Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15344 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15344 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/05/2024
Oggetto: studi settore -grave incongruenza
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30356/2018 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
CONSIGLIO VINCENZO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in INDIRIZZO INDIRIZZO;
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n.3298/25/2017 depositata il 12 settembre 2017, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 15 marzo 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza n. 3298/25/17 depositata in data 12 settembre 2017 la Commissione tributaria regionale della Sicilia rigettava l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE relativo ad avviso di accertamento II.DD. e IVA 2003, avverso la sentenza n. 391/5/11 della Commissione tributaria provinciale di Agrigento che, a sua volta, aveva accolto il ricorso di COGNOME NOME, esercente l’attività di gestione di albergo e ristorante in Lampedusa e Linosa.
La CTR confermava la decisione di primo grado ritenendo che la ripresa, fondata su studi di settore, non fosse giustificata, tra l’altro, dalla presenza di gravi incongruenze nella contabilità.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE deducendo un unico motivo. Il contribuente ha replicato depositando controricorso che illustra con memoria.
Considerato che:
In via preliminare, dev’essere disattesa l’eccezione di inammissibilità formulata in controricorso, dal momento che con l’unico mezzo di impugnazione l’RAGIONE_SOCIALE non chiede il riesame di questioni di fatto non sindacabili in sede di legittimità, ma deduce la violazione di legge in relazione ai presupposti per l’applicazione degli studi di settore;
Con un ‘unic a censura – ex art.360, comma 1, n.3, cod. proc. civ.
-, l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.10, l. n.146 del 1998, dell’art.62 -sexies, d.l. n.331 del 1993 e dell’art.62, comma 1, d.lgs. n.546 del 1992, per non aver il giudice
correttamente applicato le modifiche apportate dall’art.1 l. n.269 del 2006, in vigore dal 1.1.2007, all’avviso di accertamento per cui è causa, notificato in data 16.5.2008. In particolare, l’RAGIONE_SOCIALE deduce che, per effetto della legge finanziaria 2007, lo scostamento dei dati dichiarati rispetto ai risultati degli studi di settore sia sufficiente a configurare la grave incongruenza di cui all’art.62 sexies, comma 3, d.l. n.331 del 1993.
6. Il motivo è infondato. Va infatti osservato (cfr. Cass. Sez. 5 – , Ordinanza n. 18249 del 24/06/2021, conforme a Cass. Sez. 5 – , Ordinanza n. 8854 del 29/3/2019) che, in tema di accertamento basato sugli studi di settore, anche alla luce della giurisprudenza eurounitaria, il presupposto della ‘grave incongruenza’ di cui all’art.62 sexies, comma 3, d.l. n.331 del 1993 (conv., con modif., dalla l. n. 427 del 1993) è necessario anche per gli avvisi di accertamento notificati dopo il 1° gennaio 2017, in quanto l’art.10, comma 1, della l. n.146 del 1998, pur dopo le modifiche apportate dall’art.1, comma 23, della l. n. 296 del 2006 (in vigore dal 1 gennaio 2007), continua a fare riferimento al detto art.62 sexies, che, pertanto, non può ritenersi implicitamente abrogato.
Al proposito (cfr. Cass. Sez. 5 – , Sentenza n. 20608 del 27/06/2022), non assume rilievo, per gli avvisi notificati successivamente al 1° gennaio 2007, la modifica dell’art. 10, comma 1, l. n. 146 del 1998 operata con l’art. 1, comma 23, l. n. 296 del 2006, in quanto priva di portata innovativa e diretta ad assicurare, secondo una interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata, una funzione di mera semplificazione e coordinamento normativo attesa l’abrogazione dei commi 2 e 3 del medesimo art. 10, ad opera dell’art. 37, comma 2, lett. b, d.l. n. 226 del 2006, e l’estensione della tipologia di accertamento a prescindere dalla contabilità adottata.
7. Nel caso di specie, è vero che la motivazione della CTR dev’essere corretta ex art. 384 u.c. cod. proc. civ., nella parte in cui ritiene che la novella non sia applicabile al caso di specie in quanto l’anno di imposta sarebbe anteriore al 1.1.2007. Tuttavia, nel suo esito eziologico, la decisione è rispettosa dei principi di diritto sopra richiamati, dal momento che richiede all’RAGIONE_SOCIALE, anche in relazione ad un avviso di accertamento notificato dopo la modifica dell’art. 62 sexies, comma 3, d.l. n.331 del 1993, di «evidenziare nel concreto – e pregiudizialmente – che l’accertamento in contestazione è scaturito appunto da uno ‘scostamento’ significativo tale da ribaltare l’onere probatorio a carico del contribuente». Inoltre, il giudice avverte che tale onere non è stato assolto, attraverso un accertamento in fatto non revocabile in dubbio in questa sede, in assenza di specifico motivo di ricorso per vizio motivazionale con allegazione di fatto decisivo e contrario non considerato dal giudice di appello.
8. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite sono compensate alla luce della evoluzione della giurisprudenza di legittimità sopravvenuta all’incardinamento del ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese di lite.
Così deciso il 15.3.2024