Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34606 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34606 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/12/2024
AVVISO DI ACCERTAMENTO -IRPEF-IRAP-IVA 2008.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21879/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-ricorrente –
contro
COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME in virtù di procura speciale in calce al controricorso,
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche n. 1290/03/2022, depositata il 6 dicembre 2022;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 1° ottobre 2024 dal consigliere dott. NOME COGNOME
– Rilevato che:
L’Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Pesaro e Urbino, in data 8 ottobre 2012 notificava a COGNOME NOME, titolare della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME, esercente l’attività di trasporto merci su strada, avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale, sulla base dello studio di settore, accertava un maggior reddito, per l’anno d’imposta 2008, di € 157.269,00, in luogo di quello dichiarato di € 103.449,00, con conseguente rideterminazione delle imposte ed applicazione delle relative sanzioni.
Avverso tale avviso di accertamento il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro-Urbino la quale, con sentenza n. 765/04/2016, pubblicata il 14 ottobre 2016, lo rigettava, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Interposto gravame dall’interessato , la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (nuova denominazione della Commissione Tributaria Regionale) delle Marche, con sentenza n. 1290/03/2022, pronunciata il 18 ottobre 2022 e depositata in segreteria il 6 dicembre 2022, accoglieva integralmente l’appello, annullando l’atto impugnato e condannando l’Ufficio alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo (ricorso notificato il 6 novembre 2023).
Resiste con controricorso COGNOME NOME.
Con decreto del 12 giugno 2024 è stata fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 1° ottobre 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
– Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce l’omesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudizio, consistente nella già avvenuta inclusione del numero di chilometri percorsi dagli automezzi della ditta COGNOME ai fini del calcolo del reddito presunto sulla base dello studio di settore , in relazione all’art. 360, comma 1, num. 5), cod. proc. civ.
Rileva, in particolare, l’ente impositore ricorrente che erroneamente la C.G.T. di secondo grado aveva ridotto il reddito risultante dall’applicazione dello studio di settore, tenendo conto della diminuzione percentuale dei chilometri complessivi effettuati dagli automezzi della ditta COGNOME nel 2008, rispetto ai chilometri complessivi effettuati nel 2007, in quanto, nell’accertamento operato dall’Ufficio, si era già tenuto conto del numero dei chilometri effettivamente percorsi nel 2008, per cui l’oper ato abbattimento del reddito non aveva ragion d’essere.
2. Il motivo è fondato.
Innanzitutto, in punto di ammissibilità, deve osservarsi che l’inclusione dei chilometri effettivamente percorsi nel 2008 ai fini dell’accertamento del maggior reddito è da considerare un dato fattuale di cui la CGT non ha tenuto conto.
Orbene, la sentenza di appello impugnata ha valorizzato, al fine di addivenire alla riforma della sentenza di primo grado e
al conseguente annullamento dell’ avviso di accertamento originariamente impugnato, la riduzione del numero dei chilometri percorsi dagli automezzi dell’impresa considerata nel corso dell’anno di imposta oggetto di accertamento (2008) rispetto all’anno antecedente (2007), la quale sarebbe valsa, se adeguatamente valorizzata, ad annullare pressoché completamente il rilevato scostamento tra ‘reddito presunto’, sulla base dello studio di settore, e reddito viceversa dichiarato dal soggetto contribuente.
In altri termini, secondo la C.G.T. di secondo grado, l’Ufficio fiscale procedente avrebbe dovuto ad applicare al risultato dello studio di settore, già rettificato all’esito del contraddittorio endo-procedimentale con il contribuente, un ulteriore abbattimento percentuale, esattamente pari alla percentuale di riduzione del numero dei chilometri percorsi durante il 2008 rispetto ai chilometri percorsi nel 2007.
Senonché, la Corte regionale ha omesso di considerare un fatto decisivo, presente in atti e ampiamente dibattuto dalle parti, consistente nella già avvenuta inclusione dei chilometri percors i nella ‘base di calcolo’ dello studio di settore concretamente applicato.
A tal proposito, va rilevato anche che, secondo il recente arresto delle SS.UU. di questa Corte, del 5 marzo 2024, n. 5792, «il travisamento del contenuto oggettivo della prova consta di una svista concernente il fatto probatorio in sé e trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c. Nondimeno, il travisamento del fatto probatorio che abbia costituito un punto controverso sul quale
la sentenza ebbe a pronunciare merita censura in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, n. 4 e 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale».
Nel caso di specie, siamo in presenza di un travisamento del fatto probatorio, per non avere, la Corte di merito, considerato il fatto decisivo indicato in precedenza.
La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 1° ottobre 2024.