Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34531 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34531 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 27/12/2024
Spese sponsorizzazione
ASD-Inerenza- Art. 90 legge 289/2002
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5855/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del l.r.p.t., RAGIONE_SOCIALE NOME, questi anche come erede di COGNOME NOME, COGNOME, COGNOME, rappresentati e difesi dall’avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME in forza di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliati in Roma alla INDIRIZZO
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore; -intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 3965/2021 depositata in data 1/09/2021, non notificata;
udita la relazione tenuta nell’adunanza camerale del 10 dicembre 2024 dal consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello erariale contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto, previa loro riunione, i ricorsi proposti dalla società RAGIONE_SOCIALE e dai soci contro gli avvisi di accertamento relativi rispettivamente a Ires e Irpef anno di imposta 2011 con cui erano recuperati a imposizione i costi sostenuti con Associazioni sportive dilettantistiche.
In particolare i giudici di appello ritenevano tali costi non inerenti in quanto l’erogazione i n favore delle associazioni sportive per prestazioni pubblicitarie prevedeva dei corrispettivi di rilevante ammontare e non rispettosi del sinallagma tra prestazioni e controprestazioni; evidenziavano altresì l ‘ antieconomicità della prestazione poiché la società esercitava la raccolta di rifiuti speciali quasi integralmente nella provincia di Roma risultando quindi limitato il rapporto tra il pubblico cui si rivolgevano le attività promozionali e la clientela della società sponsorizzante.
Contro tale decisione la società e i soci propongono ricorso, affidato a due motivi.
L’Agenzia delle Entrate, cui il ricorso è stato ritualmente notificato, non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 10 dicembre 2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., si deduce violazione degli artt. 108 e 109 t.u.i.r. e dell’art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, censurando la decisione della CTR laddove ha operato una valutazione quantitativa
dell’inerenza, contraria ai principi generali dell’art. 109 t.u.i.r. ed anche alla specifica disciplina prevista dall’art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002 per le spese di sponsorizzazione in favore di Associazioni sportive dilettantistiche.
Col secondo motivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n.5 cod. proc. civ., si deduce vi olazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ. per non aver la CTR valutato la documentazione depositata e volta ad attestare il ritorno commerciale seguito alle predette sponsorizzazioni.
Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo.
Questa Corte ha, più volte, ribadito che «in tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all’art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, sono assistite da una ‘presunzione legale assoluta’ circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale» (Cass. 23/03/2016, n. 5720, ribadita da Cass. 06/04/2017, n. 8981; Cass. 07/06/2017, n. 14232; Cass. 27/07/2021, n. 21452; Cass. 14/02/2023, n. 4612), «senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori» (Cass. 6/04/2017, n. 8981; Cass. 19/01/2018, n. 1420; Cass. 30/05/2018, n. 13508; Cass. 6/05/2020, n. 8540).
Ancora questa Corte ha affermato, pure di recente, che il citato art. 90, comma 8, costituisce norma speciale, destinata a derogare anche al regime generale di deducibilità dei costi previsto dall’art. 109 del t.u.i.r., trattandosi di disposizione che detta peculiari condizioni di deducibilità delle spese di pubblicità che rispondono alle specifiche esigenze del settore di riferimento, ossia delle compagini sportive
dilettantistiche; la norma intende perseguire finalità diverse che, con tutta evidenza, possono essere rintracciate nella voluntas legis di approntare un regime agevolativo per quei soggetti che decidono di investire nello sport amatoriale e di favorire – tramite la leva fiscale la diffusione di questo genere di attività giudicate socialmente utili e degne di protezione, stante anche la rilevanza costituzionale dello sport (cfr. Cass. 27/07/2021, n. 21452, in motivazione).
Il legislatore ha, dunque, stabilito una presunzione assoluta di deducibilità del costo, rendendo non sindacabile la scelta dell’imprenditore di promuovere il nome, il marchio o l’immagine attraverso iniziative pubblicitarie nel settore sportivo dilettantistico; non si può, quindi, negare lo scomputo dei costi di sponsorizzazione sulla base di una asserita assenza di una diretta aspettativa di ritorno commerciale, atteso che una tale soluzione non si porrebbe neppure in linea con la stessa nozione di inerenza, come delineatasi nel tempo, che è di natura qualitativa e non quantitativa (Cass. 20/12/2018, n. 33030; Cass. 16/12/2019, n. 33120; Cass. 4/03/2020, n. 6017) e non è, dunque, più basata sulla necessaria riconducibilità dell’onere alla percezione di ricavi da parte dell’impresa che sostiene il costo (il che vizia anche l’affermazione della CTR volta a valutare l’inerenza esclusivamente sotto il profilo della congruità del costo); neppure è consentita la contestazione della incongruità o dell’antieconomicità del costo (Cass. 10/02/2023, n. 4274; Cass. 16/07/2020, n. 15179), dal momento che nel campo delle sponsorizzazioni è improponibile, se non impossibile, individuare l’ammontare «congruo» di una sponsorizzazione, poiché queste spese, di solito, sono sostenute nella prospettiva di aumentare i ricavi, senza la garanzia che tale obiettivo possa essere davvero conseguito (cfr. Cass. 27/07/2021, n. 21452, citata).
In conclusione, dunque, il peculiare regime approntato dall’art. 90, comma 8, citato, come evidenziato dalle recenti pronunce di questa Corte, in forza della sua natura agevolativa, fissa una presunzione assoluta di inerenza e congruità delle sponsorizzazioni rese a favore di associazioni sportive dilettantistiche laddove risultino soddisfatti i requisiti sopra indicati, ossia che i corrispettivi erogati siano destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante e sia riscontrata, a fronte dell’erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima (Cass. 19/01/2018, n. 1420; Cass. 6/05/2019, n. 11797; Cass. 15/01/2020, n. 8540; di recente ancora Cass. 7/02/2024, n. 3470), e consente, di conseguenza, di ritenere integralmente deducibili tali spese dal soggetto sponsor.
Ha quindi errato la CTR nel valutare l’antieconomicità delle stesse e la mancanza di un sinallagma tra le prestazioni ricevute dall’ associazione e quelle da essa rese.
Il primo motivo del ricorso deve quindi essere accolto, con assorbimento del secondo; la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui è demandato di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 10 dicembre 2024.