Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 35456 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 35456 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/12/2023
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso n. 15336/2015 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata, assistita e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO, giusta procura speciale a margine del ricorso per cassazione.
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO.
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, n. 6824/14, depositata in data 15 dicembre 2014, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO CHE
La Commissione tributaria provinciale di Brescia, con sentenza n. 10/3/13, del 4 febbraio 2012, aveva accolto parzialmente il ricorso presentato dalla società RAGIONE_SOCIALE, esercente l’attività di lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi, avverso gli avvisi d’accertamento emessi ai fini I.RE.S., I.R.A.P. ed I.V.A., con aggravio di sanzioni, interessi ed accessori, in relazione all’anno d’imposta 2006, con il quale l’Ufficio aveva recuperato a tassazione costi non deducibili, in quanto carenti dei requisiti ex artt. 109 del d.P.R. n. 917/1986 e 19 del d.P.R. n. 633/1972, per complessivi euro 147.500,00, oltre I.V.A. per euro 29.500,00.
La Commissione tributaria regionale, adita da entrambe le parti, ha rigettato l’appello principale proposto dalla società contribuente e ha accolto l’appello incidentale dell’RAGIONE_SOCIALE, rigettando il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
I giudici di secondo grado, in particolare, hanno ritenuto che le tesi della società ricorrente erano infondate, mentre quelle dell’Ufficio erano supportate da dati ed elementi certi, derivanti dall’analitica verifica fiscale, fatta propria dall’organo accertatore, non contestate fondatamente dalla contribuente, sulla base RAGIONE_SOCIALE seguenti considerazioni:
-) la società contribuente aveva dedotto costi sproporzionati e, come tali, non giustificati per sponsorizzazione, come risultava dal pvc del 7 dicembre 2011 e dall’attività di verifica condotta nei confronti della
RAGIONE_SOCIALE, la quale aveva effettuato prestazioni di sponsorizzazione nel periodo dall’1 gennaio 2006 all’1 giugno 2011 nei confronti anche della società ricorrente;
-) le indagini avevano permesso l’acquisizione di elementi di cui al decreto legislativo n. 74/2000 ed era stata effettuata una comunicazione di notizia di reato e, a seguito di autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria, era stato possibile utilizzare, ai fini fiscali, i dati e gli elementi acquisiti nell’ambito procedimentale menzionato e i termini accertativi, ai fini fiscali, erano stati raddoppiati;
-) in particolare risultava, e ciò non era stato contestato fondatamente dalla società ricorrente, che l’RAGIONE_SOCIALE aveva emesso fatture, che, a fronte di medesime prestazioni di sponsorizzazione, non contenevano anche i medesimi importi;
-) i verbalizzanti, dunque, avevano ritenuto congruo ed equo l’importo pari ad euro 15.000,00, anziché quello fatturato pari ad euro 162.500,00, oltre ad I.V.A. pari ad euro 32.500,00, sia per la mancata coincidenza degli importi, che per la evidente sproporzione dei contributi forniti dai vari sponsor per le medesime manifestazioni, oltre che per la genericità dei contratti di supporto alle sponsorizzazioni e la mancata organizzazione e partecipazione degli associati della ASD ai corsi di vela indicati nelle fatture in menzione, per incontestato utilizzo di materiali forniti direttamente dalle società sponsor;
-) erano stati accertati, inoltre, ingenti prelevamenti per contanti, privi di giustificazione anche per quanto concerneva il loro utilizzo, non essendo certo se ciò fosse stato fatto per il conseguimento RAGIONE_SOCIALE finalità dell’RAGIONE_SOCIALE;
-) l’Ufficio aveva accertato per l’anno 2006 che il costo della sponsorizzazione era stato pari ad euro 162.500,00, mentre per l’anno 2010 era stato pari ad euro 15.000,00, per cui la differenza ingiustificata tra i due ammontari pari ad euro 147.500,00 costituiva un costo fittizio, derivante da sovrafatturazione;
-) la società ricorrente, avverso dette contestazioni di merito, non aveva prodotto prove sufficientemente certe, volte a confutare le risultanze dell’operato di verifica e di accertamento ed anche l’ammontare di euro 50.000,00 statuito dai primi Giudici, quale costo deducibile per sponsorizzazioni, non era stato provato, ma era stato determinato in via equitativa, senza alcun fondamento.
La società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a tre motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Il primo mezzo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. La società ricorrente aveva chiesto alla RAGIONE_SOCIALE di fornire adeguata e soddisfacente prova della qualifica e del potere di firma in capo al Direttore Provinciale, AVV_NOTAIO COGNOME e della qualifica di «impiegato della carriera direttiva» e del potere di firma in capo al AVV_NOTAIO NOME COGNOME, oltre che della delega rilasciata dal Direttore Provinciale. In mancanza, aveva chiesto la cassazione della sentenza impugnata, con dichiarazione di nullità e/o inesistenza dell’accertamento ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973.
1.1 Il motivo è inammissibile sotto plurimi profili.
1.2 E’ in primo luogo inammissibile per difetto di specificità non essendo stata riportata nel ricorso per cassazione la parte dell’avviso di accertamento sui quali la censura si fonda (cfr. Cass., 28 giugno 2023, n.18418, in motivazione).
1.3 E’ in secondo luogo inammissibile perché la società ha proposto la censura sotto lo specifico profilo di violazione di legge e specificamente dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e non di quello
di cui all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 112 cod. proc. civ..
1.4 Sul punto deve precisarsi che il ricorso per cassazione, che ha ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360, comma primo, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una RAGIONE_SOCIALE cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una RAGIONE_SOCIALE predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una RAGIONE_SOCIALE domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del comma primo dell’art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all’art. 112 cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Cass., 7 maggio 2018, n. 10862; Cass., 20 febbraio 2014, n. 4036).
1.5 Ciò posto, nel caso in esame, la Commissione tributaria regionale non ha pronunciato sull’eccezione sollevata dalla società appellante di nullità dell’avviso di nullità dell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, perché firmato da soggetto non legittimato; si tratta di un’eccezione non rilevabile d’ufficio, in quanto non attinente alla sussistenza della legittimazione processuale e riguardante l’avviso di accertamento che ha natura sostanziale e non processuale (Cass., 10 luglio 2013, n. 17044; Cass., 21 giugno 2016, n. 12781), con la conseguenza che, per i principi sopra richiamati, la società ricorrente doveva proporre una censura ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e non già una censura di violazione di legge, articolata peraltro nel caso in esame senza la specifica indicazione RAGIONE_SOCIALE affermazioni in diritto
contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con la norma avocata in rubrica.
1.6 Non è superfluo rilevare, in ultimo, che, da un lato , nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono prospettabili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell’ambito RAGIONE_SOCIALE questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti (Cass., 16 ottobre 2018, n. 25863, in motivazione; Cass., 26 marzo 2012, n. 4787) e dall’altro, la regola della rilevabilità d’ufficio RAGIONE_SOCIALE questioni, in ogni stato e grado del processo, va coordinata con i principi che governano il sistema RAGIONE_SOCIALE impugnazioni, nel senso che essa opera solo quando sulle suddette questioni non vi sia stata una statuizione anteriore, mentre, ove questa vi sia stata, i giudici RAGIONE_SOCIALE fasi successive possono conoscere RAGIONE_SOCIALE questioni stesse solo se e in quanto esse siano state riproposte con l’impugnazione, posto che altrimenti si forma il giudicato interno che ne preclude ogni ulteriore esame (Cass., 10 ottobre 2019, n. 25493, in motivazione; Cass., 22 settembre 2017, n. 22207; Cass., 18 marzo 2014, n. 6246).
Il secondo mezzo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., nonché degli artt. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986 e 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. La prova della inesistenza e/o della sovrafatturazione in tutto o in parte RAGIONE_SOCIALE prestazioni doveva essere fornita dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, anche attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, mentre gli elementi addotti dall’Uff icio non soddisfacevano i detti requisiti. La decisione impugnata era censurabile laddove aveva affermato che «la ricorrente non ha prodotto prove sufficientemente certe, volte a confutare le risultanze
dell’operato di verifica e di accertamento». A differenza di quanto sostenuto dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e condiviso dalla Commissione tributaria regionale, non era vero che le attività di sponsorizzazione avrebbero avuto, nel periodo corrente fra il 2006 e il 2010, le medesime caratteristiche, come dimostrato dal contratto di sponsorizzazione del 1° agosto 2006, dove le parti avevano concordato che il compenso corrisposto dalla società RAGIONE_SOCIALE avrebbe concorso a sostenere l’acquisto di una nuova barca a vela e che la pubblicizzazione del nome della società sarebbe avvenuto proprio attraverso l’uso della imbarcazione. Il contenuto RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni e dei riscontri verbalizzati dalla Guardia di Finanza, illustrati da RAGIONE_SOCIALE sia in sede di ricorso, sia in sede di appello, avevano dimostrato che: a) il diverso ammontare fatturato dalla RAGIONE_SOCIALE rifletteva i contributi di sponsorizzazione effettivamente corrisposti (a mezzo bonifico bancario) da RAGIONE_SOCIALE nei diversi anni considerati e con particolare riferimento all’anno 2006, il «contributo straordinario» di RAGIONE_SOCIALE era richiesto e giustificato dall’acquisto di una barca a vela; b) il differente ammontare della contribuzione da parte dei diversi sponsor della RAGIONE_SOCIALE era giustificato dalla differente natura RAGIONE_SOCIALE prestazioni e come risultava dal processo verbale del 25 ottobre 2011, il marchio «DimmidiSi» di RAGIONE_SOCIALE era esposto sia sullo scafo della barca a vela della RAGIONE_SOCIALE, sia sulle vele. Di conseguenza, gli elementi principali addotti dalla RAGIONE_SOCIALE a supporto dell’accertamento (asserita identità RAGIONE_SOCIALE prestazioni e/o RAGIONE_SOCIALE manifestazioni oggetto di sponsorizzazione nel corso dei diversi anni considerati ed asserita ingiustificata diversità di contribuzione degli sponsor) erano infondati e privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
2.1 Il motivo è inammissibile.
2.2 Ed invero, con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e RAGIONE_SOCIALE prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., 26 ottobre 2021, n. 30042).
2.3 Nello specifico, l’apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso alle presunzioni, la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, la scelta dei fatti noti che costituiscono la base della presunzione e il giudizio logico con cui si deduce l’esistenza del fatto ignoto sono riservati al giudice di merito (cfr. Cass., 17 gennaio 2019, n. 1234; Cass., 23 gennaio 2006, n. 1216).
2.4 Non sussiste, dunque, la violazione del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ., che si configura nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata, né la violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., che ricorre solo quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso (Cass., 13 febbraio 2020, n. 3541),
evenienza che, nel caso in esame, non è stata nemmeno dedotta dalla società ricorrente.
3. Il terzo mezzo deduce la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 36 del decreto legislativo n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. Nel corso del giudizio di primo e secondo grado, la società RAGIONE_SOCIALE aveva contestato l’illegittimità dell’operato della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sollevando, fra le altre, le seguenti eccezioni: a) gli ammontari fatturati dalla RAGIONE_SOCIALE riflettevano i contributi di sponsorizzazione effettivamente corrisposti (a mezzo bonifico bancario) da RAGIONE_SOCIALE in ciascun anno. Non corrispondeva a verità l’affermazione della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE secondo la quale il contratto di sponsorizzazione non avrebbe giustificato la corresponsione nel 2006 di un ammontare di molto superiore all’ammontare della sponsorizzazione riconosciuto negli anni successivi (in particolare nel 2010). Ed, infatti, nel 2006, il «contributo straordinario» di RAGIONE_SOCIALE era richiesto e giustificato dall’acquisto di una barca a vela; b) il diverso ammontare dei contributi degli sponsor della RAGIONE_SOCIALE era giustificato dalla differente natura RAGIONE_SOCIALE prestazioni. Come risultava dal processo verbale del 25 ottobre 2011, il marchio «DimmidiSi» di RAGIONE_SOCIALE era esposto sia sullo scafo della barca a vela della RAGIONE_SOCIALE (con una dimensione maggiore e un posizionamento maggiormente visibile rispetto ai marchi degli altri sponsor) sia sulle vele (sulle quali erano assenti i marchi degli altri sponsor). La Commissione tributaria regionale non aveva svolto alcuna considerazione in merito alle specifiche eccezioni sollevate dalla società contribuente, come dimostrato dal contenuto della sentenza impugnata, che nella parte dedicata allo «svolgimento del processo e motivi della decisione» non recava alcun riferimento e/o alcuna trattazione RAGIONE_SOCIALE specifiche eccezioni formulate dalla società RAGIONE_SOCIALE. I giudici di secondo
grado si erano limitati a descrivere gli elementi in virtù dei quali sarebbe stato fondato l’accertamento, ma non avevano pronunciato neppure una parola in merito alle specifiche eccezioni formulate dalla società RAGIONE_SOCIALE..
3.1 Il motivo è infondato.
3.2 E’ orientamento consolidato di questa Corte ritenere che gli estremi della dedotta doglianza di nullità processuale della sentenza, per motivazione totalmente mancante o motivazione apparente, siano integrati nell’ipotesi di «assenza» della motivazione, quando cioè «non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione», non configurabile nel caso di «una pur succinta esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata» (cfr. Cass., 15 novembre 2019, n. 29721) ovvero nel caso di «motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado» (cfr. Cass., 25 ottobre 2018, n. 27112) ovvero (è quello che rileva in questa sede) qualora la motivazione «risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione» (Cass., 25 settembre 2018, n. 22598; ipotesi ravvisata anche in caso di «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che rendono incomprensibili le ragioni poste a base della decisione», Cass., 25 giugno 2018, n. 16611).
3.3 Questa Corte ha, inoltre, affermato che « Costituisce ius receptum il principio secondo cui il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (in materia di processo civile ordinario) e dell’omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 (in materia di processo tributario), omette di esporre
concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata » (Cass., 8 settembre 2022, n. 26477, in motivazione).
3.4 Ciò posto, nel caso in esame, la Commissione tributaria regionale ha ritenuto fondata la tesi dell’Ufficio perché supportata da dati ed elementi certi derivanti dalla verifica fiscale di cui al pvc del 7 dicembre 2011 e da quella condotta nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, che aveva effettuato prestazioni di sponsorizzazione nel periodo dall’1 gennaio 2006 all’1 giugno 2011 e ha precisato che l’Ufficio aveva accertato per l’anno 2006 che il costo della sponsorizzazione era stato pari ad euro 162.500,00, mentre per l’anno 2010 era stato pari ad euro 15.000,00, con una differenza ingiustificata pari ad euro 147.500,00; che era certo e non contestato che l’ASD aveva emesso fatture nei confronti della società contribuente e che le fatture, a fronte RAGIONE_SOCIALE medesime prestazioni di sponsorizzazione, come indicate nelle stesse fatture, non riportavano anche i medesimi importi. I giudici di secondo grado, ancora, con specifico riferimento alla RAGIONE_SOCIALE, hanno evidenziato la sproporzione dei contributi forniti dai vari sponsor per le medesime manifestazioni; la genericità dei contratti di supporto alle sponsorizzazioni; la mancata organizzazione e partecipazione degli associati della ASD ai corsi di vela indicati nelle fatture in menzione; il mancato utilizzo dei materiali forniti direttamente dalle società sponsor e gli ingenti prelevamenti per contanti.
3.5 Si tratta di una motivazione che , all’evidenza, non prescinde dalle deduzioni fornite dalla società contribuente sulla logicità, congruità ed economicità dei costi di sponsorizzazione sostenuti e che spiega le
ragioni per cui le deduzioni specificamente formulate in grado di appello, sulla base RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni e dei riscontri verbalizzati dalla Guardia di Finanza, non soddisfacevano l’onere probatorio posto correttamente a capo della società contribuente.
3.6 In ultimo, va osservato che la censura, laddove fa riferimento alla mancata motivazione sulla documentazione prodotta (il contratto di sponsorizzazione dell’1 agosto 2016; le dichiarazioni del legale rappresentante della società contribuente, NOME COGNOME; le dichiarazioni del responsabile della associazione RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, i riscontri compiuti dai militari verbalizzanti presso il porto di Moniga del Garda, dove era ormeggiato il natante a vela di proprietà della associazione RAGIONE_SOCIALE; i rilevamenti fotografici dei loghi della società contribuente) nemmeno si confronta con la nuova formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. e con la previsione della tipologia di vizio contemplata dalla norma (cfr. Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053), dovendosi richiamare, sul punto, la giurisprudenza di questa Corte secondo cui « Il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia RAGIONE_SOCIALE altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento, con la conseguenza che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione RAGIONE_SOCIALE ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa» (Cass., 26 giugno 2018, n. 16812; Cass., 28 settembre 2016, n. 19150).
In conclusione, il ricorso va rigettato e la società ricorrente va condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, sostenute dalla
RAGIONE_SOCIALE controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell’ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis , RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, in data 4 ottobre 2023.