Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9880 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9880 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: LIBERATI NOME
Data pubblicazione: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27849/2021 R.G. proposto da :
COGNOME rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
-intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sede di ROMA n. 1833/2021 depositata il 08/04/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato presso la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, la ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA
Nella contumacia dell’Agente della Riscossione, la CTR ha definito la causa con sentenza n. 12627/2018 depositata in data 19/06/2018, accogliendo il ricorso e liquidando le spese in euro €300,00 a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
La sentenza di primo grado è stata impugnata presso la Commissione Tributaria Regionale per il Lazio, per la riforma della sentenza nel solo capo relativo alle spese, per aver la commissione tributaria provinciale liquidato le spese al di sotto dei minimi tariffari di cui al DM 55/2014.
L’Agente della riscossione anche in questo giudizio è rimasto contumace, e la CTR, con sentenza n. 1833/2021, depositata in data 0 8 aprile 2021, ha accolto l’appello, nulla disponendo per le spese di gravame.
Avverso la suddetta sentenza di gravame, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.
L’intimato non ha depositato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, la contribuente, odierna ricorrente, ha eccepito la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del d.lgs n.546/92 commi 1 e 2 e dell’art, 111 Cost. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.: l’art. 15 del d.lgs 546/92 prevede che la parte soccombente sia condannata a rimborsare le spese del giudizio, e che la compensazione possa avvenire solo in caso di soccombenza reciproca o per gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate, mentre la mancata costituzione in giudizio della parte appellata non può giustificare la mancata regolamentazione delle spese, che di fatto equivale a una compensazione non motivata.
Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha già chiarito che nel processo tributario, la compensazione delle spese processuali, ex art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. f, del d.lgs. n. 156 del 2015, è consentita esplicitando nella motivazione le gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono, che non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass. 08/04/2024, n. 9312 (Rv. 670803 – 01)).
Nel caso di specie la mancata difesa in sede di appello non ha tenuto esente il ricorrente dalle spese di lite, il quale ha dovuto affrontare il giudizio per rimediare all’errore riconosciuto come tale proprio dal giudice del gravame – della corte di prime cure, che aveva liquidato erroneamente le spese.
Deve quindi riconoscersi che il ricorrente avesse diritto anche al riconoscimento delle spese di lite per il giudizio di secondo grado, in quanto incolpevole rispetto alla necessità di procedere all’impugnazione per rimediare all’errore.
In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, il 11/04/2025.