Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34697 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34697 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25881/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO, presso presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE -RISCOSSIONE
-intimato-
Avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO n. 4051/2021 depositata il 14/09/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/11/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che:
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 4051/2021 depositata in data 14/09/2021 ha accolto l’appello proposto dal contribuente contro la sentenza n. 11697/2019 con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Roma aveva dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente in conseguenza della mancata instaurazione del contraddittorio disposto nei confronti dell’ente impositore, condannando la parte appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio liquidate in Euro 500,00.
Il sig. NOME COGNOME ha proposto ricorso in cassazione con un motivo.
La parte intimata non si è costituita.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione del d.m. 05/04/ 2014, n. 55 così come modificato dal d.m. 08/03/2018, n. 37 e delle tabelle 1 e 2 dei parametri ad esso allegate, art. 15 d.lgs. 31/12/1992, n. 546 in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
1.1. In particolare, l’art. 4 d.m. n. 55 del 2014 (come modificato dal d.m. n. 37 del 2018) prevede che la liquidazione avviene per fasi, mentre la sentenza impugnata ha fatto una liquidazione omnicomprensiva per entrambi i gradi di giudizio, per di più in violazione dei minimi tariffari.
Il ricorso è fondato. In via preliminare occorre rilevare che nella stessa sentenza impugnata le pretese tributarie sono individuate nell’importo di Euro 22.900,92 e la liquidazione delle spese di lite è pari a Euro 500,00 per entrambi i gradi di giudizio.
2.1. Tale modalità di liquidazione del compenso contrasta con l’art. 4 d.m. n. 55 del 2014 (nella versione applicabile ratione temporis, risultante dalle modifiche del d.m. n. 37 del 2018), che al comma 5 prevede la liquidazione per fasi e al comma 1 stabilisce che: « Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all’80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. Per la fase istruttoria l’aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento. ».
Questa Corte ha, infatti, precisato che: « Ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all’avvocato nel rapporto col proprio cliente (ove ne sia mancata la determinazione consensuale), così come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente o del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, dopo le modifiche degli artt. 4, comma 1 e 12, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, apportate dal d.m. n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate.» (Cass., 19/04/2023, n. 10438).
Nella specie, la liquidazione delle spese di lite è ampiamente al di sotto del limite previsto dall’art. 4 d.m. n. 55 del 2014.
In accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza va cassata limitatamente al capo contenente la liquidazione delle spese processuali, la cui determinazione, non essendo necessari ulteriori
accertamenti di fatto, va operata, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., nei seguenti importi:
giudizio davanti alla commissione tributaria provinciale (valore di causa Euro 22.900,92):
Euro 945 per la fase di studio
Euro 540 per la fase introduttiva
Euro 470 per la trattazione
Per un totale di Euro 1955,00 oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.a.
per il giudizio davanti alla commissione tributaria regionale (valore di causa Euro 22.900,92):
Euro 1.080 per la fase di studio
Euro 605 per la fase introduttiva
Euro 740 per la trattazione
per un totale di Euro 2.425,00, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.a.
Per il presente giudizio di cassazione le spese di lite seguono il principio di soccombenza e devono essere liquidate in Euro 240 per la fase di studio ed Euro 270,00 per la fase introduttiva, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.a., con distrazione in favore del procuratore antistatario, così come richiesto nelle conclusioni del ricorso in cassazione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata limitatamente alla parte concernente la liquidazione delle spese dei primi due gradi di giudizio e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., dispone che tali spese siano così liquidate:
-Euro 1.955, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.a. per il giudizio davanti alla commissione tributaria provinciale;
-Euro 2.425, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.a. per il giudizio davanti alla commissione tributaria regionale; condanna la parte intimata al pagamento del presente giudizio, liquidate in in Euro 510,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario AVV_NOTAIO. Così deciso in Roma, il 07/11/2024.