Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4947 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5   Num. 4947  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi riuniti iscritti al n. NUMERO_DOCUMENTO/2023 R.G. ed al n. 3244/2023 R.G. proposti il primo da:
AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato  in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avAVV_NOTAIO NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso da sé stesso (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
 contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE -intimate- avverso la SENTENZA di COMM. TRIB. REG. RAGIONE_SOCIALEa CAMPANIA sez. staccata di SALERNO n. 6723/2022 depositata il 13/10/2022.
ed il secondo proposto da:
AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato  in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avAVV_NOTAIO NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso da sé stesso (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
 contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE -intimate- avverso  SENTENZA  di  COMM.TRIB.REG.  RAGIONE_SOCIALEa  CAMPANIA  Sez. staccata SALERNO n. 6723/2022 depositata il 12/10/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/11/2023 e e  successivamente,  in  riconvocazione,  il  13  febbraio  2024,  dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del primo ricorso nonché per il rigetto del successivo ricorso, previa riunione dei due procedimenti
FATTI DI CAUSA
1. AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, con ricorso notificato ad RAGIONE_SOCIALE ed ad RAGIONE_SOCIALE impugnava, innanzi alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA per l’ importo di € 289,80 con la quale, a seguito del ruolo n. NUMERO_DOCUMENTO reso esecutivo in data 13.11.2019 emesso da “RAGIONE_SOCIALE” gli era stato ingiunto di pagare la somma € 292,19 per “registrazione atti giudiziari anno 2018 -somme dovute a seguito di avviso di
liquidazione n. 000004476 registrazione atto giudiziario emesso da Tribunale di RAGIONE_SOCIALE“.
1.1. Il contribuente eccepiva l’illegittimità e l ‘ infondatezza RAGIONE_SOCIALEa pretesa in quanto la cartella impugnata faceva riferimento ad un prodromico avviso di liquidazione, per imposta di registro, già annullato dalla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE con sentenza n. 1749/2019 depositata in data 17/06/2019 e non impugnata dall’ente impositore. Chiedeva, pertanto, l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa cartella con ogni conseguenza in ordine alle spese di giudizio ed la liquidazione del risarcimento del danno da determinare in via equitativa, stante la responsabilità aggravata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., per la mala fede e la violazione del grado minimo di diligenza.
 Nelle  more  dei  tempi  RAGIONE_SOCIALEa  mediazione  l ‘ RAGIONE_SOCIALE comunicava  di  aver  provveduto  allo  sgravio  RAGIONE_SOCIALEa  cartella  per l’importo di € 275,60 così specificato: € 200,00 per tributo, € 60,00 per sanzioni, € 6,90 per interessi, € 8,75 per notifica mentre a dire del ricorrente nessun provvedimento, nei termini del reclamo, veniva adottato e perveniva da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
 La  RAGIONE_SOCIALE  si  costituiva eccependo l’improcedibilità del ricorso perché depositato prima del tempo previsto per la definizione RAGIONE_SOCIALEa procedura di mediazione e rappresentando  la  cessazione  RAGIONE_SOCIALEa  materia  del  contendere  per intervenuto sgravio.
Si  costituiva,  altresì,  l’RAGIONE_SOCIALE  in  data 20/10/2020 insistendo per la declaratoria di cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia state l’ intervenuto sgravio integrale RAGIONE_SOCIALEa cartella .
La  Commissione  adita  dichiarava  l’estinzione  del  giudizio  per cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
 Proposto  appello  da  parte  del  contribuente,  la  Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALEa Campania con sentenza, n. 6723/4/2022,
depositata  il  13/10/2022  e  non  notificata, rigettava l’appello , condannando il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore RAGIONE_SOCIALE parti costituite.
 Contro  detta  sentenza  l’  AVV_NOTAIO  ha proposto ricorso per cassazione (R.G. 3203/2023) affidato a quattro motivi illustrati con successiva memoria.
6.1. RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE sono rimaste intimate.
Contro la medesima sentenza l’ AVV_NOTAIO ha proposto altro (identico) ricorso per cassazione (R.G. 3244/2023),  successivamente  depositando  memoria  contenente: ‘istanza annullamento deposito telematico’.
7.1. RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE sono rimaste intimate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disposta la riunione dei giudizi R.G. 3203/2023 e R.G. 3244/2023, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 335 cod. proc. civ., trattandosi di impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza.
 Va,  quindi,  rilevato  che  con  il  primo  motivo  (del  ricorso  R.G. 3203/2023) il ricorrente denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.  proc.  civ.,  violazione  e  falsa  applicazione  RAGIONE_SOCIALE‘art.  112  cod. proc. civ. per omessa pronuncia in relazione alle proposte censure. seguenti motivi: a) violazione degli artt. 12, 17bis
Rileva che la sentenza di primo grado era stata impugnata nella parte in cui era stata disposta la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite con rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda di risarcimento del danno sulla scorta dei , comma 2 e 18 del d.lgs. n. 546/1992 perché il ricorso era stato legittimamente proposto e procedibile nei confronti del contradittore principale (l’RAGIONE_SOCIALE) che aveva provveduto allo sgravio RAGIONE_SOCIALEa cartella impugnata e degli oneri connessi di sua competenza, solo in data 10.10.2022 ben oltre i termini di sospensione ancorché
dilatati per effetto del RAGIONE_SOCIALE, a nulla rilevando lo sgravio RAGIONE_SOCIALEa sola imposta di registro adottato dall’RAGIONE_SOCIALE, mero terzo chiamato in causa; b) violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ. dal momento che la Commissione Tributaria Regionale non si era pronunziata sulla circostanza che, già prima RAGIONE_SOCIALEa formazione del ruolo, l’RAGIONE_SOCIALE era a conoscenza che l’imposta di registro era stata già annullata da una precedente sentenza tributaria ben nota all’RAGIONE_SOCIALE, divenuta giudicato per cui non doveva procedere alla sua nuova imposizione, circostanza questa che la stessa RAGIONE_SOCIALE aveva riconosciuto nelle proprie controdeduzioni ove aveva ammesso l’evidente errore sulla formazione del ruolo; c) violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2043 cod. civ. e d ell’ art. 59 d.P.R. 602/73 laddove era stato negato il risarcimento in presenza del riconosciuto errore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, tutte censure non esaminate dai giudici di appello i quali si erano soffermati, in modo erroneo, sulla mera questione RAGIONE_SOCIALEa inammissibilità/improcedibilità del ricorso originario perché lo sgravio RAGIONE_SOCIALE‘imposta emesso dall’RAGIONE_SOCIALE era intervenuto nei tempi di sospensione previsti dalla normativa RAGIONE_SOCIALE.
 Con  il    secondo  motivo  del  medesimo  ricorso  il  contribuente denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 36 d.lgs. 546/92, art. 92 cod. proc. civ., 112 cod. proc. civ., art. 118 disp. att. cod. proc. civ., art. 111 Cost. in relazione alla disposta compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Osserva che i giudici di merito non avevano considerato che nel caso di illegittimità RAGIONE_SOCIALEa pretesa di pagamento, il contribuente aveva il diritto di richiedere il pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e la disposta compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio (delibata in primo grado ed espressamente impugnata in secondo grado) era manifestamente illegittima non solo perché il contenzioso (pur anche nella sua fase pre-contenziosa) non doveva sorgere, stante l’acclarato e
riconosciuto errore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE nella formazione del ruolo, ma anche perché  la  formula  usata  dalla  Commissione  Tributaria  Regionale (mancando ogni e qualsiasi responsabilità aggravata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96,  terzo  comma  3,  cod.  proc.  civ.)  non  rientrava  in  alcuno  dei parametri  fissati  dalla  legge  né  era  conforme  ai  principi  di  diritto fissati dalla massima giurisprudenza di legittimità in materia.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2233, secondo comma, cod. civ., 75 disp. att. cod. proc. civ, 15, commi 1 e 2-ter), d.lgs. 546/92, nonché D.M. n. 55 (artt. 4 e 5) relativamente alla statuizione di condanna parte al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore di entrambe le parti appellate liquidate in euro 500,00 in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ed euro 500,00 in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“.
Rileva che palesemente si trattava ‘ di una determinazione contraddittoria rispetto a quanto delibato in primo grado – ove si era esclusa qualsiasi responsabilità ex art. 96/3 cpc – ed immotivata in quanto omette del tutto di indicare gli elementi da cui il giudicante ha tratto la propria convinzione anche rispetto alla nota spese depositata dall’RAGIONE_SOCIALE indicate in € 340,00 ed alla generica richiesta ex art. 15, comma 2 sexies , d.lgs. 546/92 RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ‘ .
5. Con il quarto motivo denuncia vizio di motivazione apparente, error in procedendo , violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 36, comma 2, n. 4) d. lgs. 546/92, art. 132 cod. proc. civ ed art. 111 Cost. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., osservando che la condanna alle spese era priva di ogni motivazione, sì da non consentire di comprenderne la quantificazione globale carente di ogni distinzione fra onorari, rimborsi, spese ed accessori. 6. Il ricorso suindicato deve essere respinto per le ragioni appresso specificate.
I primi due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono privi di fondamento.
7.1. Va premesso che il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione RAGIONE_SOCIALE parti, risultando necessario e sufficiente, in base all’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito. Ne consegue che il vizio di omessa pronuncia -configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto – non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto (tra le tante: Cass., Sez. 2, 25 giugno 2020, n. 12652; Cass. Sez. 6-5, 16 marzo 2022, nn. 8523, 8524 e 8534; Cass., Sez. 6-5, 28 aprile 2022, nn. 13297, 13298 e 13299). Pertanto, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (Cass., Sez. 5, 30 gennaio 2020, n. 2153; Cass., Sez. 5, 2 aprile 2020, n. 7662; Cass., Sez. 3, 29 gennaio 2021, n. 2151). Ed è stato quindi ritenuto che non ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenza di appello quando, pur non essendovi un’espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che
tale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa una decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto (Cass., Sez. 6^ – 1, 4 giugno 2019, n. 15255) Per cui, la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc.. civ. per omissione di pronuncia non è ravvisabile quando una decisione resa in grado di appello, ancorché mancante di un’espressa statuizione su un motivo di impugnazione, sia giustificata da argomentazioni logicamente e giuridicamente incompatibili con detto motivo, sì da comportarne l’implicita reiezione (tra le ultime: Cass., Sez. 6^-5, 17 marzo 2022, n. 8710; Cass., Sez. 5^, 24 maggio 2022, nn. 16672 e 16673; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2022, n. 18253; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2022, n. 19502).
7.2. Occorre, pure, evidenziare che, in riferimento al regolamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, il sindacato RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico RAGIONE_SOCIALEa parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione RAGIONE_SOCIALE‘opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (tra le molte: Cass. n. 19613/2017).
7.3.  Orbene,  ad  avviso  di  questo  Collegio,  non  vi  è  stata  alcuna violazione  del l’  art. 112 cod. proc. civ. in  quanto  la  Commissione Tributaria  Regionale  ha  (anche  implicitamente)  respinto  tutte  le censure ritenendo corretta la compensazione in primo grado ed il rigetto  RAGIONE_SOCIALEa  domanda  ex  art.  96  cod.  proc.  civ.  formulata  dal contribuente.
Peraltro le censure finiscono per impingere in profili fattuali (tempistica RAGIONE_SOCIALEo sgravio ai fini RAGIONE_SOCIALEa verifica RAGIONE_SOCIALEa c.d. soccombenza
virtuale) rispetto ai quali il ricorso si appalesa privo di autosufficienza.
Il terzo e il quarto motivo , anch’ essi da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono da ritenere privi di fondamento.
8.1. Occorre, invero, premettere che la motivazione sulle spese non può ritenersi illegittima e meramente ‘apparente’ anche considerato che le censure appaiono prive di autosufficienza (non essendo stata riprodotta la nota spese RAGIONE_SOCIALE‘ ufficio che asseritamente sarebbe stata disattesa dai giudici di merito).
8.2. Va del resto precisato che in tema di liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali, ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso. (Sez. 2 – , Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022, Rv. 664685 – 01), ipotesi non ravvisabile nella fattispecie in esame.
8.3. Quanto alla censura concernente la liquidazione da parte RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE spese di secondo grado in favore RAGIONE_SOCIALE parti resistenti ancorché costituitesi soltanto a mezzo funzionari, questa Corte ha chiarito che in tema di contenzioso tributario, all’Amministrazione finanziaria assistita in giudizio dai propri funzionari, in caso di vittoria nella lite, spetta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 15, comma 2 bis, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese che va effettuata applicandosi la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avAVV_NOTAIO, quale rimborso per la sottrazione di attività lavorativa dei funzionari medesimi, utilizzabile altrimenti in compiti
interni  di  ufficio  e  tenuto  conto  RAGIONE_SOCIALE‘identità  RAGIONE_SOCIALEa  prestazione professionale profusa dal funzionario ‘rispetto a quella del difensore abilitato (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 24675 del 23/11/2011; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23055 del 17/09/2019; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 27634 del 11/10/2021).
Privo di pregio, appare, dunque il richiamo, operato nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ., ai principi fissati dalla Cassazione con l’ordinanza n. 9900 del 15 aprile 2021 la quale ha affermato che il contribuente non può essere condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese legali se l’ente pubblico si è difeso con un suo funzionario, precisando che gli enti pubblici non possono chiedere il pagamento dei compensi e dei diritti dei procuratori e degli avvocati se si sono difesi da propri dipendenti, trattandosi di controversia non riguardante le cause tributarie (quale quella in esame) per le quali opera, per espressa previsione normativa, una diversa disciplina.
8.4. Va, infine, precisato che deve ritenersi, in assenza di indicazione di esborsi e/spese vive, che sono stati liquidati solamente i compensi e  non  anche  spese  e/o  accessori,  apparendo  priva  di  pregio  la contestazione circa la mancata specificazione RAGIONE_SOCIALE singole voci.
Sulla scorta RAGIONE_SOCIALE considerazioni il suindicato ricorso deve essere, pertanto, rigettato, dovendosi dare atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art.13, se dovuto.
9.1.  Nulla  va  disposto  in  ordine  alle  spese  processuali  stante  la mancata  costituzione  di  RAGIONE_SOCIALE  e  di RAGIONE_SOCIALE.
Per quanto concerne il successivo ricorso (R.G. 3244/2023) va, in primo luogo, rilevato che il ricorrente con l’ istanza sopra indicata,
nel premettere che il ricorso in questione costituiva un duplicato di analogo  ricorso  iscritto  al  R.G.  n.  3203/2023,  depositato  in  data 08.03.2023,  la  cui  ‘comunicazione  di  successo’  era  pervenuta tardivamente  inducendolo, ‘erroneamente  nella convinzione di mancato deposito, alla sua ripetizione’ ne ha chiesto: ‘l’annullamento  e  rifiuto  di  accettazione  o  altra  formula  al  fine  di evitare,  nell’economia  di  giudizio,  la  procedibilità  di  un  doppio medesimo ricorso’.
10.1. Orbene, ad avviso di questo Collegio, l’ istanza in questione va qualificata  come  quale  vera  e  propria  rinunzia,  con  conseguente estinzione del relativo giudizio riunito.
10.2. Nessuna statuizione va emessa in ordine alle spese stante la mancata  costituzione  di  RAGIONE_SOCIALE  e  di RAGIONE_SOCIALE, rimaste intimate.
10.3 Non ricorrono, quanto a tale ultimo ricorso, i presupposti processuali RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore versamento del contributo unificato (ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall’art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071). 
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso R.G. 3203/2023 e dichiara estinto il giudizio riunito di cui al R.G. n. 3244/2023; visto l’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente quanto al primo giudizio, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa sezione tributaria, in data