Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4388 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5   Num. 4388  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/02/2024
Oggetto:
Tributi
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 14702/2016 R.G. proposto da NOME, rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO, presso il cui studio in INDIRIZZO INDIRIZZO, è elettivamente domiciliata, come da procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 6572/21/2015, depositata il 10.12.2015.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 13 febbraio 2024.
RILEVATO CHE
 La  CTP  di  Roma  accoglieva  il  ricorso  proposto  da  NOME , esercente l’attività di commercio ambulante con sede fissa di carni, avverso distinti avvisi di accertamento, per imposte dirette ed
IVA, in relazione agli anni 2006, 2007 e 2008, con il quale erano stati determinati maggiori ricavi sulla base degli studi di settore;
 con  la  sentenza  indicata  in  epigrafe,  la  Commissione  tributaria regionale del Lazio accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE , osservando che:
 la  sentenza  di  primo  grado  non  resisteva  alle  censure  mosse  con l’atto  di  appello ,  in  quanto  vi  era  uno  scostamento  abnorme  e irragionevole della percentuale di ricarico, applicata dalla contribuente, rispetto a quella ‘mediamente riscontrata nel settore di appartenenza’;
lo scostamento tra i costi indicati in bilancio e i corrispondenti ricavi era irragionevole e antieconomico, quantomeno per gli anni 2006 e 2007: nell’anno 2006, a fronte di una movimentazione di affari di € 51.154,00, i ricavi RAGIONE_SOCIALE vendite, pari ad € 49.373,00, non raggiungevano i costi di produzione, avendo la contribuente applicato prezzi di vendita inferiori al costo di produzione della merce venduta o del servizio offerto; nell’anno 2007, a fronte di costi per € 55.072,00, i ricavi dichiarati, pari ad € 61.796,00, corrispondevano ad una percentuale di ricarico di appena 12%; solo nell’anno 2008, a fronte di costi per € 62.000,00 circa, la percentuale di ricarico era del 25%;
gli elementi valorizzati nella sentenza di primo grado (la superficie dei locali inferiore del 60% circa a quella standard, l’assenza di mezzi strumentali e di dipendenti, un numero di giornate lavorative annue pari a 256, anziché a 312) non potevano essere considerati ai fini della decisione, in quanto alcuni erano stati già valutati dall’Ufficio (che aveva allegato uno studio di settore, rielaborato sul parametro RAGIONE_SOCIALE 256 giornate lavorative annue relativamente all’anno 2007, non incidente, peraltro, sulle risultanze finali), mentre i restanti non erano
in  grado  di  giustificare  l’esercizio  di  un’attività  imprenditoriale  in termini antieconomici;
 i  ricavi  per  gli  anni  di  imposta  2006  e  2007  andavano,  pertanto, rideterminati  in  quelli  minimi  previsti  dagli  studi  di  settore,  mentre nessun recupero andava effettuato per l’anno di imposta 2008, dato che  lo  scostamento  era  irrilevante  e  poteva  essere  giustificato  alla luce RAGIONE_SOCIALE indicazioni fomite dalla contribuente;
 la  contribuente  impugnava  la  sentenza  della  CTR  con  ricorso  per cassazione, affidato a due motivi;
-l’RAGIONE_SOCIALE si  costituiva  al  solo  fine  di  partecipare all’eventuale udienza di discussione .
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione de ll’ art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR, in modo contraddittorio, fondato il proprio convincimento sulla asserita gestione antieconomica dell’attività, senza considerare che : l’avviso di accertamento non dava conto RAGIONE_SOCIALE osservazioni formulate dalla contribuente in sede di contraddittorio, l’Ufficio non aveva mai affermato che la documentazione contabile fosse inattendibile; nel solo anno 2006 si era riscontrata una perdita modesta, dovuta alla presenza di un ciclo economico regressivo, essendosi già nel 2007 determinata un’inversione di tendenza con un ricarico pari al 12%, poi confermata nel 2008;
-con il secondo motivo, denuncia la violazione dell’ art. 360, comma 1,  n.  5,  cod.  proc.  civ.,  per  avere  CTR  fondato  la  propria  decisione sulla  circostanza  che  l’RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  avrebbe  dimostrato l’irrilevanza degli elementi valorizzati nella sentenza di primo grado, attraverso  la  rielaborazione  dello  studio  di  settore  per  il  solo  anno 2007,  in  quanto  il  contenuto  originario  dell’avviso  di  accertamento
non  poteva  essere  modificato  e  non  poteva  desumersi  da  detta rielaborazione un diverso volume d’affari anche per l’anno 2006, sia per l’autonomia degli anni di imposta sia per la diversa strutturazione dello studio di settore utilizzazione in relazione a ciascuno dei predetti anni;
 entrambi i motivi, che per ragioni di connessione vanno esaminati unitariamente,  sono  inammissibili,  perchè  mirano,  sotto  l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge e di omesso esame di fatto decisivo,  ad  ottenere  una  rivalutazione  dei  fatti  storici  operata  dal giudice di merito;
il primo motivo sarebbe in ogni caso infondato;
-le modalità dell’accertamento a mezzo degli studi di settore sono state precisate dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U. 18.12.2009, n. 26635), secondo cui l’applicazione degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati, ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente;
-nell’ambito del contraddittorio, il contribuente ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame;
-l’eventuale avviso di accertamento, emesso all’esito del contraddittorio,  deve  essere  motivato  sul  rilievo  dello  scostamento, che  deve  denotare  una  grave  incongruenza,  e  deve  essere,  altresì, integrato  con  la  dimostrazione  dell’applicabilità  in  concreto  dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le
contestazioni  sollevate  dal  contribuente,  sempre  che  questi  abbia partecipato  al  contraddittorio  o  che,  pur  partecipandovi,  non  si  sia astenuto da qualsivoglia attività di allegazione (Cass. 20.09.2017, n. 21754);
 ne  consegue  che,  ove  il  contribuente,  in  sede  di  contraddittorio preventivo, contesti l’applicazione dei parametri allegando circostanze concrete  che  giustificano  lo  scostamento  della  propria  posizione reddituale dagli standards previsti, l’Ufficio, ove non ritenga attendibili  le  stesse,  è  tenuto  a  motivare  adeguatamente  l’atto impositivo sotto tale profilo (Cass. 31.05.2018, n. 13908);
-nella specie, dalla sentenza impugnata si evince che l’Amministrazione aveva considerato le osservazioni presentate dalla contribuente nella fase del contraddittorio, applicando i valori minimi previsti dallo studio di settore e formulando una proposta di adesione, rifiutata dalla contribuente;
a tale proposito non può sostenersi che il presupposto della legittimità del provvedimento impugnato, attinente alle ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dalla contribuente in sede di contraddittorio, possa estendersi alla adeguatezza e alla completezza RAGIONE_SOCIALE risposte fornite dall’Ufficio alle osservazioni presentate dal contribuente, posto che la valutazione di questa Corte deve limitarsi alla constatazione della sussistenza formale dell’adempimento procedimentale da parte dell’Amministrazione (Cass. 27.05.2022, n. 17335);
la ripresa, peraltro, come ha precisato la RAGIONE_SOCIALE, non si è fondata solo sull’applicazione degli studi di settore, ma anche sul la  constatazione di una gestione antieconomica dell ‘impresa , evincibile dall’irragionevole  scostamento  tra  costi  indicati  in  bilancio  e  i  ricavi dichiarati;
-il secondo motivo è pure inammissibile anche perché non correttamente  formulato,  tenuto  conto  del  fatto  che  la  sentenza impugnata è stata depositata in data 10.12.2015;
l’attuale art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile ai ricorsi proposti avverso le sentenze depositate dopo l’11.09.2012), infatti, ha introdotto un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia;
il ricorrente deve indicare, pertanto, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie;
nella specie, invece, la ricorrente ha censurato, nella sostanza, una insufficiente  ed  erronea  motivazione  della  sentenza  impugnata  in ordine ad alcuni aspetti relativi alla valutazione RAGIONE_SOCIALE prove, con ciò attingendo, come si è detto, l’apprezzamento e l’articolata motivazione  del  giudice  di  merito,  al  fine  di  provocare  un  nuovo accertamento in fatto, non consentito in questa sede;
 il  ricorso  va,  dunque,  rigettato  e  nulla  va  disposto  sulle  spese  del giudizio di legittimità, in quanto l ‘RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difeso.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1quate r del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a  titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 13, se dovuto.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 13 febbraio 2024.