Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12747 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12747 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/05/2024
Oggetto: RAGIONE_SOCIALE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14544/2023 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., COGNOME NOME in proprio, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, domiciliata presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
avverso la sentenza della Corte di giustizia di secondo grado della Lombardia n.5192/25/2022 depositata il 22 dicembre 2022, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 14 marzo 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Corte di giustizia di secondo grado è stato accolto l’ appello proposto dall’ RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Mantova n. 85/1/2021 che ha riunito e accolto i ricorsi introduttivi dell’RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, e da NOME COGNOME in proprio, avverso l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO emesso per IVA relativa al l’anno d’imposta 2014 e l’atto di contestazione n. T9TCO5E00449/2019.
Con tali atti l’ Amministrazione finanziaria ha riqualificato i proventi netti ricevuti dall’RAGIONE_SOCIALE.D., di cui NOME COGNOME è stato legale rappresentante, a titolo di introiti pubblicitari quali corrispettivi per sponsorizzazioni, con conseguente modifica del regime di detraibilità forfettaria ai fini I.V.A. previsto dalla legge n. 398 del 1991, dal 50% previsto per le prestazioni pubblicitarie al 10% stabilito per le sponsorizzazioni.
RAGIONE_SOCIALE, con distinti ricorsi, hanno impugnato i suddetti atti e il giudice di prime cure ha ritenuto fondate le doglianze della contribuente nei processi riuniti. Al contrario, il giudice d’appello ha accertato la legittimità e correttezza dell’operato dell’Amministrazione finanziaria , confermando integralmente le riprese.
Avverso la sentenza d’appello propongono ricorso per cassazione i contribuenti, affidato ad un unico motivo, cui replica l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso i contribuenti – ai fini dell’art.360 primo comma nn.3 e 5 cod. proc. civ. -prospettano la violazione e falsa applicazione dell’articolo 74, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, per aver il giudice compiuto un’erronea qualificazione dei contratti stipulati, attraverso un’erronea distinzione tra pubblicizzazione e sponsorizzazione. Nella medesima censura viene prospettato anche l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio da parte del giudice d’appello, laddove ha ritenuto provata la natura dei contratti contestati come di sponsorizzazione.
Il motivo è inammissibile, per più concorrenti profili.
6.1. In primo luogo, i ricorrenti non tengono conto che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale, ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa (Cass. 28 novembre 2014 n. 25332). Il motivo non è specifico, perché compendia profili di censura tra loro incompatibili, come la violazione di legge e il vizio mo-
tivazionale, in termini tra loro incompatibili e perciò inammissibili.
6.2 In secondo luogo, l’accertamento della volontà RAGIONE_SOCIALE parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha espressamente esaminato i contratti versati in atti (cfr. pp. 2 e 3 della sentenza, a partire da: ‘ Dall’esame dei contratti (…)’ ), interpretando la volontà RAGIONE_SOCIALE parti nel senso di aver posto in essere dei contratti di sponsorizzazione e non di pubblicità, con conseguente trattamento fiscale ai fini IVA.
6.3. Ove il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., intenda censurare tale statuizione (cfr. Cass. Sez. 1 – , Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021) deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione RAGIONE_SOCIALE norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche. Tale adempimento non è stato compiuto dai ricorrenti e la censura non può risolversi nella mera contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, non ammessa nel giudizio di legittimità. 7. Il ricorso è conclusivamente inammissibile. Le spese di lite sono
regolate come da dispositivo e seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, liquidate in Euro 2.400 per compensi, oltre 200 Euro per spese borsuali, Spese generali 15% Iva e Cpa. Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso il 14.3.2024