri fanno riferimento, sì da giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato, mentre incombe all’ente impositore dimostrare l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE standard prescelto al caso concreto oggetto di accertamento (Cass., Sez. 5, 21.12.2021, n. 40936, Rv. 663525-01); che, effettivamente, la C.T.R. ha disatteso i suesposti principi ritenendo, onde legittimare lo scostamento del contribuente dallo studio di settore, (a) sufficiente il generico richiamo a ‘ peculiarità ed i precisi obblighi cui è soggetta l’attività di vendita di carburante per autotrazione ‘, senza chiarire in cosa le une e gli altri consistano e (b) l’Ufficio inottemperante all’onere di controllare i ‘registri obbligatori per il carico e lo scarico di carburante al fine di confrontare il dato elaborato sullo scorta RAGIONE_SOCIALE studio di settore ‘, senza tuttavia confrontarsi con il dato fattuale -oggetto di discussione tra le parti – della coincidenza tra i dati da quelli emergenti (e riportati nella documentazione fornita all’Ufficio dallo stesso contribuente) e quelli sottesi allo studio di settore per cui è causa (elemento certamente decisivo, ove verificato, posto che gli
stessi giudici di appello chiariscono -cfr. ult. p. della motivazione, terzultimo cpv. che ‘ il dato emergente dai rilievi fiscali in tema di carburante appare certo e non confutato ‘);
Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sez. st. di Taranto, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Per l’effetto, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sez. st. di Taranto, in diversa composizione, cui demanda, altresì, la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione