Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9860 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9860 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso nr. 2556-2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale in allegato al controricorso
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 9359/2022 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SICILIA, depositata il 4/11/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del l’11 /4/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia aveva parzialmente accolto l’appello di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n.
compensando per 1/3 le spese di lite dei due gradi di giudizio.
La società contribuente resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con unico motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 15, d.lgs. n. 546/1992 per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado erroneamente disposto la condanna dell’odierna ricorrente al pagamento dei 2/3 delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio, compensando solo per 1/3 la rimanente parte, sebbene fosse stata statuita la «parziale conferma dei recuperi … pari ad € 116.576,00 di costi ritenuti indeducibili, a fronte di un totale di recuperi pari ad € 353.469,00 ».
1.2. La censura va disattesa.
1.3. Secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso, infatti, nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse, e, con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di
lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (cfr. Cass. n. 19613 del 2017; Cass. n. 8421 del 2017; Cass. n. 13229 del 2011).
Sulla scorta di quanto sin qui illustrato il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in misura pari ad euro 2.410,00 per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da