Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11810 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11810 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/05/2024
ORDINANZA
Sul ricorso n. 24090-2020 R.G., proposto da:
COGNOME NOME , cf CODICE_FISCALE, elettivamente domiciliata in Roma, presso la cancelleria RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO –
Ricorrente
CONTRO
, cf 06363391001, in persona del Direttore
RAGIONE_SOCIALE p.t. –
Intimata
Avverso la sentenza n. 936/06/2019 RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria regionale del l’Abruzzo , depositata il 12 novembre 2019;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio il 18 ottobre 2023 dal AVV_NOTAIO,
Premesso che :
Dalla sentenza e dal ricorso emerge che a seguito di verifica condotta da militari RAGIONE_SOCIALE GdF nel 2004 presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE denominato
Stabile organizzazione – Residenza estera – Imponibilità
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE), con sede operativa in Lanciano, e del processo verbale di constatazione, fatto proprio dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, erano notificati all’ente, e per esso alla COGNOME, all’epoca sua rappresentante e preside , vari avvisi d’accertamento ai fini Iva e Imposte dirette, relativi alle annualità dal 1997 al 2003.
Gli atti erano fondati sul riconoscimento dell’esistenza in Italia di una stabile organizzazione, produttiva di reddito.
A fronte del l’ atto impositivo relativo al 2003 la COGNOME, che contestava ogni addebito affermando che l’ente aveva sede legale e adempiva agli obblighi fiscali in Canada, propose ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pescara, che accolse solo in parte le ragioni RAGIONE_SOCIALE contribuente, in riferimento alle sanzioni, per il resto confermando l’esistenza RAGIONE_SOCIALE stabile organizzazione e le pretese erariali. La sentenza fu riformata dalla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sez. stac cata di Pescara, che al contrario disconobbe la stabile organizzazione.
La Corte di cassazione, con sentenza n. 32081/2018, accolse il ricorso dell’Ufficio, riconoscendo di nuovo, e definitivamente, la stabile organizzazione. Nel giudizio di rinvio, con sentenza n. 936/06/2019, la Commissione regionale, di nuovo investita RAGIONE_SOCIALE controversia, rigettò l’appello RAGIONE_SOCIALE contribuente, confermando gli avvisi d’accertamento. Il giudice regionale, rigettata ogni questione relativa alla soggettività passiva RAGIONE_SOCIALE COGNOME, ormai coperta dal giudicato, ha ritenuto pienamente legittima la sottoposizione ad imposte del reddito prodotto in Italia dalla stabile organizzazione, la cui operatività in loco era stata peraltro riconosciuta nella stessa sentenza del giudice di legittimità; ha respinto le censure sulle modalità di determinazione del reddito, come quantificato nella consulenza tecnica d’ufficio espletata sin dal primo grado di giudizio , senza che la contribuente avesse provato in alcun modo i costi sostenuti; ha negato, ai fini Iva, che la fattispecie rientrasse tra le ipotesi di esenzione previste dall’art. 10, comma 1, n. 20, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
La ricorrente ha censurato la pronuncia con quattro motivi, chiedendone la cassazione. L’RAGIONE_SOCIALE non ha inteso resistere.
All’esito dell’adunanza camerale del 18 ottobre 2023 la causa è stata riservata e decisa.
Considerato che
Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 38, 39, 41, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 2729 cod. civ., nonché ‘dei principi di autonomia e soggettività dell’imposizione fiscale’, in relazione all’art. 360, primo comma, n n. 3 e 5, cod. proc. civ. La decisione non avrebbe affrontato l’esame RAGIONE_SOCIALE questione, secondo cui i rilievi e le contestazioni sarebbero indirizzati all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dotato di stabile organizzazione, ma l’accertament o sarebbe stato imputato a carico RAGIONE_SOCIALE ricorrente.
A parte l’inammissibilità del motivo per sovrapposizione dei parametri di censura dell’error iuris in iudicando e del vizio di motivazione, senza neppure identificare sotto quali aspetti e quali piani siano state invocate entrambe le categorie di vizi, esso è inammissibile perché -come pure evidenziato dalla pronuncia qui impugnata RAGIONE_SOCIALE Commissione regionale- la sentenza di legittimità, con la quale il processo è stato rimesso al giudice del rinvio, sul punto ha già statuito, con effetti di giudicato, sul corretto indirizzo alla COGNOME gli atti impositivi, nella qualità di amministratrice e rappresentante dell’ente, qualunque fosse la veste giuridica del soggetto economico sedente in Canada
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 RAGIONE_SOCIALE Convenzione Italia -Canada contro le doppie imposizioni, protocollo del 17.11.1977, ratificato con l. 194 del 1993, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. La sentenza del giudice del rinvio non avrebbe sufficientemente approfondito, ai fini dell’imposizione fiscale, l’autonomia RAGIONE_SOCIALE stabile organizzazione italiana, rispetto alla struttura economico-giuridica operante in Canada, requisito invece indispensabile, nella prospettazione difensiva RAGIONE_SOCIALE contribuente, per tassare redditi in Italia secondo la Convenzione invocata.
Ribadendosi l’inammissibilità del motivo per la sovrapposizione di parametri di censura, senza curarsi di distinguere, per ognuno dei suddetti parametri, gli specifici aspetti critici indirizzati alla pronuncia impugnata, esso è inammissibile perché anche sul punto la sentenza di legittimità aveva definitivamente riconosciuto l ‘ esistenza in Italia di una stabile organizzazione, ciò che rappresentava di per sé il criterio di collegamento per la tassazione di redditi prodotti da non residenti. E d’altronde dalla lettura stessa di quella
sentenza, cui questo collegio può accedere, emerge che in essa erano stati individuati tutti gli elementi per riconoscere come quella struttura, operante in Lanciano, fosse ‘il motore’ dei ricavi RAGIONE_SOCIALE complessiva attività commerciale svolta dall’RAGIONE_SOCIALE‘.
Con il terzo motivo la contribuente si duole RAGIONE_SOCIALE violazione e falsa applicazione dell’art. 25 RAGIONE_SOCIALE Convenzione Italia -Canada, in relazione all’art. 360, primo comma, n.n. 3 e 5, cod. proc. civ. L’atto impositivo avrebbe erroneamente quantificato i redditi da attribuire alla stabile organizzazione, senza tener conto dei costi, e ciò avrebbe costituito una omissione RAGIONE_SOCIALE decisione assunta dai giudici del rinvio, ignorando elementi ampiamente dibattuti sin dal primo grado.
Il motivo è infondato perché la questione è stata esaminata dal giudice regionale, che ha anche evidenziato come la consulenza espletata in primo grado aveva determinato i costi in misura superiore a quelli riconosciuti dall’RAGIONE_SOCIALE. Né, si è rilevato, la contribuente ha fornito prova di ulteriori e maggiori costi. Si tratta di un accertamento in fatto, che, ove la censura intendesse rimettere in discussione i risultati dinanzi al giudice di legittimità, ciò implicherebbe l’inammissibilità del motivo stesso.
Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 10, n. 20, d.P.R. n. 633 del 1972, e RAGIONE_SOCIALE Circolare n. 22/E del 28 marzo 2008, RAGIONE_SOCIALE, in relazione all’art. 36, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. la sentenza impugnata avrebbe erroneamente disconosciuto l’esenzione Iva, invece spettante per le prestazioni educative e didattiche, applicabile anche alle scuole e istituzioni culturali straniere.
Il motivo è infondato perché, come correttamente evidenziato dalla sentenza impugnata, in tema di IVA, l’esenzione prevista dall’art. 10, comma 1, n. 20, del d.P.R. n. 633 del 1972, presuppone il formale riconoscimento dell’attività da parte RAGIONE_SOCIALE pubblica amministrazione, conseguito secondo le disposizioni dettate dalle l. n. 62 del 2000 e n. 27 del 2006 (Cass., 1 giugno 2018, n. 14124; 19 maggio 2017, n. 12698), ciò che la COGNOME non si era premurata di provare, ‘non essendo sufficiente la mera autorizz azione ad operare sul territorio dello Stato rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE‘.
Si tratta di decisione corretta sul piano giuridico e peraltro rappresenta un accertamento in fatto, non contrastato in alcun modo con il motivo formulato.
Il ricorso va dunque rigettato. Nulla va liquidato in ordine alle spese, essendo rimasta intimata l’RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2023