Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25567 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25567 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6924/2017 R.G. proposto da COGNOME (domicilio digitale: EMAIL)
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO -ricorrente principale/controricorrente al ricorso incidentale- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello AVV_NOTAIO, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-controricorrente/ricorrente in via incidentaleavverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA n. 7931/29/16 depositata il 15 settembre 2016
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’11 settembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE notificava a NOME COGNOME un avviso di accertamento relativo all’anno 2009 con il quale riprendeva a tassazione ai fini dell’IRPEF, riconducendole alla categoria dei redditi diversi ex art. 67, comma
1, lettera d), del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), vincite al gioco del poker dallo stesso conseguite nella Repubblica Ceca e in Spagna e non dichiarate al fisco italiano.
Il NOME impugnava il predetto avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, la quale respingeva il suo ricorso.
La decisione veniva, però, successivamente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, che con sentenza n. 7931/29/16 del 15 settembre 2016, in accoglimento dell’appello del contribuente, annullava l’atto impositivo, compensando interamente fra le parti le spese processuali.
A fondamento della decisione assunta, per quanto qui ancora interessa, il collegio regionale osservava che: l’interpretazione dell’art. 67, comma 1, lettera d), del TUIR offerta dall’Amministrazione Finanziaria «viola (va) i princìpi di uguaglianza e di non discriminazione dei cittadini comunitari» , in quanto, «secondo l’art. 56 del T.F.U.E. …, uno AVV_NOTAIO membro non può considerare le vincite provenienti da giochi d’azzardo organizzati in altri Stati dell’Unione come reddito assoggettabile ad imposta sul reddito, mentre non sono imponibili le vincite da giochi di azzardo organizzati nello AVV_NOTAIO membro, come accade in Italia» ; – la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, «in suoi precedenti giurisprudenziali, … aveva già sostenuto che uno AVV_NOTAIO membro non può riservare al vincitore di un gioco d’azzardo lecitamente organizzato in un altro AVV_NOTAIO membro un trattamento meno favorevole di quello di cui beneficia un vincitore che ha partecipato a un gioco organizzato nel primo AVV_NOTAIO» ; – conseguentemente, «la tassazione, nei confronti di cittadini residenti, proporzionale e progressiva, RAGIONE_SOCIALE vincite in case da gioco autorizzate in altri Stati membri costituisce per i cittadini italiani restrizione implicante ostacolo dettato unicamente dallo scopo di incrementare la pretesa fiscale» ; -la tesi sostenuta dall’RAGIONE_SOCIALE confliggeva,
inoltre, con quanto previsto dalle Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni concluse dall’Italia con la Repubblica Ceca e la Spagna, atteso che le vincite conseguite dal COGNOME erano già state tassate all’estero; -«la prova che il contribuente avrebbe dovuto dare della avvenuta tassazione alla fonte operata negli Stati membri della Repubblica Ceca e della Spagna … e (ra) data dalla (stessa) previsione RAGIONE_SOCIALE richiamate Convenzioni» ; – peraltro, in questo settore «nessuna certificazione contabile RAGIONE_SOCIALE vincite viene rilasciata, in quanto la ritenuta, con il criterio della tassazione ‘source’, viene operata sul monte RAGIONE_SOCIALE giocate nette, e non sulle singole vincite» ; -appariva equo disporre l’integrale compensazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali, «vuoi perché la disapplicazione della norma interna, in quanto in contrasto con quella comunitaria, è rimessa alla valutazione del giudice, vuoi per la peculiarità della controversia» .
Avverso questa sentenza il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, entrambi volti a contestare la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese di causa adottata dal giudice a quo . L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso contenente anche ricorso incidentale affidato a un unico motivo, al quale il COGNOME ha a sua volta replicato mediante la notifica di apposito l’inammissibilità
contro
ricorso, eccependo in via pregiudiziale dell’avverso gravame.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
(A)Illustrazione dei mezzi di impugnazione
A1)Ricorso principale
Con il primo motivo del ricorso principale, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è denunciata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..
1.1 Si censura l’impugnata sentenza per aver illegittimamente
statuito l’integrale compensazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali fra le parti, sebbene nella concreta fattispecie non fosse configurabile una situazione di soccombenza reciproca, né ricorresse l’ipotesi dell’assoluta novità della questione trattata o del sopravvenuto mutamento della giurisprudenza rispetto alla questione dirimente, che già era stata risolta dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea molto tempo prima dell’introduzione della presente controversia.
Con il secondo motivo si lamenta l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che hanno formato oggetto di discussione fra le parti, a norma dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., nonché la violazione dell’art. 112 c.p.c..
2.1 Viene rimproverato alla CTR di non aver tenuto conto RAGIONE_SOCIALE argomentazioni svolte in corso di causa dal COGNOME .
2.2 In particolare, il contribuente aveva posto , consistito in , nonché sulla necessità di , avendo esso provocato l’instaurazione del contenzioso con la propria condotta antigiuridica.
A2)Ricorso incidentale
Con l’unico motivo di ricorso incidentale, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è prospettata la violazione dell’art. 30 del D.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 67, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) e dell’art. 2697 c.c..
3.1 In proposito, si deduce quanto segue: – in tema di imposte dirette, la disciplina RAGIONE_SOCIALE vincite al gioco è contenuta nell’art. 67, comma 1, lettera d), del TUIR, il quale riconduce alla categoria dei redditi diversi, fra gli altri, «i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte»; in base all’art. 69, comma 1, del medesimo testo
unico, i premi e le vincite in questione «costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione»; l’art. 30 del D.P.R. n. 600 del 1973 dispone che tali premi e vincite, ove «corrisposti dallo AVV_NOTAIO, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nel primo comma dell’articolo 23, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa», e che, nell’ipotesi in cui la loro erogazione sia effettuata da case da gioco autorizzate, non è applicata alcuna ritenuta, giacchè questa si intende compresa nell’imposta sugli intrattenimenti, assolta direttamente dalle stesse case; a mente dell’art. 3, comma 3, lettera a), del TUIR, sono esclusi dalla base imponibile «i redditi… soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva», con la conseguenza che i percettori di premi e vincite corrisposti da case da gioco situate in Italia sono esonerati dall’obbligo di indicarli nella dichiarazione dei redditi; – diversamente, i premi e le vincite erogati all’estero da soggetti non rivestenti la qualifica di sostituti d’imposta non sono assoggettati alla ritenuta alla fonte o all’imposta sostitutiva di cui alla normativa interna surrichiamata e devono, pertanto, essere indicati dal contribuente nella dichiarazione fiscale, concorrendo alla formazione del reddito imponibile; – nel caso di specie, non risulta dimostrato che le vincite riprese a tassazione dall’Ufficio, conseguite dal COGNOME mediante la partecipazione a giochi d’azzardo organizzati all’estero, fossero state erogate da strutture autorizzate operanti in qualità di sostituti d’imposta.
(B)Esame dei motivi
B1)Ricorso incidentale
Nell’ordine logico -giuridico si appalesa prioritario lo scrutinio del ricorso incidentale.
4.1 Al riguardo, vanno anzitutto disattese le eccezioni sollevate dal controricorrente COGNOME COGNOME ordine alla ritualità della notificazione del
ricorso predetto.
4.2 Essa, infatti, è stata regolarmente eseguita con modalità telematica, ai sensi dell’art. 3 -bis della L. n. 53 del 1994, le cui disposizioni sono espressamente richiamate dall’art. 55, comma 1, della L. n. 69 del 2009, disciplinante la notificazione a cura dell’Avvocatura dello AVV_NOTAIO.
4.3 Risulta, inoltre, allegata l’attestazione di conformità RAGIONE_SOCIALE copie dell’atto e della relata di notifica estratte su supporto analogico, in calce alla quale è apposta la sottoscrizione dell’AVV_NOTAIO dello AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, giusta quanto stabilito dal comma 2 dello stesso art. 3bis .
4.4 Occorre, poi, tener presente che la notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso per cassazione avverso le sentenze tributarie è valida anche se eseguita prima dell’entrata in vigore del processo tributario telematico, trovando applicazione nel relativo giudizio di legittimità, in virtù del rinvio operato dall’ art. 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, le norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili, salvo il disposto del summenzionato art. 3bis della L. n. 53 del 1994, il quale consente agli avvocati di notificare atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale con modalità telematica (cfr. Cass. n. 33707/2023).
Fatta tale premessa, deve però rilevarsi che l’unico motivo di ricorso è inammissibile.
5.1 La decisione assunta dalla RAGIONE_SOCIALE campana si fonda sul presupposto che le vincite al poker conseguite all’estero dal COGNOME nell’anno 2009 fossero state tassate alla fonte.
5.2 Tanto si ricava dal passaggio motivazionale in cui il collegio di secondo grado ha sottolineato che «la sentenza impugnata, nel condividere la tesi dell’RAGIONE_SOCIALE, si e (ra) pronunciata … in violazione dell’art. 22 della Convenzione tra Italia e Repubblica Ceca e dell’art. 21 della Convenzione tra Italia e Spagna, che prevedono il divieto della doppia imposizione e della discriminazione» , soggiungendo
che «la prova che il contribuente avrebbe dovuto dare della avvenuta tassazione alla fonte operata negli Stati membri della Repubblica Ceca e della Spagna… e (ra) data dalla (stessa) previsione RAGIONE_SOCIALE richiamate Convenzioni» e che per questa tipologia di redditi «nessuna certificazione contabile RAGIONE_SOCIALE vincite viene rilasciata, in quanto la ritenuta, con il criterio della tassazione ‘source’, viene operata sul monte RAGIONE_SOCIALE giocate nette, e non sulle singole vincite» .
5.3 Non v’è dubbio, infatti, che le surriportate argomentazioni e la conseguente soluzione finale di merito accolta in sentenza implichino l’accertamento della già avvenuta imposizione all’estero RAGIONE_SOCIALE vincite di cui si discute.
5.4 Ciò posto, lungi dall’evidenziare eventuali errori commessi dalla Commissione regionale nell’interpretazione RAGIONE_SOCIALE norme evocate in rubrica, la ricorrente contesta, in realtà, la ricostruzione in fatto della vicenda operata dal giudice a quo , mirando sostanzialmente a sollecitare questa Corte a un non consentito riesame RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali (cfr. Cass. n. 6996/2024, Cass. n. 4247/2023, Cass. n. 17702/2022).
5.5 Di qui l’inammissibilità del gravame.
B2)Ricorso principale
Può a questo punto passarsi alla disamina del ricorso principale.
6.1 Il primo motivo è fondato e il suo accoglimento assorbe la seconda censura.
6.2 Ai sensi dell’art. 15, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, nel testo vigente a sèguito RAGIONE_SOCIALE modifiche introdotte dall’art. 9, comma 1, lettera f), del D. Lgs. n. 156 del 2015, da ritenersi applicabile «ratione temporis» alla presente controversia (cfr. Cass. n. 7489/2020), le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla Commissione Tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.
6.3 In argomento questa Corte ha chiarito che fra le «gravi ed eccezionali ragioni» di cui alla citata disposizione normativa può rientrare l’ipotesi del mutamento giurisprudenziale su una questione dirimente, contemplata dall’art. 92, comma 2, c.p.c. nella formulazione successiva alla novella apportata dal D.L. n. 132 del 2014, convertito in L. n. 162 del 2014 (cfr. Cass. n. 41360/2021).
6.4 È stato, inoltre, precisato che le anzidette ragioni non devono risultare illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge denunciabile in cassazione (cfr. Cass. n. 9312/2024, Cass. n. 3220/2023, Cass. n. 20487/2019), né possono essere espresse con una formula generica, poiché ciò renderebbe impossibile il necessario controllo di legittimità (cfr. Cass. n. 4830/2024, Cass. n. 3220/2023, Cass. n. 2963/2022, Cass. n. 27186/2020).
6.5 Ciò posto, nel caso in esame i giudici di seconde cure hanno compensato interamente le spese di lite «vuoi perché la disapplicazione della norma interna, in quanto in contrasto con quella comunitaria, è rimessa alla valutazione del giudice, vuoi per la peculiarità della controversia» .
6.6 Ora, esclusa in radice la configurabilità di una situazione di soccombenza reciproca, essendo stato pienamente accolto dalla CTR l’originario ricorso della parte privata, resta da verificare se la contestata pronuncia trovi giustificazione in gravi ed eccezionali ragioni espressamente indicate in sentenza.
6.7 La verifica si risolve con esito negativo.
6.8 Invero, la prima ragione addotta, oltre a risultare oscura e di non agevole comprensione, si appalesa illogica ed erronea, non riuscendosi ad intendere quale incidenza possa mai avere sul governo RAGIONE_SOCIALE spese di causa la circostanza che «la disapplicazione della norma interna… in contrasto con quella comunitaria» sarebbe «rimessa alla valutazione del giudice» .
6.9 La seconda, invece, si sostanzia in una formula generica e criptica ( «peculiarità della controversia» ), che risulta inidonea ad esprimere eventuali profili di eccezionalità e gravità e non dà contezza dei motivi per i quali la valutazione della concreta fattispecie presentasse elementi di difficoltà e complessità, sotto il profilo della ricostruzione della vicenda o dell’interpretazione della disciplina normativa di riferimento, tali da giustificare la deroga al fondamentale criterio della soccombenza (cfr. Cass. n. 26956/2019, Cass. n. 22310/2017, Cass. n. 14411/2016, Cass. n. 11217/2016, Cass. n. 14563/2008).
6.10 Sussiste, pertanto, la dedotta violazione di legge.
(C)Statuizioni conclusive
Tirando le fila del discorso fin qui condotto, va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, mentre deve essere accolto il primo motivo del ricorso principale, restando assorbito il secondo.
7.1 Va, conseguentemente, disposta, ai sensi dell’art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c., la cassazione dell’impugnata sentenza, nei limiti innanzi precisati, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, la quale provvederà a una nuova regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese dei due gradi di merito uniformandosi ai princìpi di diritto sopra enunciati.
7.2 Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità, a norma dell’art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c..
Non si fa luogo all’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n 115 del 2002 (Testo unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia) nei confronti della ricorrente incidentale, in quanto:
-a norma dell’art. 158, comma 1, del citato decreto, «n el processo in cui è parte l’amministrazione pubblica, sono prenotati a debito, se a carico dell’amministrazione: a)il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario (…)»;
– ai sensi dell ‘art. 12, comma 5, del D.L. n. 16 del 2012, convertito in L. n. 44 del 2012, nel testo, applicabile «ratione temporis» , vigente anteriormente alle modifiche apportate dal D.L. n. 34 del 2023, convertito in L. n. 56 del 2023, «le disposizioni di cui all’articolo 158 del testo unico RAGIONE_SOCIALE disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si applicano alle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE dogane, del territorio e del demanio».
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso incidentale e accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata, in relazione alle censure accolte, e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione