Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2690 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 2690 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/01/2024
SENTENZA
sul ricorso 1771/2015 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), con sede in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Presidente pro tempore , NOME COGNOME, a ciò autorizzato con il proprio decreto n. 201 del 26 novembre decreto n. 201 del 26 novembre 2014 e del decreto del Direttore n. 426 del 26 novembre 2014, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio (RAGIONE_SOCIALE) in Roma, al INDIRIZZO (fax n. NUMERO_TELEFONO,
Cartella pagamento contributi di RAGIONE_SOCIALE Stralcio ex lege debiti tributari di importo inferiore ai 1.000 euro
pec:EMAIL;
EMAIL), come da mandato a margine del ricorso; -ricorrente –
contro
1) COGNOME, nata a Montalcino (SI) il DATA_NASCITA e residente a Poggibonsi (SI), INDIRIZZO, nella qualità di socio, amministratore unico e, quindi, legale rappresentante pro-tempore RAGIONE_SOCIALE società “RAGIONE_SOCIALE“, con sede in Poggibonsi (SI), alla INDIRIZZO (C.F.: P_IVA); 2) COGNOME NOME, nato a Poggibonsi (SI) il DATA_NASCITA ed ivi residente, alla INDIRIZZO (C.F.: CODICE_FISCALE); 3) – COGNOME, nata a Castelfiorentino (FI) il DATA_NASCITA e residente a Poggibonsi (SI), alla INDIRIZZO, nella qualità di unico socio nonché amministratore e, quindi, legale rappresentante pro-tempore RAGIONE_SOCIALE società “RAGIONE_SOCIALE“, con sede in Poggibonsi (SI), alla INDIRIZZO (C.F.: P_IVA), anche in veste di successore universale, in virtù RAGIONE_SOCIALE fusione per incorporazione, RAGIONE_SOCIALE società “RAGIONE_SOCIALE“, già con sede in Poggibonsi (SI), alla INDIRIZZO (C.F.: P_IVA); 4) – NOME COGNOME, nato a Tavarnelle Val di Pesa (FI) il DATA_NASCITA e residente a Poggibonsi (INDIRIZZO), INDIRIZZO (C.F.: CODICE_FISCALE); 5) – NOME COGNOME, nata a Siena (SI) il DATA_NASCITA e residente a Poggibonsi (INDIRIZZO), INDIRIZZO (C.F.: CODICE_FISCALE); 6) – NOME COGNOME, nato a Siena (SI) il DATA_NASCITA e residente a Poggibonsi (SI), alla INDIRIZZO, nella qualità di socio, amministratore unico e, quindi, legale rappresentante pro-tempore RAGIONE_SOCIALE società “RAGIONE_SOCIALE“, con sede in Poggibonsi (SI), alla INDIRIZZO (C.F.: P_IVA), 7) – NOME COGNOME, nato a San Gimignano (SI) il DATA_NASCITA e residente a Poggibonsi (SI), alla INDIRIZZO, nella qualità di legale rappresentante pro-tempore RAGIONE_SOCIALE società “RAGIONE_SOCIALE“, con sede in Poggibonsi (SI), alla INDIRIZZO (C.F.: P_IVA);
rappresentati e difesi, in virtù RAGIONE_SOCIALEe procure speciali alle liti poste in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO del Foro di Siena (C.F.: CODICE_FISCALE), il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni da parte RAGIONE_SOCIALE‘Autorità Giudiziaria adita presso il proprio numero di fax: NUMERO_TELEFONO ovvero indirizzo di P.E.C.: EMAIL;
-controricorrenti –
e
COGNOME NOME, quale legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ; COGNOME NOME;
– intimati –
-avverso la sentenza n. 1051/25/2014 emessa dalla CTR RAGIONE_SOCIALE in data 23/05/2014 e non notificata;
udite le conclusioni orali rassegnate dal AVV_NOTAIO , che ha concluso per la declaratoria di estinzione e, in subordine, per il rigetto del ricorso;
udito il difensore dei controricorrenti, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. COGNOME NOME, quale legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, quale legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, quale legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, quale legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e COGNOME NOME, quale legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, proponevano ricorso davanti alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE avverso dieci cartelle per il pagamento di contributi di RAGIONE_SOCIALE a favore del RAGIONE_SOCIALE relativi all’anno 2009, deducendo che, in mancanza RAGIONE_SOCIALE fruizione del beneficio, il contributo richiesto si traduceva in una ingiustificata imposta patrimoniale surrettizia sulla proprietà, che nelle cartelle non era stata indicata la sussistenza del perimetro di contribuenza ex art. 10 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, e che il consorzio non aveva provato che vi fosse stato un
incremento di valore fondiario.
La Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE dichiarava inammissibile il ricorso cumulativo, essendo diverse la natura e la modalità di determinazione del beneficio derivato ad ogni ricorrente.
Sull’appello dei contribuenti, la Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE accoglieva il gravame, evidenziando che era ammissibile il ricorso cumulativo, fondandosi le istanze su medesime questioni di fatto e di diritto, che il consorzio non aveva elaborato alcun piano generale di RAGIONE_SOCIALE né un programma RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che il piano di classifica ed il perimetro di contribuenza erano stati adottati da un organo che non aveva il potere di farlo, che non risultava comunque effettuata la trascrizione del perimetro di contribuenza e che non era sufficiente qualsiasi vantaggio, ma era necessario che esso fosse di tipo fondiario (cioè strettamente incidente sull’immobile soggetto a contribuzione).
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE CTR ha proposto ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) sulla base di tredici motivi. COGNOME NOME, quale legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, quale legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (incorporante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, quale legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e COGNOME NOME, quale legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, hanno resistito con controricorso. COGNOME NOME, quale legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e COGNOME NOME non hanno svolto difese.
Con ordinanza interlocutoria del 14.3.3023 il Collegio ha rinviato la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio, al fine di stabilire se, nell’ottica RAGIONE_SOCIALEo stralcio ex lege dei debiti tributari di importo inferiore ai 1.000 euro, ex d.l. n. 119 del 2018, le dieci cartelle di pagamento fossero state affidate agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2010 e quale fosse l’importo RAGIONE_SOCIALE e stesse (o, comunque, dei singoli carichi nelle medesime
ricompresi).
In prossimità RAGIONE_SOCIALE‘udienza pubblica entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
Considerato in diritto
Con il primo motivo il ricorrente deduce la ‘violazione e/o falsa applicazione degli artt. 103 c.p.c. e 19 d.lgs. n. 546/1992’, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto il ricorso cumulativo originario ammissibile, nonostante l’assenza di identità tra le questioni sollevate sotto il profilo sia giuridico che fattuale.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta il difetto di motivazione in ordine ad un punto decisivo RAGIONE_SOCIALE controversia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., per aver la CTR reso una motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine alla questione RAGIONE_SOCIALE‘ammissibilità del ricorso cumulativo.
3 . Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto illegittimi gli atti impositivi a causa RAGIONE_SOCIALE mancata preventiva approvazione, da parte del consorzio, del piano generale di RAGIONE_SOCIALE, nonostante la relativa censura non fosse stata mai proposta dagli allora appellanti.
Con il quarto motivo il ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALE ‘violazione degli artt. 4 r.d. n. 215/1933 e 8 l.r. RAGIONE_SOCIALE n. 34/1994′, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che l’atto generale in relazione al quale era stato richiesto il contributo di RAGIONE_SOCIALE ai singoli consorziati era il piano di classifica di cui all’art. 16 legge Regione RAGIONE_SOCIALE 5 maggio 1994, n. 34, laddove il piano generale di RAGIONE_SOCIALE riguardava (ed aveva rilevanza per) la sola realizzazione di nuove opere di RAGIONE_SOCIALE.
Con il quinto motivo il ricorrente deduce la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto che il piano di classifica ed il perimetro di contribuenza fossero stati adottati in modo
illegittimo, per carenza di potere impositivo sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘investitura RAGIONE_SOCIALE‘ente, nonostante gli appellanti non avessero sollevato alcuna contestazione circa le modalità di approvazione del piano di classifica.
6 . Con il sesto motivo il ricorrente denunzia la ‘violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11, 16 e 29 legge Regione RAGIONE_SOCIALE n. 34/1994, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR erroneamente, a suo dire, ritenuto che il piano di classifica ed il perimetro di contribuenza fossero stati adottati in modo illegittimo, per carenza di potere impositivo sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘investitura RAGIONE_SOCIALE‘ente.
Con il settimo motivo il ricorrente lamenta l’insufficiente motivazione circa un punto decisivo RAGIONE_SOCIALE controversia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., per non aver la CTR in alcun modo esplicitato le ragioni per le quali il Commissario Straordinario non avrebbe avuto il potere di approvare il piano di classifica ed il perimetro di contribuenza.
Con l’ottavo motivo il ricorrente denuncia l’insufficiente motivazione circa un punto decisivo RAGIONE_SOCIALE controversia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., per aver la CTR affermato, senza indicarne le ragioni, che il piano di classifica non menzionava opere di RAGIONE_SOCIALE né benefici di alcun tipo.
Con il nono motivo il ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALE ‘violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 15 legge Regione RAGIONE_SOCIALE n. 34/1994′, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che la trascrizione del perimetro di contribuenza rileva solo ai fini RAGIONE_SOCIALE pubblicità RAGIONE_SOCIALEo stesso, e non anche in relazione alla sua validità ed efficacia.
Con il decimo motivo (erroneamente indicato in rubrica con il n. 9) il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 cod. civ., per aver la CTR ritenuto che la mancata trascrizione del perimetro di contribuenza facesse sorgere in capo al consorzio l’onere di provare ‘sulle spese che hanno dato luogo all’incremento di valore degli immobili di proprietà del ricorrente’.
Con l’undicesimo motivo (erroneamente indicato in rubrica con il n. 10)
il ricorrente denuncia la ‘violazione e/o falsa applicazione degli artt. 857, 860 e 862 c.c., 54 r.d. n. 215/1933 e 2, 3, 4, 15 e 16 legge Regione RAGIONE_SOCIALE n. 34/1994, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto che il contributo di RAGIONE_SOCIALE presupponga un beneficio specifico e che quest’ultimo non sia misurabile anche in relazione all’utilità generale che deriva dall’opera di RAGIONE_SOCIALE.
12 . Con il dodicesimo motivo il ricorrente deduce l’insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo RAGIONE_SOCIALE controversia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che la circostanza che il beneficio sia determinato in ragione RAGIONE_SOCIALE collocazione dei beni immobili non esclude che i privati possano verificare l’effettiva sussistenza dei presupposti impositivi. 13. Con il tredicesimo motivo il ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., per non aver la CTR dichiarato inammissibile l’avverso ricorso per la man cata tempestiva impugnazione degli atti generali (piano di classifica e statuto) in relazione ai quali il contributo di RAGIONE_SOCIALE richiesto ai contribuenti era stato individuato e calcolato.
14. Per quanto vi sia un contrasto all’interno di questa Corte tra l’indirizzo (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 11817 del 18/06/2020), cui si intende dare seguito, il quale ritiene che <> e quello (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 20254 del 15/07/2021) il quale sostiene che <>, non è revocabile in dubbio che, nel caso di specie, le singole cartelle di pagamento, affidate all’agente di risco ssione tra l’1 gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2010, abbiano ciascuna un valore inferiore a mille euro (comprensive di accessori).
14.1. Orbene, in pendenza di giudizio, è stato emanato il d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. in I. n. 136 del 2018 (cd. decreto fiscale 2019), che prevede lo stralcio ex lege dei debiti tributari che non superano l’importo di euro 1.000,00, affidati agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 2000 e il 2010.
La norma non richiede la presentazione di alcuna domanda da parte degli interessati, perché l’annullamento è automatico. In particolare, il comma 1 RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 d.l. citato ha stabilito che: «i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti RAGIONE_SOCIALE riscossione dal 10 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati. L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili…». L’art. 16-quater d.l. n. 34 del 2019, conv. con modif. in I. n. 58 del 2019, ha poi aggiunto che «Gli enti creditori, sulla base RAGIONE_SOCIALE‘elenco trasmesso dall’agente RAGIONE_SOCIALE riscossione, adeguano le proprie scritture contabili entro la data del 31 dicembre 2019, tenendo conto degli eventuali effetti negativi già nel corso RAGIONE_SOCIALE gestione e vincolando allo scopo le eventuali risorse
disponibili alla data RAGIONE_SOCIALE comunicazione». Per quanto riguarda l’ambito operativo, il successivo comma 4 del medesimo articolo ha espressamente escluso l’annullamento ex lege dei crediti riguardanti il recupero di risorse proprie tradizionali RAGIONE_SOCIALE‘UE, l’IVA all’importazione, il recupero di aiuti di Stato considerati illegittimi dall’UE ovvero da condanne RAGIONE_SOCIALE Corte dei conti ed anche le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie inflitte in sentenze penali di condanna. Tre sono i fattori richiesti per individuare i debiti oggetto di stralcio: 1) la sorte capitale; 2) gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo; 3) le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente RAGIONE_SOCIALE Riscossione dal 10 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
Il limite di valore si riferisce pertanto ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni. Non si tiene conto, invece, degli interessi di mora e RAGIONE_SOCIALE‘aggio RAGIONE_SOCIALE riscossione.
Pertanto, lo stralcio automatico da parte del Fisco riguarda, con effetto al 31 dicembre 2018, le cartelle esattoriali in cui: a) il carico (inteso come singola partita di ruolo) o la cartella (a seconda RAGIONE_SOCIALE‘indirizzo cui si intenda aderire) risulta affidato dall’ente impositore all’agente RAGIONE_SOCIALE riscossione tra il 10 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010; b) i debiti (risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti RAGIONE_SOCIALE riscossione) alla data del 24 ottobre 2018 sono di importo residuo massimo di euro 1.000,00 (comprensivo di sanzioni ed interessi).
14.2. Risulta dalla documentazione acquisita che nessuno dei carichi affidati , nel periodo ricompreso tra l’1.1.2000 ed il 31.12.2010, all’ agente di riscossione supera l’importo (comprensivo di interessi e sanzioni) di 1.000,00 euro.
Deve pertanto essere dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alle pretese correlate a tutte le cartelle, riguardando debiti dei contribuenti annullati ex lege .
Il rilievo officioso che ha determinato l’esito del giudizio giustifica la compensazione integrale RAGIONE_SOCIALEe spese.
Trattandosi di una ipotesi di cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere per una sopravvenienza normativa, non ricorrono le condizioni per imporre al
ricorrente il pagamento del cd. “doppio contributo unificato” ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 quater d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 31732 del 2018; Cass. n. 14782 del 2018).
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere per essere i singoli carichi di importo inferiore ai 1.000,00 euro;
compensa integralmente le spese del giudizio.
Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE V Sezione civile RAGIONE_SOCIALE