Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4298 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4298 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13472/2021 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato a Roma presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difenso dall’AVV_NOTAIO per procura speciale a margine del ricorso;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici a RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, è domiciliata;
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n.772 del 2020 depositata il 6 febbraio 2020, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 gennaio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La controversia trae origine dall’impugnazione da parte del contribuente NOME COGNOME dell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO relativo all’anno di imposta 2001, con cui l’amministrazione aveva accertato a fini IRPEF e IRAP , sulla base dello studio di settore SD32U, ai sensi dell’art. 62 bis d.l. 331 del 1993, un maggior reddito di impresa pari ad euro 75.182,18 rispetto a quello dichiarato nel Modello unico 2002.
La CTP di Messina aveva respinto il ricorso sull’assunto che il mancato riscontro all’invito al contraddittorio endoprocedimentale da parte del contribuente costituisse elemento di riscontro alle gravi anomalie emerse dal raffronto tra i ricavi presunti sulla base dello studio di settore ed il reddito dichiarato, in un contesto ove il contribuente si era limitato ad addurre, a giustificazione dello scostamento, la crisi generale dell’intero comparto economico senza fornire la prova RAGIONE_SOCIALE manifestazioni concrete della crisi sui risultati economici della sua impresa.
La CTR della Sicilia, adita dal contribuente in appello, aveva respinto il gravame sulla base RAGIONE_SOCIALE stesse argomentazioni della sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza della CTR della Sicilia il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi e due motivi, e l’RAGIONE_SOCIALE non si è difesa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. , l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti dal momento che la CTR, partendo dall’assunto erroneo che il contribuente che non ottemperi all’invito al contraddittorio endoprocessuale rinuncia alla prova contraria, avrebbe omesso di esaminare il fatto storico e le relative prove dello svolgimento da parte sua di attività artigianale di rettifica motori non riconducibile ad alcuna RAGIONE_SOCIALE categorie di attività industriali stigmatizzate nello studio di settore SD32U applicato dall’amministrazione finanziaria .
1.1. Il motivo è inammissibile in quanto mira ad una rivalutazione dei fatti esaminati dalla CTR incompatibile con la funzione istituzionale della giurisdizione di legittimità.
1.2. Il presente giudizio è soggetto alla disciplina dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. nella formulazione più restrittiva introdotta dall’art. 54 comma 1 lett. a) del d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, che limita il vizio deducibile « all’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti », ma non alla disciplina dell’art. 348 ter comma 5 c.p.c. che esclude la deducibilità del vizio nell’ipotesi di c.d. doppia conforme, in quanto la sentenza di appello è stata pronunciata dopo l’ 11 settembre 2012 ma il ricorso in appello è stato depositato prima, in data 11 gennaio 2012 (Cass. n. 26860 del 2014).
1.3. La giurisprudenza della Corte ha da tempo chiarito che dopo la riformulazione dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si traduce nell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia carattere decisivo e abbia costituito oggetto di discussione fra le parti mentre non integrano di per sé il vizio in questione l’omesso esame di elementi istruttori, se il fatto storico rilevante in causa sia stato, comunque, preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie e neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento RAGIONE_SOCIALE prove non legali da parte del giudice di merito (Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014; Cass. Sez. U. n. 9558 del 2018; Cass. Sez. U. n. 33679 del 2018).
1.4. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha preso in considerazione e valutato il fatto storico dell’erronea individuazione del c.d. cluster di cui il ricorrente lamenta l’omesso esame , essenzialmente ritenendo decisiva la valenza probatoria della mancata risposta del contribuente all’invito al contraddittorio endoprocedimentale anche con
riferimento alle difese svolte in ordine al ‘ presunto oggi paventato errore nella indicazione di categoria ‘ che, peraltro, come rilevato dalla controricorrente, non aveva neanche tempestivamente dedotto nell’atto di impugnazione della cartella innanzi alla CTP ove si era limitato ad evidenziare la crisi generale del settore ( v. ricorso di primo grado pag. 5,6). La censura mira, quindi, sotto la forma della denuncia dell’omesso esame di un fatto storico decisivo, neanche tempestivamente dedotto, ad ottenere una nuova e diversa valutazione del merito preclusa nell’ambito del giudizio di legittimità.
Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 7 della legge 212 del 2000, dell’art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973, degli articoli 2697 e 2727 c.c. e dell’art. 62 sexies del d.l. 331 del 1993. La sentenza impugnata avrebbe, infatti, erroneamente respinto il motivo di appello relativo alla nullità per difetto di motivazione dell’atto impositivo fondato sul solo scostamento della redditività dell’impresa rispetto a quella risultante dallo studio di settore applicato in violazione dell’art. 7 dello statuto del contribuente . La CTR avrebbe, comunque, violato l’art. 2697 c.c., l’art. 2727 c.c. e l’art. 39 dpr n. 600 del 1973 laddove, confondendo il piano amministrativo dell’accertamento con il piano processuale della prova dei fatti costitutivi della pretesa, ha mancato di verificare che l’amministrazione avesse assolto all’onere della prova del fatto c ostitutivo della pretesa fiscale della gravità dello scostamento attraverso presunzioni gravi precise e concordanti a fronte RAGIONE_SOCIALE contestazioni mosse dal contribuente anche in ordine all’errore nell’individuazione dello studio di settore applicabile alla sua attività di impresa.
2.1. Il motivo è infondato sotto il profilo sia del difetto di motivazione dell’atto impositivo sia della violazione dell a disciplina della ripartizione dell’onere della prova e della prova presuntiva.
2.2. L ‘art. 62 -sexies, terzo comma, d.l. n. 331 del 1993, dispone che gli accertamenti di cui a ll’ art. 39, primo comma, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973 e successive modificazioni possono essere fondati anche sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell’art. 62-bis dello stesso decreto.
2.3. La giurisprudenza della Corte, sin dalla pronuncia Cass. Sez. U. n. 26635 del 2009 ha evidenziato che «La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sé considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. In tale fase, infatti, quest’ultimo ha la facoltà di contestare l’applicazione dei parametri provando le circostanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione reddituale, con ciò costringendo l’ufficio – ove non ritenga attendibili le allegazioni di parte – ad integrare la motivazione dell’atto impositivo indicando le ragioni del suo convincimento. Tuttavia, ogni qual volta il contraddittorio sia stato regolarmente attivato ed il contribuente ometta di parteciparvi ovvero si astenga da qualsivoglia attività di allegazione, l’ufficio non è tenuto ad offrire alcuna ulteriore dimostrazione della pretesa esercitata in ragione del semplice disallineamento del reddito dichiarato rispetto ai menzionati parametri. L’esito del contradditorio endoprocedimentale non condiziona, tuttavia, la impugnabilità dell’accertamento innanzi al giudice tributario, al quale il contribuirne potrà proporre ogni eccezione (e prova) che ritenga utile alla sua difesa, senza essere vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo, e anche nel caso in cui egli all’invito
al contraddittorio non abbia risposto, restando inerte. In quest’ultimo caso, naturalmente, il giudice potrà valutare nel quadro probatorio questo tipo di comportamento (la mancata risposta), mentre l’Ufficio potrà motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione dei parametri dando conto della impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito. » (Cass. Sez. U. n. 26635 del 2009)
Tali principi sono stati più volte richiamati dalla Corte che successivamente, in punto di onere della prova, ha specificato che a paralizzare l’applicabilità degli studi di settore, non è sufficiente da parte del contribuente la sola allegazione, ossia la sola affermazione della esistenza di circostanze idonee in astratto a contrastare la presunzione di maggior reddito, in quanto « dai principi enunciati dalle Sezioni Unite sopra richiamati si evince che, nella ripartizione dell’onere probatorio, spetta al contribuente quello non solo di allegare, ma anche di provare, senza limitazioni di mezzi e di contenuto, la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento, in modo da giustificare un reddito inferiore a quello che normalmente si desume secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato, mentre sull’ente impositore incombe l’onere di dimostrare l’applicabilità dello standard prescelto al caso concreto oggetto di accertamento (Cass. n. 3415 del 20 febbraio 2015). » (v. Cass. n. 16545 del 2019 in motivazione).
Da ultimo la più recente pronuncia della Corte n. 13463 del 2023 dopo aver efficacemente ripercorso l’orientamento consolidato ha rimarcato che qualora il contribuente, pur ritualmente invitato, non abbia risposto all’invito al contraddittorio, « egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l’Ufficio può motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione degli standard, dando conto dell’impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all’invito.» (Cass. n. 13463 del 2023 in motivazione).
2.4. Ne deriva, in sintesi, che il mancato riscontro del contribuente all’invito al contraddittorio , in sede procedimentale, giustifica l’adozione dell’atto impositivo sulla base RAGIONE_SOCIALE sole risultanze del disallineamento tra lo studio di settore ed il reddito dichiarato mentre, in sede processuale, consente al giudice di valutare l’inerzia , nel contesto del quadro probatorio complessivo, ai fini dell’accertamento della fondatezza della pretesa impositiva anche sotto il profilo dell’individuazione dello standard applicabile all’impresa . L’elemento dell’inerzia si innesta, in sostanza, nel quadro degli indizi valutabili dal giudic e nell’elaborazione del giudizio di fatto.
2.5. La sentenza della CTR, per quanto motivata in modo stringato, non si è discostata dai principi richiamati laddove ha valorizzato il mancato riscontro del contribuente all’invito al contraddittorio per ritenere non fondate su adeguato supporto probatorio le obiezioni prospettate in chiave difensiva anche in ordine al ‘ presunto oggi paventato errore nella indicazione di categoria ‘ , con una valutazione non sindacabile in sede di legittimità.
Non sussistono, pertanto, le violazioni di legge lamentate dal ricorrente.
Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Stante la pronuncia di rigetto integrale del ricorso sussiste a carico del ricorrente l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria , ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. Sez. U 20.02.2020, n. 4315).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente NOME COGNOME al pagamento a favore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che
liquida in euro 4.100 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 9.01.2026.
Il Presidente NOME COGNOME