Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33206 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33206 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 606/2023 R.G., proposto
DA
NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con studio in Catania, ove elettivamente domiciliato (p.e.c.: EMAIL ), e comunque presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, con sede in RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
RESISTENTE
NONCHÉ
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Presidente del Comitato di Gestione pro tempore , nella qualità di successore a titolo universale ai sensi dell’art. 76 del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
TASSE AUTOMOBILISTICHE RISCOSSIONE DEFINIZIONE AGEVOLATA
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 – della ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ ( già ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ );
INTIMATA
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE -sezione distaccata di RAGIONE_SOCIALE il 20 maggio 2022, n. 4776/04/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del l’ 8 novembre 2023 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE -sezione distaccata di RAGIONE_SOCIALE il 20 maggio 2022, n. 4776/04/2022, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di cartelle di pagamento per tasse automobilistiche relative a ll’anno 2003, per l’importo (comprensivo di accessori) di € 161,64, ed all’anno 2004, per l’importo (comprensivo di accessori) di € 146,83 , ha rigettato l’appello proposto dal medesimo nei confronti dell ‘RAGIONE_SOCIALE e della ‘ RAGIONE_SOCIALE, nella qualità di concessionaria del servizio di riscossione per la Provincia di RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE il 6 aprile 2016, n. 1498/01/2016, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali;
nonostante l ‘invocato annullamento RAGIONE_SOCIALE suddette cartelle di pagamento ex art. 4 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, la Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che l’appello del contribuente fosse finalizzato a realizzare scopi meramente dilatori;
l’RAGIONE_SOCIALE si è tardivamente costituita per la sola partecipazione all’eventuale udienza di discussione, mentre la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ è rimasta intimata;
il ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale;
CONSIDERATO CHE:
il ricorso è affidato a due motivi;
1.1 con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 15 e 46 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 4 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente pronunziato dal giudice di secondo grado il rigetto dell’appello con la condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali, nonostante l’annullamento ex lege RAGIONE_SOCIALE impugnate cartelle di pagamento;
1.2 con il secondo motivo, si denuncia violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., 7, comma 3, e 8, comma 4, della legge 20 novembre 1982, n. 898, 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di dichiarare la nullità RAGIONE_SOCIALE notifiche degli avvisi di liquidazione prodromici alle cartelle di pagamento, non essendo state prodotte le raccomandate informative né le comunicazioni di avvenuto deposito;
il primo motivo è fondato, derivandone l’assorbimento del secondo motivo;
2.1 come è noto, l’art. 4, comma 1, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, prevede che: « I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro,
comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati. L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili »;
2.2 nella specie, i debiti in esame, relativi a tasse automobilistiche per gli anni 2003 e 2004, rientrano nello stralcio, posto che il valore di ciascuno è inferiore al limite legale di € 1.000,00 (precisamente, comprendendo anche gli interessi e le sanzioni, è pari all ‘importo di € 161,64, per l’anno 2003, ed all’importo di € 146,83, per l’anno 2004 ); inoltre, i carichi sono stati affidati all’agente della riscossione entro i termini previsti dalla medesima disposizione, considerando che i prodromici avvisi di accertamento sono stati notificati il 5 ottobre 2006 ed il 17 settembre 2007; infatti, la riscossione coattiva può, come è noto, avvenire mediante: a) la formazione di un ruolo esecutivo e la conseguente emissione di una cartella di pagamento tramite l’agente della riscossione ; b) l’emissione di un’ingiunzione di pagamento da parte dell’ente impositore; c) l’emissione di un’ingiunzione di pagamento tramite un concessionario abilitato; tuttavia, la menzionata disposizione fa riferimento ai « singoli carichi affidati agli agenti della riscossione », a prescindere cioè dalla data in cui effettivamente questi ultimi provvedono alla emissione della cartella di pagamento o alla emissione della ingiunzione di pagamento (Cass., Sez. 5^, 14 novembre 2019, n. 29653);
2.3 secondo l’orientamento di questa Corte, l’ annullamento ai sensi dell’art. 4, comma 1, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dei debiti tributari inferiori ai mille euro, la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra l’ 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, opera automaticamente ipso iure in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l’estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell’ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2019, n. 15471; Cass., Sez. 5^, 27 settembre 2022, n. 28069; Cass., Sez. 5^, 12 dicembre 2022, n. 36234; Cass., Sez. 5^, 1 marzo 2023, n. 6102);
2.4 pertanto, le pretese impositive oggetto del presente giudizio rientrano, per natura, ammontare e tempo, nell’ambito operativo della citata disposizione, il che impone – e lo avrebbe imposto anche d ‘ ufficio -di dichiarare l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 43, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione alle pretese portate dalle suindicate cartelle di pagamento in quanto riferite a debiti tributari annullati ex lege , con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata;
in conclusione, valutandosi la fondatezza del primo motivo e l’assorbimento del secondo motivo, alla stregua RAGIONE_SOCIALE suesposte argomentazioni, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in
relazione al motivo accolto; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con la dichiarazione di estinzione del presente procedimento; 4. le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo, disponendosene, altresì, la distrazione a favore del difensore antistatario della parte vittoriosa, il quale ha dichiarato di aver anticipato gli esborsi e di non aver riscosso i compensi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo e dichiara l’assorbimento del secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara l ‘estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere; condanna la resistente e l’intimata, in solido tra loro, alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali in favore del ricorrente, liquidandole, rispettivamente, per i giudizi di merito, nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 500,00 per compensi, e, per il giudizio di legittimità, nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 1.000,00 per compensi, il tutto oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi e ad altri accessori di legge, e distraendole a favore del difensore antistatario del ricorrente, AVV_NOTAIO da Catania, per dichiarato anticipo.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del l’ 8 novembre