Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2799 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2799 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/02/2026
ORDINANZA
Sul ricorso n. 38673-2019, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , cf CODICE_FISCALE, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEo Stato, che la rappresenta e difende –
Ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE
, in persona del liquidatore p.t. Intimato
Avverso la sentenza n. 135/08/2018 RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Sardegna, sez. staccata di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 16.02.2018; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio l’8 luglio 2025 dal AVV_NOTAIO,
Fatti di causa
R elativamente all’anno d’imposta 200 4 l’RAGIONE_SOCIALE notificò alla società, esercente attività di lavanderia, l’avviso d’accertamento con cui
Accertamento – Studi di settore
rideterminò l’imponibile ai fini Ir pef, Irap e Iva, irrogando le conseguenti sanzioni. L’accertamento era scaturito dalla rilevazione RAGIONE_SOCIALEa incongruenza , nell’ultimo triennio, tra i ricavi dichiarati ed i risultati derivanti dallo studio di settore applicato dal l’ufficio all’attività esercitata. Fu pertanto contestato un maggior reddito, pari ad € 477.474,00, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e in conseguenza l ‘RAGIONE_SOCIALE pretese il versamento di maggiori imposte, oltre che interessi e sanzioni.
La contribuente, che contestava il fondamento RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo , assumendo che la crisi RAGIONE_SOCIALEle aveva determinato una riduzione del giro d’affari , con ricavi ben inferiori agli anni pregressi, sino alla messa in liquidazione RAGIONE_SOCIALEa società, circostanza di cui tuttavia l’ufficio non aveva tenuto conto all’esito del contraddittorio endoprocedimentale , adì la Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE, che con sentenza n. 58/2009 rigettò le ragioni RAGIONE_SOCIALEa ricorrente.
La società appellò la decisione dinanzi alla Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Sardegna, sez. staccata di RAGIONE_SOCIALE, che con sentenza n. 135/2018 accolse le doglianze RAGIONE_SOCIALEa contribuente, annullando l’atto impositivo.
Il giudice d’appello ha condiviso le ragioni su cui la società ha insistito, in particolare evidenziando come l’RAGIONE_SOCIALE, una volta ‘leader’ del settore grazie anche all’appalto aggiudicatosi per il lavaggio RAGIONE_SOCIALEa biancheria RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE nel triennio 1997/1999, fosse successivamente entrata in crisi, perdendo l’a ppalto nei trienni successivi, così trovandosi per un verso a ridurre RAGIONE_SOCIALE‘80% gli introiti complessivi, per altro verso dovendo sopportare un surplus di personale dipendente. Ciò era confermato dal ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni per l’anno 2004, sino poi alla sua messa in liquidazione. Ha dunque rilevato che nell’anno 2004 l’RAGIONE_SOCIALE non aveva potuto svolgere una normale attività operativa, ciò che giustificava il disallineamento tra i ricavi dichiarati e quanto risultante dalla applicazione RAGIONE_SOCIALEo studio di settore.
L ‘RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la RAGIONE_SOCIALEzione RAGIONE_SOCIALEa sentenza, affidato a tre motivi. La società è rimasta intimata. La Procura
AVV_NOTAIO presso la Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, nella persona del AVV_NOTAIO, ha depositato memoria, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
All’esito RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale RAGIONE_SOCIALE‘8 luglio 2025 la causa è stata decisa.
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione
Con il primo motivo l ‘RAGIONE_SOCIALE ha lamentato la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 32 d.p.r. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il giudice d’appello non avrebbe tenuto conto che la documentazione sulla quale ha fondato la sua decisione non era stata prodotta dalla società nella fase endoprocedimentale, bensì in sede contenziosa. Ciò era tuttavia inammissibile per quanto disposto dall’art. 32, comma 7, del d.P.R n. 600 cit., che vieta l’allegazione in giudizio di documenti non depositati nella fase procedimentale su invito RAGIONE_SOCIALE‘ufficio , come tali, se depositati, inutilizzabili.
Con il secondo motivo ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 2729, primo comma, c.c., e 7, l. n. 164 del 1975, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
I l giudice d’appello avrebbe statuito in violazione alle regole di governo RAGIONE_SOCIALE prove presuntive , e tanto sia per l’in utilizzabilità dei documenti tardivamente prodotti, sia per l’inidoneità RAGIONE_SOCIALEa documentazione, non afferente l’anno 2004.
Con il terzo motivo si è doluta RAGIONE_SOCIALEa violazione e falsa applicazione degli artt. 62-sexies d.l. 30 agosto 1993, n. 331 e 10 l. n. 146 del 1998, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La Commissione regionale avrebbe erroneamente sostenuto che l’ufficio aveva fondato la sua pretesa impositiva esclusivamente sullo scostamento del dichiarato dallo studio di settore, senza fornire ulteriori elementi, senza tener conto RAGIONE_SOCIALE‘effetto dei suddetti studi e RAGIONE_SOCIALEa celebrazione del contraddittorio, all’esito del quale l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova è invertito e posto a carico del contribuente.
I motivi, che possono essere trattati unitamente perché tra loro connessi, sono infondati.
Deve intanto ribadirsi che rappresenta l’esito di una evoluzione interpretativa ormai consolidata il principio secondo cui la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore, introdotto con l’art. 62 sexies del d.l. n. 331 del 1993, costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sé considerati -meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica RAGIONE_SOCIALEa normale redditività- ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il contribuente, pena la nullità RAGIONE_SOCIALE‘accertamento.
In tale sede il contribuente ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione RAGIONE_SOCIALE‘impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli standard o che spieghino la specifica realtà RAGIONE_SOCIALE‘attività economica nel periodo di tempo in esame. La motivazione RAGIONE_SOCIALE‘atto di accertamento non può dunque esaurirsi nel rilievo RAGIONE_SOCIALEo scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione RAGIONE_SOCIALE‘applicabilità in concreto RAGIONE_SOCIALEo standard prescelto e con le ragioni per le quali non sono state ritenute attendibili le allegazioni del contribuente. L’esito del contraddittorio peraltro non condiziona l’impugnabilità RAGIONE_SOCIALE‘accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità degli standard al caso concreto, il cui onere probatorio grava sull’ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente (Cass., Sez. U., 18 dicembre 2009, n. 26635; 18 dicembre 2017, n. 30370; 31 maggio 2018, n. 13908; 20 settembre 2017, n. 21754; 07/06/2017, n. 14091; 12 aprile 2017, n. 9484).
Attese quindi le conseguenze derivanti dalla ripartizione RAGIONE_SOCIALE‘onere probatorio, si è anche affermato che ogni qual volta il contraddittorio sia stato regolarmente attivato e il contribuente abbia omesso di parteciparvi, oppure, anche partecipando, non abbia allegato alcunché per spiegare lo scostamento, l’Ufficio non è più tenuto ad offrire alcuna ulteriore dimostrazione RAGIONE_SOCIALEa pretesa esercitata in ragione del semplice disallineamento del reddito dichiarato rispetto ai menzionati parametri (cfr. Cass., 15 luglio 2020, n. 14981; 20 settembre 2017, n. 21754 cit.; 30
ottobre 2018, n. 27617 e 20 giugno 2019, n. 16545). In questo caso, infatti la rilevazione RAGIONE_SOCIALEo scostamento, a fronte RAGIONE_SOCIALE‘assenza di elementi con cui il contribuente ne spieghi la sussistenza, assume la dignità di indizio grave e preciso, idoneo, pur se unico, a supportare la dimostrazione del fatto ancora sconosciuto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2729 cod. civ. Tanto in ogni caso non pregiudica definitivamente la difesa del contribuente, cui resta sempre il diritto di allegazione e di prova in sede contenziosa, anche per la prima volta, degli elementi idonei a vincere le presunzioni su cui l’accertamento tributario si fonda (cfr. Cass., 30 settembre 2019, n. 24330; 9 ottobre 2020, n. 21824; da ultimo cfr. 24931 del 18 agosto 2022).
Peraltro, sempre ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accertamento affidato allo scostamento tra dichiarato e risultanze RAGIONE_SOCIALEo studio applicato, questa Corte ha ritenuto rilevante l’emersione di una grave incongruenza tra i dati (Sez. U., 18 dicembre 2009, n. 26635; cfr. anche 26 settembre 2014, n. 20414; 4 novembre 2016, n. 22421; 29 marzo 2019, n. 8854). E a tal fine si è affermato che il requisito RAGIONE_SOCIALEa “grave incongruenza” di cui all’art. 62-sexies, comma 3, d.l. n. 331 del 1993, conv. con mod. dalla l. n. 427 del 1993, costituisce presupposto impositivo necessario per gli avvisi di accertamento su di essi fondati, senza che assuma rilievo, per gli avvisi notificati successivamente al 1° gennaio 2007, la modifica RAGIONE_SOCIALE‘art. 10, comma 1, l. n. 146 del 1998 operata con l’art. 1, comma 23, l. n. 296 del 2006, in quanto priva di portata innovativa e diretta ad assicurare, secondo una interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata, una funzione di mera semplificazione e coordinamento normativo, attesa l’abrogazione dei commi 2 e 3 del medesimo art. 10, ad opera RAGIONE_SOCIALE‘art. 37, comma 2, lett. b, d.l. n. 226 del 2006, e l’estensione RAGIONE_SOCIALEa tipologia di accertamento a prescindere dalla contabilità adottata (Cass., cfr. Cass., 27 giugno 2022, n. 20608).
Quanto, infine, allo studio di settore da applicare, giurisprudenza ormai consolidata ha chiarito come, trattandosi di accertamento compiuto mediante l’applicazione di parametri e studi di settore, frutto di un progressivo affinamento degli strumenti di rilevazione RAGIONE_SOCIALEa normale redditività per categorie omogenee di contribuenti, esso costituisce un
sistema unitario, per il quale si giustifica l’applicazione retroattiva RAGIONE_SOCIALEo strumento più recente, che prevale rispetto a quello precedente, in quanto più raffinato e più affidabile (cfr. Sez. U, 18 dicembre 2009, n. 26635; Cass., 18 novembre 2015, n. 23554, che ha dichiarato l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘atto di rettifica, ai fini IRPEF ed IVA, adottato sulla base dei maggiori ricavi presunti in forza dei parametri di cui agli artt. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, e 3, commi 181 e 184, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 549 del 1995, vigenti all’epoca RAGIONE_SOCIALE‘accertamento, nonostante la congruità dei ricavi dichiarati dal contribuente rispetto agli studi di settore, previsti dagli 62 bis e 62 sexies del d.l. n. 331 del 1993, conv. in legge n. 427 del 1993, successivamente introdotti).
Si è anzi affermato che in tema di accertamento induttivo, mentre l’errato inquadramento nello studio di settore, in quanto afferente alla genesi RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo, costituisce un’eccezione relativa a norma procedimentale, che deve essere eccepita a pena di decadenza, il successivo affinamento in uno studio di settore più evoluto costituisce ius superveniens , rilevabile anche in appello, sorgendo in capo al contribuente un diritto soggettivo perfetto ad essere riqualificato secondo il nuovo strumento (Ca ss., 16 dicembre 2019, n. 33035). L’esigenza, e ad un tempo l’autorevolezza RAGIONE_SOCIALEo studio di settore più evoluto, giustifica peraltro l’affermazione secondo cui, a fronte di un accertamento induttivo, ex art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, il giudice tributario deve verificare la scelta RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione, in relazione alle censure prospettate, atteso che tali studi vanno preferiti ai diversi parametri utilizzati in sede di accertamento induttivo, per la natura più raffinata dei primi, desumibile dalla stessa normativa che li ha introdotti (cfr. Cass., 18 agosto 2022, n. 24881).
Questi i principi che presidiano l’accertamento mediante applicazione degli studi di settore, nel caso di specie si è proposta la questione RAGIONE_SOCIALE ragioni per le quali doveva ritenersi giustificato il disallineamento tra il dichiarato e il dovuto secondo lo studio di settore.
Ebbene, il giudice d’appello ha ritenuto che fossero meritevoli di considerazione le ragioni addotte dalla società. Esse erano state solo
affermate in sede di contraddittorio endoprocedimentale, così che ben ha potuto l’Amministrazione finanziaria emettere l’atto impositivo senza accludere altri elementi che non fossero il disallineamento tra il dichiarato e le evidenze reddituali RAGIONE_SOCIALEo studio di settore. Ma poi quelle stesse ragioni sono state confortate dinanzi al giudice tributario da alcuni significativi elementi, primo tra tutti la documentazione attestante il ricorso alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il cui accordo con il RAGIONE_SOCIALE già trova collocazione nel novembre 2004.
Il giudice d’appello ha anche rilevato che proprio in quel periodo, a seguito RAGIONE_SOCIALEa perdita RAGIONE_SOCIALE‘appalto con l’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, l’attività e per conseguenza i ricavi RAGIONE_SOCIALEa società si erano significativamente ridotti, rivelandosi in cambio insostenibile il costo dei dipendenti, calibrati con il pregresso giro d’affari, ma non con una attività di lavanderia ricondotta nell’ordinario . E ciò sino alla messa in liquidazione RAGIONE_SOCIALEa società.
Si tratta di un accertamento in fatto, ponderato dal giudice d’appello sulla base degli elementi a sua disposizione, laddove le critiche erariali non sembrano cogliere il senso e sono anche errate in diritto.
Così, eccepire che la documentazione relativa all’accordo raggiunto con il RAGIONE_SOCIALE per la richiesta RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non esibita in fase endoprocedimentale, non poteva essere utilizzata, è una doglianza del tutto infondata. Ciò sia perché il contribuente non vede compromesso il proprio diritto di difesa in sede contenziosa, anche qualora non abbia neppure inteso partecipare alla fase del contraddittorio, per quanto già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità prima richiamata, sia perché è del tutto errone o denunciare l’ inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALEa documentazione, invocando l’ art. 32, comma 7, del d.P.R. n. 600 del 1973, che è norma che esula dalla disciplina RAGIONE_SOCIALE ‘accertamento mediante studi di settore e per la quale in ogni caso non sono stati neppure provati i presupposti, ossia l’invito alla produzione di specifici documenti, con l’ammonimento che in caso di esito negativo questi non sarebbero stati più producibili.
Infine, anche in punto di logica, evidenziare che l’accordo con il RAGIONE_SOCIALE per la RAGIONE_SOCIALE risalisse solo al novembre 2004 è osservazione priva di pregio, atteso che la crisi, per chi chiede la RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, non ha inizio dalla formalizzazione degli strumenti di tutela RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ma da ben prima. Parimenti, affermare che l’appalto non fu rinnovato per il triennio successivo al 2004, a parte la relativa importanza, risulta comunque in contrasto con l’affermazione del collegio d’appello, che va valutato come un accertamento in fatto, rispetto al quale nessuna controprova concreta è stato addotta dall’ufficio.
Né, pur con le sue doglianze, l’ufficio, nel contraddittorio perfetto assicurato solo dal processo, risulta aver indicato quali ulteriori elementi avesse allegato, oltre la mera constatazione del disallineamento tra studio di settore e dichiarato, per convincere il giudice d’appello a vagliare altri elementi oltre quelli già presi in esame.
In definitiva il ricorso è infondato e va rigettato.
Le spese non vanno liquidate, stante la mancata costituzione RAGIONE_SOCIALEa società.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il giorno 8 luglio 2025
Il Presidente NOME COGNOME