Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10365 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 10365 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/04/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 18389/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE -sede secondaria- con sede in Milano, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO, NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliati presso quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO, il tutto come da procura a margine del ricorso in cassazione;
-controricorrente e ricorrente incidentale -Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA, n. 5158/2017, depositata l’undici dicembre 2017 .
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 marzo 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l’inammissibilità di quello incidentale.
L’Avvocatura generale ha chiesto a sua volta l’accoglimento del ricorso principale.
Il difensore della controricorrente e ricorrente incidentale, AVV_NOTAIO, ha chiesto il rigetto del ricorso e caso di suo accoglimento, l’accoglimento di quello incidentale.
FATTI DI CAUSA
1.L’RAGIONE_SOCIALE accertava un maggior reddito in capo alla stabile organizzazione italiana della RAGIONE_SOCIALE, società statunitense, con riferimento all’anno d’imposta 2007, e ciò ai fini IRES, IRAP e IVA.
Invero tra la suddetta stabile organizzazione e la ‘casa madre’ nel 2001 era intervenuto un accordo con cui la prima si impegnava a fornire servizi di marketing e promotion (supporto alla penetrazione commerciale), anche tramite assistenza alla clientela italiana. L’RAGIONE_SOCIALE però accertava che, aldilà della mera fatturazione dei corrispettivi per il tramite un rappresentante i.v.a. (costituito da una ‘consorella’ olandese), in realtà i rapporti con la clientela erano tenuti solo dalla stabile organizzazione, che curava le vendite, essendo investita di poteri negoziali dimostrati da documenti e dichiarazioni dai quali, fra l’altro, emergeva come la stessa decidesse in autonomia la scontistica. LA CTP accoglieva il ricorso e la CTR confermava la sentenza impugnata, attraverso una sentenza retta da una doppia ratio decidendi: l’una basata sulla decadenza del potere di accertamento, non ritenendo il giudice d’appello applicabile il raddoppio dei termini di cui all’art. 43, d.p.r. n. 600/1973 (e all’art. 57, d.p.r. n. 633/1973, per quanto riguarda l’IVA); l’altra sul merito della vicenda.
L’RAGIONE_SOCIALE propone così ricorso in cassazione, affidato a quattro motivi. La contribuente resiste con controricorso, spiegando a sua volta ricorso incidentale condizionato, fondato su cinque motivi. La stessa ha altresì depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Va richiamato quanto sopra osservato, in ordine al fatto che la decisione impugnata si basa su due distinte rationes decidendi. Come noto, in caso di plurime rationes decidendi, non solo l’efficace impugnazione deve riguardare tutte le stesse affinché non si formi il giudicato su quelle eventualmente non impugnate, con conseguente inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse (Cass. 13880/2020) ma è sufficiente che il ricorso sia infondato riguardo ad una d’esse, perché lo stesso sia rigettato, potendosi la decisione appunto reggersi sulla ratio autonoma che passi indenne il vaglio dell’impugnazione.
Anche in tal caso, dunque, il rigetto dei motivi che attaccano anche una sola RAGIONE_SOCIALE rationes non può che determinare il sopravvenuto difetto d’interesse rispetto agli altri motivi relativi alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività della prima, alla cassazione della decisione stessa (Cass. 11 maggio 2018, n. 11493; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108).
Orbene nella specie mentre il primo motivo, attinente come si vedrà alla verifica del persistente potere (all’epoca dell’avviso) di accertamento in capo all’amministrazione, attiene alla prima RAGIONE_SOCIALE rationes decidendi , gli altri tre motivi attengono invece all’altra ratio.
Si ritiene pertanto di procedere preliminarmente con l’esame dei motivi attenenti la ratio decidendi relativa al merito della questione, in quanto gli stessi appaiono senz’altro infondati.
Con il secondo motivo l’RAGIONE_SOCIALE, in riferimento alla seconda ratio decidendi , denuncia omissione totale della motivazione in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.
2.1. Il motivo è infondato.
Nello sviluppo del motivo l’RAGIONE_SOCIALE chiarisce che anzitutto viene censurata la motivazione in quanto meramente parvente.
Invero si ha motivazione apparente quando essa, pur graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture. In particolare, ciò avviene quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (in tal senso, Cass. 14/02/2020, n. 3819).
Orbene nulla di tutto ciò accade nella specie, e men che meno può dirsi sussistente il difetto assoluto di motivazione.
Invero i secondi giudici hanno argomentato, pur sinteticamente, basandosi sulla documentazione probatoria, in ordine alla ritenuta insussistenza di una stabile organizzazione in Italia avente un oggetto esorbitante rispetto al dato contrattuale pacifico.
Essi in particolare hanno osservato, a partire dalle dichiarazioni dei grossisti, che le forniture sono state effettuate e fatturate dalla casa madre con un passaggio diretto di beni; che mai la stabile organizzazione italiana ha svolto attività negoziale vera e propria, salvo casi marginali di contatti diretti con il cliente. In particolare, hanno osservato i giudici di merito, sempre partendo dalla valutazione del materiale probatorio, che anche quando la stabile organizzazione interveniva sul prezzo, ciò accadeva solo come ‘prima approvazione del progetto anche commerciale’, il che a loro parere ‘lascia presupporre il potere decisionale nel soggetto, la RAGIONE_SOCIALE, che concluderà la trattativa e stipulerà il contratto’.
Hanno gli stessi altresì osservato come le prove raccolte dall’RAGIONE_SOCIALE provavano solo una fisiologica attività di supporto alle vendite, ritenuta necessaria in un mercato nel quale si svolge
attività di promozione ed assistenza. Escludono gli stessi che sia stata recata la prova di un’attività di vendita vera e propria.
Come si vede il percorso logico è delineato, e se presentasse carenze ciò sarebbe peraltro irrilevante poiché il vizio motivazionale non può assurgere a motivo d’impugnazione in sede di legittimità se non per la carenza totale o parvenza della motivazione.
Infatti va chiarito che il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso (Cass. 3601/2006). Inoltre, l’osservanza degli artt. 115 e 116 c.p.c., non richiede che il giudice di merito dia conto dell’esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti. È, infatti, necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla. Invece, devono reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito (Cass. 520/2005). In altre parole, il giudice di merito non ha l’obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento indiziario o probatorio acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere.
Col terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2729, cod. civ., 162, TUIR e 5, l. n. 763/1985, non avendo i giudici d’appello valutato gli elementi che portavano alla presunzione di svolgimento di attività di negoziazione per i contratti di fornitura stipulati in Italia, come si ricavava dal potere di scontistica e dal fatto che i clienti italiani non avevano rapporti con la casa madre ma soltanto con la stabile organizzazione.
3.1. Il motivo in esame è inammissibile.
Invero, come noto, la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell’inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione RAGIONE_SOCIALE circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (in tal senso, ex plurimis , da ultimo, Cass. 21/03/2022, n. 9054).
Orbene nella specie invece la difesa erariale tenta proprio una inferenza probabilistica diversa da quella applicata dal giudice del merito, sostanzialmente sottoponendo un diverso giudizio di fatto basato sulla valutazione della sufficienza degli elementi portati ai fini di provare (in via appunto presuntiva) l’esistenza di attività negoziale da parte della stabile organizzazione.
Con il quarto motivo si denuncia omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.
4.1. Il motivo è inammissibile, poiché dalla stessa illustrazione del motivo si ricava che i fatti ‘decisivi’ sono stati presi in esame e anche commentati ed utilizzati dalla CTR. Tanto che la stessa difesa erariale si duole del mancato esame di ‘fatti secondari’ e in particolare della mancata valorizzazione di ulteriori elementi probatori, laddove invece il giudice del merito non è tenuto a dar conto di tutti gli elementi probatori, potendo valorizzare quelli che ritiene sufficienti a sorreggere la decisione, essendo per quanto precede pacifico che il fatto storico venne comunque preso in considerazione dallo stesso.
Venendo ora al primo motivo, inerente alla prima ratio decidendi, con esso l’RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione degli artt. 11, preleggi; 43, d.p.r. n. 600/1973; 57, d.p.r. n. 633/1972; 2, d.lgs n. 128/2015; 1, comma 132, l. 208/2015.
Osserva infatti la stessa come il giudice d’appello abbia deciso la controversia senza tener conto del regime transitorio relativo al c.d. ‘raddoppio dei termini’, come recato dal comma 3 dell’art. 2, d.lgs n. 128/2015 che fa salvi gli effetti degli inviti notificati alla data di entrata in vigore di quella disposizione, nonché i processi verbali portati a conoscenza del contribuente entro il 31 dicembre 2015, laddove nella specie l’avviso venne notificato il 24 dicembre 2013. Anche la successiva l. n. 208/2015 stabiliva, al comma 132 dell’art. 1, che per gli accertamenti anteriori al 31 dicembre 2016, ricorrendone i presupposti, operava il raddoppio dei termini, purché vi fosse stata una denuncia penale entro il termine di scadenza ordinaria dell’accertamento previsto dai precedenti commi 130 e 131 (quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione, o settimo in caso di mancata presentazione).
5.1. In base alla premessa, qui richiamata, il rigetto dei tre motivi che si appuntano sull’altra ratio decidendi determina l’inammissibilità sopravvenuta del motivo in esame.
Il ricorso incidentale, in quanto condizionato all’accoglimento del ricorso principale, risulta a questo punto assorbito dal rigetto di quest’ultimo.
In definitiva il ricorso principale dev’essere rigettato mentre quello incidentale va dichiarato assorbito.
Le spese seguono la soccombenza dell’amministrazione.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso principale e per l’effetto dichiara assorbito quello incidentale condizionato.
Condanna l’amministrazione ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese che liquida in € 20 mila, oltre rimborso forfettario nel 15 %
dell’onorario, i.v.a. e c.p.a. se dovute, ed oltre esborsi per € 200,00.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2024