Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9884 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9884 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/04/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso nr. 6895-2022 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’A vvocato NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
-controricorrente-
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro tempore
-intimata- avverso la sentenza n. 7241/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 12/8/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del l’11 /4/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
RILEVATO CHE
NOME COGNOME propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva riformato, limitatamente alla statuizione relativa alla compensazione delle spese del giudizio, la sentenza n. di e cartelle esattoriali, emesse da
annullamento del l’estratto di ruolo e sottes Agenzia delle entrate riscossione in favore dell’Agenzia delle entrate ;
Agenzia delle entrate resiste con controricorso, Agenzia delle entrate riscossione è rimasta intimata;
il ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva
CONSIDERATO CHE
1.1. con unico motivo parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 15 dlgs 546/ 1992 e degli artt. 91, 92, 112, 132, comma 2, n. 4 c.p.c. per avere i Giudici d’appello erroneamente disposto la compensazione delle spese di lite;
1.2. nell’odierna fattispecie si versa in ipotesi in cui la sentenza di accoglimento dell’opposizione ad una cartella di pagamento, invalidamente notificata e conosciuta dall’opponente solo attraverso un estratto di ruolo, è stata impugnata soltanto per la statuizione sulle spese;
1.3. si pone dunque la questione circa l’applicabilità dello ius superveniens di cui all’art. 12, comma 4bis , del d.P.R. n. 602 del 1973 -in forza del quale l’azione e l’impugnazione sarebbero state inammissibili -laddove le parti abbiano prestato acquiescenza alla
decisione sul merito delle pretese creditorie e la controversia prosegua soltanto per le spese;
1.4. questa Sezione, con ordinanze interlocutorie nn. 6270 e 6275 del 2025, in relazione alla medesima questione, ha già disposto il rinvio a nuovo ruolo ponendo in rilievo che, con ordinanza interlocutoria n. 17925 del 2024, è stata rimessa alle S.U. la questione relativa alla sussistenza del giudicato interno in relazione al mancato esame di questione pregiudiziale di rito non rilevata nel precedente grado di giudizio nonché in merito alla sua rilevabilità d’ufficio nel successivo grado di giudizio;
1.5. il Collegio reputa, dunque, parimenti opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da