Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20716 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20716 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25539 -2023 R.G. proposto da:
COMUNE DI COGNOME, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati COGNOME e NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al ricorso;
-ricorrente-
contro
COGNOME rappresentato e difeso da ll’Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al controricorso;
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 2969/2023 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO di COSENZA, depositata l’8 /6/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/3/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Comune di Montegiordano propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza, in sede di rinvio da Cass. n. 21876/2020, aveva parzialmente accolto il ricorso di NOME COGNOME in ottemperanza della sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza n. 538/05/2012, compensando le spese di lite.
NOME COGNOME resiste con controricorso.
Il Comune ha da ultimo depositato memoria difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. P reliminarmente, va disattesa l’istanza di trattazione in pubblica udienza avanzata dal contribuente, atteso che, in adesione all’indirizzo espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, il collegio giudicante ben può escludere, nell’esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (Cass., Sez. Un. n. 14437 del 2018), e non vertendosi in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Cass., Sez. Un., n. 8093 del 2020).
1.2. Va inoltre disattesa l’eccezione, sollevata dal controricorrente, di inammissibilità del ricorso in conseguenza del rilascio della procura speciale da parte del Comune in data anteriore alla redazione dell’atto cui accede e della mancanza, nella suddetta procura, di riferimenti da cui desumere che sia stata conferita per l’impugnazione della sentenza oggetto del presente giudizio.
1.3. In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 365 e 83, comma 3, c.p.c., non richiede, tuttavia, la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto a cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta,
materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso. (cfr. Cass. SU n. 2075 del 2024).
1.4. Il requisito della specialità della procura, richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 365 c.p.c., è integrato, inoltre, indipendentemente dal suo contenuto, dalla congiunzione (cd. «collocazione topografica») realizzata dall’Avvocato, ex art. 83, comma 3, c.p.c., tra la procura rilasciata su foglio separato con firma autenticata e l’atto cui si riferisce, e quindi anche se la procura non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in maniera evidente, la non riferibilità all’attività professionale tipica del giudizio di legittimità, ed il suo conferimento non sia antecedente alla pubblicazione di detto provvedimento o successivo alla notificazione del ricorso (cfr. Cass. n. 8334 del 2024; Cass. SU n. 2077 del 2024).
1.5. La procura alle liti rilasciata dal Comune, in data successiva alla sentenza impugnata, su supporto cartaceo con sottoscrizione autografa autenticata dal difensore e, quindi, depositata in modalità telematica (oltre che in tale modalità notificata) unitamente al ricorso per cassazione è, dunque, anche in mancanza di specifici riferimenti alla sentenza impugnata, una valida procura speciale apposta in calce al ricorso stesso, ai sensi dell’art. 83, terzo comma, c.p.c.
1.6. Da ultimo, è anche infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal controricorrente con riguardo all’art.3bis , comma 3, della legge n. 53 del 1994 nella parte in cui prevede che «la notifica si perfeziona …. per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’art.6, comma 2, del decreto Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 … » senza richiedere l’effettiva conoscenza della PEC da parte del destinatario.
1.7. La Consulta, invero, ha ritenuto che il sistema di notifica a mezzo PEC consenta di giungere ad una conoscibilità effettiva dell’atto da notificare, in modo sostanzialmente equipollente a quella conseguibile con
i meccanismi ordinari (ufficiale giudiziario e agente postale) (cfr. Corte Cost. n. 146 del 2016).
2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4), c.p.c., «violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 15 co. II D.Lgs. 546/1992, nonché degli artt. 91 e 92 co. I c.p.c. … » per avere la Corte di giustizia tributaria di primo grado erroneamente compensato le spese di lite di legittimità ritenendo che l’accoglimento di soli alcuni dei motivi del gravame avverso la sentenza emessa nel giudizio di ottemperanza, possa essere considerata quale «soccombenza reciproca».
2.2. Con il secondo motivo il Comune denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. «violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 15 co. II D.Lgs. 546/1992, nonché degli artt. 91 e 92 co. I c.p.c.» per erronea compensazione delle spese di lite del giudizio di riassunzione sul rilievo che l’avvenuta compensazione delle spese di lite del procedimento di legittimità, integrerebbe una soccombenza reciproca rispetto alle domande formulate con il ricorso in riassunzione.
2.3. Le doglianze, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, vanno disattese.
2.4. Costituisce principio consolidato, reiteratamente affermato da questa Corte che, in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all’esito finale della lite.
2.5. Ne consegue che il Giudice, nel regolare le spese di lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione e, tuttavia, complessivamente soccombente, al rimborso delle stesse in favore della controparte (cfr. Cass. n. 20289 del 2015).
2.6. Nel caso di specie, il ricorrente contesta, al contrario, la disposta compensazione delle spese frazionando, a seconda dell’esito, le varie fasi del giudizio, senza riferirsi unicamente all’esito finale della lite, non assumendo infatti rilievo che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole, trovando tale principio applicazione anche nel caso in cui il giudizio venga definito in sede di rinvio a seguito di cassazione pronunciata su ricorso della parte che, infine, rimane soccombente (cfr. Cass. n. 6369 del 2013; Cass. n. 406 del 2008; Cass. n. 15787 del 2000).
Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto, assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore del controricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del controricorrente, che liquida, e distrae in favore del difensore antistatario, in Euro 500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti.
Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da