Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4268 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4268 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22204/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE – Riscossione
-intimata- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria Ii Grado di Lazio n. 2654/2023 depositata il 05/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 51/2020 la CTP di Roma respingeva il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso il sollecito di pagamento n. 09720189087816681000 relativo a tredici cartelle esattoriali presupposte relative a varie sanzioni amministrative, tributi e imposte, con riferimento
specificamente a cartelle presupposte e, in particolare,: la n. 09720110077480474000 di € 615,81, la n. 09720160109818610000 di € 221,76 nonché la n. 09720170062573171000 di € 187,39, condannano la predetta al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Con sentenza n. 2654/2023 la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio accoglieva l’appello riguardante esclusivamente la parte del sollecito di pagamento riferibile alla cartella n. NUMERO_CARTA per € 615,81, con condanna della p arte appellata al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
La contribuente ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della suddetta sentenza.
RAGIONE_SOCIALE -Riscossione è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 4 c.p.c., nullità della sentenza impugnata nella parte in cui era stata completamente omessa la pronuncia in merito all’annullamento e/o alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite del primo grado di giudizio, nonostante l’esplicita richiesta formulata in tal senso
Osserva che la sentenza di secondo grado aveva omesso qualsiasi pronuncia in merito all’espressa richiesta di annullamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite del primo grado di giudizio, con conseguente richiesta di liquidazione RAGIONE_SOCIALE stesse in favore della parte contribuente (nello specifico al procuratore antistatario della stessa), stante la fondatezza, quantomeno parziale, del ricorso o, comunque, in subordine con compensazione RAGIONE_SOCIALE stesse in considerazione di una reciproca soccombenza e ciò, anche, per l’eccessività nella quantificazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite liquidate in primo grado sia rispetto al valore della causa, sia rispetto al ridotto grado di complessità della controversia.
Il motivo è fondato.
2.1. Invero è principio pacifico quello per cui il giudice d’appello deve procedere, anche d’ufficio, ad un nuovo regolamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali quale conseguenza della pronuncia adottata, in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all’esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la pronuncia sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di uno specifico motivo d’impugnazione (vedi, ex multis, Cass. 33412/2024).
2.2. Ne discende la erroneità della decisione impugnata in quanto il giudice di secondo grado pur avendo accolto (sia pure in parte) l’appello nulla ha statuito sulle spese del primo grado di giudizio poste interamente a carico della contribuente, risultata interamente soccombente.
In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lazio che, in diversa composizione, provvederà a riesaminare il regime RAGIONE_SOCIALE spese RAGIONE_SOCIALE fasi di merito, disponendo anche per le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lazio, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
Il Presidente
(NOME COGNOME)