Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34841 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34841 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 13/12/2023
ART. 4 D.L. 119/2018
sul ricorso iscritto al n. 20790/2015 del ruolo generale, proposto
DA
COGNOME NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), nato a Canicattì il DATA_NASCITA ed ivi residente alla INDIRIZZO, rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomine poste in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
– RICORRENTE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale non indicato) – RAGIONE_SOCIALE – con sede in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore .
per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 272/25/2015 RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria regionale delle RAGIONE_SOCIALE (Palermo), depositata il 26 gennaio 2015;
UDITA la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 13 settembre 2023;
RILEVATO CHE:
oggetto di controversia è la somma di 436,52 € di cui all’intimazione di pagamento n. 29120109012835720 notificata a seguito di cartella di pagamento (n. NUMERO_CARTA) relativa al mancato pagamento RAGIONE_SOCIALE TARSU per l’anno di imposta 2005;
il AVV_NOTAIO regionale con l’impugnata sentenza rigettava l’appello proposto dal contribuente avverso la sentenza 474/4/2011 RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE, considerando che il concessionario aveva prodotto copia RAGIONE_SOCIALE notifica RAGIONE_SOCIALE cartella posta a base RAGIONE_SOCIALE suindicata intimazione;
NOME COGNOME impugnava detta pronuncia con ricorso notificato il 27 luglio 2015 (lunedì) alla suindicata società di RAGIONE_SOCIALE tramite posta elettronica certificata, formulando cinque motivi di impugnazione;
RAGIONE_SOCIALE è restata intimata;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo di ricorso il ricorrente ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 RAGIONE_SOCIALE legge 13 aprile 1999, n. 112, 112 cod. proc. civ. e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, lamentando che la Commissione regionale aveva omesso di motivare sul rilievo secondo il quale incombeva al concessionario l’onere di chiamare in causa l’ente impositore, segnalando che la mancata costituzione di tale soggetto rendeva incontestato il vizio RAGIONE_SOCIALE decadenza del diritto di esazione delle somme iscritte a ruolo;
con la seconda censura l’istante ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 26, quinto comma, d.P.R. 29 settembre 1972, n. 602, 112 cod. proc. civ. e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, assumendo che il AVV_NOTAIO regionale non si era pronunciato sulle eccezioni concernenti la dedotta inefficacia giuridica e probatoria RAGIONE_SOCIALE documentazione (notifica RAGIONE_SOCIALE cartella ed estratto di ruolo) ex adverso prodotta;
con la terza doglianza il contribuente ha denunciato, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 5, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 (conv. in legge 28 febbraio 1997, n. 30), 18 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 2697 cod. civ., 112 cod. proc. civ. e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ribadendo che la Commissione territoriale non si era pronunciata sulle eccezioni concernenti l’irregolare ed illegittima notifica RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento;
con la quarta ragione di impugnazione l’istante ha lamentato, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 12, quarto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 2697 cod. civ., 112 cod. proc. civ. e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, sostenendo che nessuna statuizione era stata resa in relazione al dedotto vizio del ruolo siccome non sottoscritto o sottoscritto da soggetto privo di delega;
con il quinto motivo di ricorso il ricorrente ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 RAGIONE_SOCIALE legge 7 agosto 1990, n. 241, 7 RAGIONE_SOCIALE legge 27 luglio 2000, n. 212, 2697 cod. civ., 112 cod. proc. civ. e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti per avere il AVV_NOTAIO regionale omesso di pronunciarsi sulla dedotta « nullità
dell’intimazione di pagamento per essere priva RAGIONE_SOCIALE specificazione dell’organo e modalità con le quali contestare giudizialmente il provvedimento impugnato emesso dall’RAGIONE_SOCIALE » (così a pagina n. 14 del ricorso);
6. con la memoria ex art. 380bis. 1, cod. proc. civ. depositata in data 11 agosto 2023, la difesa del COGNOME ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, rappresentando che « l’impugnata cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA (ndr., in realtà, il numero RAGIONE_SOCIALE cartella è NUMERO_CARTA, mentre quello indicato dall’istante è il numero dell’ingiunzione di pagamento impugnata) risulta essere costituita dal ruolo n. 2005/3312 reso esecutivo in data 24/09/2010, dell’importo complessivo di € 428,73, relativo a tassa comunale sullo smaltimento rifiuti e relativi interessi, anno 2005» , richiamando sul punto la previsione dell’art. 4 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 (convertito con modd. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136), per segnalare che l’importo preteso dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE inferiore all’importo di 1.000,00 €, « che del relativo carico è stato affidato alla RAGIONE_SOCIALE entro il 31 dicembre 2010, mentre l’annullamento è stato effettuato alla data del 31/12/2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili»;
7. va dichiarata cessata la materia del contendere;
8. l’art. 4, comma 1, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 ha stabilito che: « i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dal 10 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati. L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili »;
l’art. 16quater d.l. 30 aprile 219, n. 34 (conv. con modif. in legge 28 giugno 2019, n. 58) ha poi aggiunto che « Gli enti creditori, sulla base dell’elenco trasmesso dall’agente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, adeguano le proprie scritture contabili entro la data del 31 dicembre 2019, tenendo conto degli eventuali effetti negativi già nel corso RAGIONE_SOCIALE gestione e vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili alla data RAGIONE_SOCIALE comunicazione »;
9. questa Corte ha chiarito che:
il limite di valore si riferisce ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all’agente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dal 10 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, mentre non si tiene conto degli interessi di mora e dell’aggio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
soprattutto tale limite è riferito al “singolo carico affidato”, sicché nell’ambito operativo RAGIONE_SOCIALE norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a 1.000,00 €, il cui singolo carico affidato all’agente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non superi l’importo di mille euro.
per “carico” (da calcolare alla data di entrata in vigore del decreto 24 ottobre 2018). Si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè (l’insieme dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori, per cui oggetto del condono è il singolo debito e non l’importo complessivo RAGIONE_SOCIALE cartella.
pertanto, lo stralcio automatico da parte del fisco riguarda, con effetto al 31 dicembre 2018, le cartelle esattoriali in cui: a) il carico risulta affidato dall’ente impositore all’agente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE tra il 10 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010; b) i debiti (risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) alla data del 24 ottobre 2018 sono di importo residuo massimo di 1.000,00 € (comprensivo di sanzioni ed interessi) (cfr. su detti principi, tra le tante, Cass. Sez. V. 18 giugno 2020, n. 11817; Cass., Sez. L, 15 luglio 2021, n. 20254; Cass., Sez. III, 27 agosto 2020, n. 11966);
l’annullamento ai sensi dell’art. 4, comma 1, del citato d.l. opera automaticamente ,” ipso iure “, in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l’estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell’ambito dei rapporti tra agenti di RAGIONE_SOCIALE ed enti impositori (cfr. Cass., Sez. V. 7 giugno 2019, n. 15471);
la pretesa tributaria oggetto del presente giudizio rientra per natura giuridica, ammontare ed arco temporale di riferimento (l’intimazione di pagamento basata sulla citata cartella è stata notificata il 24 settembre 2010) nell’ambito operativo RAGIONE_SOCIALE disposizione sopra riportata;
deve, pertanto, essere dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla pretesa correlata alla predetta cartella che riguarda debiti del contribuente annullati ex lege ;
l’esito RAGIONE_SOCIALE lite determinato dal predetto sopravvenuto intervento normativo giustifica l’integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla pretesa tributaria correlata alla cartella n. NUMERO_CARTA e compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 13 settembre 2023.