Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22022 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22022 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17430/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro
CO.B.RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in MESSINA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
Avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA n. 8624/2022 depositata il 13/10/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale della Sicilia, con la sentenza n. 8624/2022 depositata in data 13/10/2022, ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 4344/9/18, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Messina, aveva accolto parzialmente il ricorso proposto contro l’avviso di accertamento con il quale era stata contestata l’indebita deduzione dei costi in relazione all’anno d’imposta 2010.
La CTR ha ritenuto che l’Agenzia delle Entrate , nell’appello, si fosse riportata esclusivamente a quanto esposto nel PVC, senza tener conto delle ragioni specificamente indicate e degli atti e della documentazione prodotta, anche in udienza, dalla contribuente e valorizzata dal giudice di primo grado.
Rileva, quindi, che:
-per il costo di € 13.419,00 la fattura numero 5/bis del 30/04/2010 – compilata in conformità alla relativa normativa contiene riferimento al sottostante contratto di nolo a freddo pure allegato in copia;
-per il costo di € 12.500,00 la fattura n. 424 del 20/07/2010 risulta oggetto di storno con nota di credito n.101 del 31/03/2011;
-per l’importo di € 81.454,00 relativo a cessione di carburanti a ‘ignoti clienti presso ignoti cantieri’ è documentato lo svolgimento nel Comune di Fondachelli Fantina dell’esecuzione di opere relative a un parco eolico (come da aerofotogrammetria), il contratto di affitto di un fondo,
l’acquisto di cisterne e serbatoi mobili per il carburante, attesa la difficoltà di accesso ai luoghi con mezzi pesanti;
-per l’importo di € 3.000,00, la relativa regolare fattura e stralcio registro fatture IVA in cui è registrata la stessa; appare, poi, corretta l’applicazione del c.d. ‘reverse charge’ atteso che le prestazioni risultano rese dalla società in qualità di subappaltatore, come da contratto stipulato con la RAGIONE_SOCIALE (mentre il contratto di appalto era intervenuto tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE), considerato che soltanto in data 31/10/2011 la RAGIONE_SOCIALE avrebbe stipulato con la RAGIONE_SOCIALE un contratto di appalto, prodotto in atti.
Tale documentazione verificata e analizzata dal giudice di primo grado e non contestata in alcun modo dall’amministrazione finanziaria, ad avviso della CTR assume valore dirimente ed evidenzia l’illegittimità dell’avviso di accertamento.
Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione con quattro motivi.
La società contribuente si è costituita con controricorso.
…
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la « Violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 111, comma 6, Cost., art. 132, comma 2 n. 4, c.p.c., art. 118 disp. attuazione c.p.c. nonché artt. 1, comma 2, 36, comma 2 nn. 2 e 4, 53, 54 e 61 del D.Lgs 546/1992. Nullità della sentenza per mancanza o mera apparenza della motivazione (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.). »
1.1. La ricorrente rileva che la sentenza impugnata reca la mera trascrizione della statuizione di primo grado nelle parti in cui ha annullato le singole voci di recupero, seguita da una apodittica
affermazione di asserita e dirimente valenza probatoria della documentazione allegata in primo grado dalla società, senza ulteriori specificazioni e, soprattutto, in totale assenza di una parte argomentativa che giustificasse tale affermazione, senza analizzare i profili per i quali l’Ufficio aveva evidenziato, anche in appello, la legittimità dei recuperi alla luce delle risultanze del PVC, e senza vagliare la documentazione prodotta dalla società, che viene riconosciuta come determinante solo perché così verificata ed analizzata dal giudice di primo grado. In tal modo è stata omessa un’autonoma valutazione delle risultanze processuali e la ricognizione critica del contenuto della decisione di primo grado, nel confronto imprescindibile tra quanto riscontrato dai verificatori e quanto dedotto dalla parte, e, soprattutto, alla luce dei motivi di appello, del tutto ignorati.
1.2. Il motivo è infondato, dal momento che è ampiamente ricostruibile l’iter logico argomentativo adottato dal giudice di seconde cure nella sentenza impugnata , come risulta dall’indicazione delle singole voci di costo e della relativa documentazione.
Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
2.1. La ricorrente rileva che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su una pretesa non contestazione da parte dell’amministrazione finanziaria della documentazione prodotta dalla contribuente e valorizzata dal giudice di prime cure. L ‘amministrazione finanziaria non aveva, tuttavia, l’onere di proporre ulteriori contestazioni rispetto a quelle già contenute nell’atto impositivo.
2.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità. Rilevato che la parte ricorrente non censura con tale motivo il vizio di
motivazione, ma bensì la violazione di legge (art. 115 c.p.c.), l’illustrazione del motivo di ricorso non puntualizza quali sarebbero stati i pretesi documenti non oggetto di contestazione. In ogni caso, occorre evidenziare come il riferimento alla mancata contestazione dei documenti integri una considerazione finale e quasi ad abundantiam della sentenza impugnata (la cui ratio non è incentrata sulla mancata contestazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 115 c.p.c. – della documentazione prodotta dal contribuente, quanto piuttosto sull’idoneità di quest’ultima a dare prova dei costi di cui è stata chiesta la deducibilità), che così motiva: « L’Agenzia delle Entrate nell’appello contesta il contenuto della sentenza esclusivamente richiamandosi a quanto esposto nel PVC ed inoltre, senza tener conto delle ragioni specificamente indicate e degli atti e della documentazione prodotta, anche in udienza, dalla Società e valorizzata dal primo Giudice. In particolare: per il costo di € 13.419,00 la fattura numero 5/bis del 30/04/2010 – compilata in conformità alla relativa normativa -contiene riferimento al sottostante contratto di nolo a freddo pure allegato in copia; per il costo di € 12.500,00 la fattura n. 424 del 20/07/2010 risulta oggetto di storno con nota di credito n.101 del 31/03/2011; per l’importo di € 81.454,00 relativo a cessione di carburanti a ‘ignoti clienti presso ignoti cantieri’ è documentato lo svolgimento nel Comune di Fondachelli Fantina dell’esecuzione di opere relative a un parco eolico (cfr. aerofotogrammetria), il contratto di affitto di un fondo, l’acquisto di cisterne e serbatoi mobili per il carburante, attesa la difficoltà di accesso ai luoghi con mezzi pesanti; per l’importo di € 3.000,00, la relativa regolare fattura e stralcio registro fatture IVA in cui è registrata la stessa; appare, poi, corretta l’applicazione del c.d. ‘reverse charge’ atteso che le prestazioni risultano rese dalla Società in qualità di subappaltatore come da contratto tra la stessa
e la RAGIONE_SOCIALE (il contratto di appalto era intervenuto tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE) e soltanto in data 31/10/2011 la RAGIONE_SOCIALE stipulerà con la RAGIONE_SOCIALE un contratto di appalto, pure prodotto in atti. Tale documentazione per come verificata e analizzata dal primo Giudice e non contestata in alcun modo dall’Ufficio, assume valore dirimente ed evidenzia l’illegittimità dell’ avviso di accertamento. »
Con il terzo motivo è stata denunciata la violazione e/o falsa applicazione di legge: artt. 2727 e 2729 cod. civ. e artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 2697 c.c. (art. 360, n. 3 e 4, c.p.c.).
3.1. La ricorrente evidenzia che la risoluzione della odierna controversia è, per la parte prevalente dei recuperi, legata al fatto che la società abbia o meno indebitamente adottato il meccanismo del reverse charge riguardo alle fatture emesse nell’anno 2010 nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE e che, dunque, il rapporto intercorrente tra le società fosse riconducibile ad un contratto di appalto, per come contestato dai verificatori e dall’Ufficio, o di subappalto, come dedotto dalla RAGIONE_SOCIALE
L’Ufficio ha negato l’esistenza di un subappalto per la mancanza di elementi che potessero far considerare tale il contratto stipulato tra le società il 14/10/2009, indicato nelle fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE, nei confronti del cliente, contratto dove anzi la RAGIONE_SOCIALE viene sempre indicata come soggetto appaltatore (vedasi pag. 17 e ss. del PVC).
I verificatori hanno attestato inoltre di avere inviato alla RAGIONE_SOCIALE apposito questionario al fine di acquisire specifici dati e notizie inerenti alle operazioni de quibus. In risposta a tale questionario la società qualificava il contratto come subappalto, senza produrre, nonostante apposita richiesta, il contratto da cui evincere quale fosse l’eventuale committente
principale e la tipologia dell’opera affidata in appalto alla stessa RAGIONE_SOCIALE
La RAGIONE_SOCIALE ha prodotto una proposta del 07/02/2012 di modifica del contratto del 14/10/2009, dove viene fatto riferimento al subappalto, peraltro precisando che contratto richiamato le parti sono qualificate come cliente ed appaltatore.
Ad avviso della ricorrente tale documento – ritenuto dirimente dai giudici di merito – non poteva essere idoneo a destituire di fondamento i rilievi oggetto di verifica, essendo, peraltro, successivo all’anno di imposta in contestazione.
Parimenti, per il recupero di cui alle fatture passive per acquisto di ingenti quantitativi di carburante per € 67.878,83 oltre iva pari ad € 13.575,77 aventi come destinazione depositi che non erano nella disponibilità della società, e dunque imputate, per importo pari a quello complessivamente sostenuto (imponibile+ Iva), ad operazioni attive di cessione di carburante ad ignoti clienti con omessa fatturazione di ricavi per € 81.454,00.
Il recupero scaturisce dal dato oggettivo dell’inesistenza dei depositi. La contribuente ha contestato il recupero adducendo l’erroneità, non provata, della destinazione indicata in una delle fatture e, per il resto, che gli acquisti erano stati fatti per mezzi di cantieri ubicati in località impervie, per i quali adduceva la necessità di rifornirsi di importanti quantitativi di carburante, staccati in un fondo di cui aveva la disponibilità.
A riscontro produceva copia di un contratto d’affitto per uso commerciale che, tuttavia, non può assumere alcuna valenza dirimente, atteso che viene ivi precisato che ha scadenza al 26 giugno 2010, mentre le fatture contestate cfr. pag. 28 del PVC), recano la data del 16 luglio 2010, 19 settembre 2010, 27 settembre 2010, 4 ottobre 2010, 14 ottobre 2010, 26 ottobre 2010, 18
novembre 2010, 29 novembre 2010, 4 dicembre 2010, 7 dicembre 2010 – dati non contestati.
Inoltre, si riferisce ad un uso del fondo per deposito di materiali inerti e non per deposito e stoccaggio carburante. Dunque le fatture per l’acquisto di serbatoi ed il loro collaudo non potevano assumere alcuna valenza ai fini in argomento.
Anche in merito al recupero della fattura 5bis del 30.4.2010 di € 13.419,90, i secondi giudici hanno ignorato i reali motivi di recupero, vale a dire il fatto che la fattura non era stata prodotta in originale (vedasi pag. 30 del PVC).
La parte ricorrente conclude, quindi, evidenziando che: « tuti gli elementi istruttori sopra indicati, se valutati nel loro insieme e nella loro concordanza, erano ragionevolmente idonei a condurre alla conferma, in tutto o in parte, della pretesa erariale; ciò nonostante, il giudice di secondo grado ha omesso di esaminarli e di pronunciarsi, in un senso o nell’altro, sui medesimi. »
3.2. Il motivo è inammissibile, in quanto finalizzato a una diversa valutazione in fatto che non può essere oggetto di ricorso in cassazione.
Con il quarto motivo è stata denunciata la violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 15 del d.lgs. 546 del 1992, artt. 91 e 291 c.p.c. in relazione agli articoli 1, comma 2, e 49 d.lgs. 546 del 1992 (art. 360 n. 3 c.p.c.).
4.1. La ricorrente censura, in ogni caso, la sentenza impugnata per aver condannato l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese del giudizio d’appello in favore della controparte, sebbene non si fosse costituita.
4.2. Il motivo è fondato: nel caso di specie è la stessa sentenza impugnata a dare atto che RAGIONE_SOCIALE non risulta costituita. Sul punto questa Corte ha precisato che la parte che non ha partecipato
ad un grado di giudizio (in quanto contumace, volontaria o involontaria che sia la sua mancata costituzione) non ha affrontato le spese legali in riferimento a detto grado di giudizio e dunque non può essere destinataria della condanna della controparte al rimborso di dette inesistenti spese. È stato altresì precisato (Cass., 26/06/2018, n. 16786) che: « la statuizione con la quale il giudice liquidi, in favore della parte vittoriosa in appello, le spese processuali del primo grado di giudizio, nel quale la stessa era rimasta contumace, va cassata senza rinvio, in applicazione dell’art. 382, comma 3, c.p.c., in quanto, pur essendo espressione di un potere officioso del giudice, la condanna alle spese in favore della parte vittoriosa che non si sia difesa e non abbia, quindi, sopportato il corrispondente carico non può essere disposta ed è assimilabile ad una pronuncia resa in mancanza del suddetto potere» .
5. Alla luce di quanto sin qui evidenziato devono essere rigettati i primi tre motivi di ricorso, mentre deve essere accolto il quarto motivo. Considerato che nessuna decisione di condanna al pagamento delle spese di lite avrebbe potuto essere presa in favore della parte contumace nel giudizio di appello, la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., limitatamente alla statuizione di condanna del l’odierna ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti della società contribuente non costituita.
5.1. Le spese di lite del presente giudizio devono essere compensate tra le parti.
…
P.Q.M.
rigetta i primi tre motivi di ricorso e accoglie il quarto motivo di ricorso;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di RAGIONE_SOCIALE
dispone la compensazione delle spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 10/04/2025.