Sponsorizzare lo sport conviene: la Cassazione e la deducibilità dei costi
Sostenere lo sport dilettantistico non è solo un gesto di valore sociale, ma anche un’opportunità fiscale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale per le imprese: la deducibilità costi sponsorizzazione ASD gode di un regime agevolato molto chiaro. La Corte ha specificato che, entro certi limiti, questi costi sono automaticamente considerati spese di pubblicità, semplificando notevolmente gli oneri probatori per l’azienda e limitando il potere di accertamento del Fisco.
Il caso: un’azienda contro l’Agenzia delle Entrate
La vicenda nasce da un avviso di accertamento notificato a un’azienda. L’Agenzia delle Entrate contestava la deduzione di costi sostenuti per contratti di sponsorizzazione con alcune associazioni sportive dilettantistiche. Secondo il Fisco, l’azienda non aveva dimostrato a sufficienza l’inerenza di quelle spese, ovvero il loro effettivo collegamento con l’attività d’impresa e la loro capacità di generare un ritorno economico. L’amministrazione finanziaria, in pratica, applicava le regole generali sulla deducibilità dei costi, richiedendo prove aggiuntive sulla reale utilità della spesa.
La regola speciale sulla deducibilità costi sponsorizzazione ASD
Il cuore della questione risiede in una norma specifica, l’articolo 90 della legge 289 del 2002. Questa legge stabilisce un’importante agevolazione. I corrispettivi pagati ad associazioni sportive dilettantistiche, fino a un importo massimo di 200.000 euro all’anno, sono considerati per legge spese di pubblicità. Questo crea una ‘presunzione assoluta’. In altre parole, la legge presume che quella spesa sia sempre inerente e congrua, a patto che siano rispettate due condizioni: il beneficiario sia una vera associazione sportiva dilettantistica e realizzi una specifica attività di promozione dell’immagine o dei prodotti dell’azienda sponsor.
L’errore del giudice tributario
Nel corso del giudizio, la Commissione Tributaria Regionale aveva dato parzialmente ragione all’Agenzia delle Entrate. I giudici avevano ritenuto che, nonostante la norma speciale, l’azienda dovesse comunque provare ulteriori requisiti previsti dalle norme generali. Avevano richiesto la prova della ‘certezza dell’esistenza del costo’, della sua ‘oggettiva determinabilità’ e della sua ‘inerenza’ all’attività. In questo modo, avevano di fatto annullato il beneficio della presunzione legale, imponendo all’azienda un onere della prova che la legge speciale voleva invece eliminare.
Le motivazioni della Cassazione: la legge speciale prevale sempre
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’azienda, ribaltando la decisione precedente. I giudici supremi hanno spiegato che la norma sulle sponsorizzazioni sportive è una legge speciale che deroga a quella generale. Pertanto, se i presupposti della legge speciale sono rispettati, la deducibilità costi sponsorizzazione ASD è automatica. Non spetta al contribuente dimostrare la convenienza economica dell’investimento, né al giudice valutare la congruità della spesa. La presunzione è ‘assoluta’ e non ammette prova contraria sulla sua utilità. Il Fisco può contestare la deduzione solo se dimostra che i requisiti base mancano, ad esempio provando che l’associazione non è una vera ASD o che nessuna attività promozionale è stata svolta.
Le conclusioni: vittoria per l’azienda e un principio chiaro per tutti
L’esito finale è la vittoria dell’azienda. La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza e ha rinviato la causa a un altro giudice, che dovrà riesaminare il caso applicando il corretto principio di diritto. Questa decisione rafforza la certezza per le imprese che investono nello sport dilettantistico. La deducibilità costi sponsorizzazione ASD è un diritto garantito dalla legge, a condizione di rispettare le semplici regole previste dalla norma speciale, senza dover affrontare complesse e incerte dimostrazioni sul ritorno economico dell’operazione.
Se la mia azienda sponsorizza una squadra sportiva dilettantistica, posso sempre dedurre il costo?
Sì, se l’associazione è una riconosciuta ASD, il pagamento è finalizzato a promuovere l’immagine o i prodotti dell’azienda e l’importo annuo non supera i 200.000 euro, il costo è presunto per legge come spesa di pubblicità e quindi deducibile.
L’Agenzia delle Entrate può contestare la deduzione se la sponsorizzazione non ha portato nuovi clienti?
No, la legge non richiede al contribuente di dimostrare il ritorno economico dell’investimento. La presunzione di deducibilità è ‘assoluta’, quindi l’efficacia commerciale della sponsorizzazione non è un requisito per poter scaricare il costo.
È obbligatorio avere un contratto scritto per la sponsorizzazione ai fini della deducibilità?
Sebbene un contratto scritto sia sempre consigliabile per chiarezza, la norma sulla deducibilità delle sponsorizzazioni ad ASD non lo prevede come requisito essenziale. L’importante è poter dimostrare l’avvenuto pagamento e lo svolgimento dell’attività promozionale da parte dell’associazione.