Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14635 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14635 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME rappresentato e difeso per procura in atti dall’Avv. NOME COGNOME che ha indicato indirizzo p.e.c.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore , e RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, ex lege domiciliate in Roma, INDIRIZZO presso gli Uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che le rappresenta e difende.
-controricorrenti- avverso la sentenza n. 91/2023 della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dell ‘Abruzzo , depositata il 1° febbraio 2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 maggio 2025
dal Consigliere dott.ssa NOME COGNOME.
Tributi-Cartella-Spese legali
Fatti di causa
NOME COGNOME con atto notificato solo all’Agente della riscossione, impugnò innanzi alla Commissione tributaria provinciale di L’Aquila, la cartella di pagamento recante iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle sole spese legali conseguenti a giudizio promosso avverso l’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2009 , chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
illegittimità dell’iscrizione a ruolo non avendo l’Agenzia delle entrate notificato le sentenze in questione;
avvenuta presentazione di istanza di definizione agevolata (cd. rottamazione bis ) avverso l’intimazione di pagamento emessa a seguito della sentenza della C.T.P. allo stesso parzialmente sfavorevole.
Nel corso del giudizio di primo grado interveniva volontariamente l’Agenzia delle Entrate ; indi la C.T.P. rigettava il ricorso.
La decisione, appellata dal contribuente, veniva confermata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado con la sentenza indicata in epigrafe.
In particolare, il Giudice di appello, ritenuto preliminarmente legittimo l’intervento in giudizio dell’Agenzia delle entrate, ri levava la inidoneità, ai fini di legge, del la definizione agevolata dell’intimazione di pagamento opposta dal contribuente.
Avverso la sentenza di appello NOME COGNOME ha proposto ricorso affidandosi a tre motivi.
L’Agenzia del l’entrate e l’Agenzia delle entrate -riscossione resistono con controricorso.
Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art. 380 bis-1 cod. proc. civ., alla trattazione in camera di consiglio in prossimità della quale il ricorrente ha depositato, a mezzo di nuovo difensore, memoria con la quale ha rinunciato al primo motivo di ricorso.
Ragioni della decisione
Si procede nella trattazione del ricorso all’esame del secondo motivo, avendo il ricorrente rinunciato, in memoria, al primo con il quale era stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art.14 d.lgs. n.546 del 1992 per avere il Giudice di appello ritenuto ammissibile l’intervento volontario in giudizio dell’Agenzia delle entrate.
2 Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, primo comma, num.4 c.p.c., per motivazione illogica e contraddittoria, incongrua, perplessa e solo apparente.
In particolare, il ricorrente evidenzia alcune incongruenze e inesattezze nelle quali sarebbe incorsa, secondo la sua prospettazione, la Corte di secondo grado rilevando, conclusivamente, che la cartella di pagamento impugnata portante le spese legali, liquidate dal giudice tributario con le sentenze di primo grado del 2017 e di secondo grado del 2018, risulterebbe illegittima per carenza del necessario presupposto in quanto la rottamazione dell’intimazione con il pagamento dell’imposta dovuta fa venir men o la pretesa di rimborso delle spese legali che si riferiscono proprio ai giudizi di impugnazione della predetta rottamazione.
2.1 In controricorso le Agenzie contestano la fondatezza del motivo rilevando che la cartella oggetto di giudizio, portante le spese legali, era stata emessa a seguito di sentenza definitiva proprio sull’impugnazione dell’intimazione di pagamento dedotta come oggetto di rottamazione. Ribadiscono, altresì, la correttezza della sentenza impugnata per non essere rilevante nel giudizio la rottamazione esperita dal contribuente avente ad oggetto i carichi e i ruoli trasmessi all’agente della riscossione mentre avrebbe dovuto essere esperita la definizione agevolata delle controversie.
2.2 La censura è inammissibile e, in ogni caso, infondata.
E’ infondata perché la sentenza impugnata è fornita di adeguata e sufficiente motivazione laddove è esplicitato l’ iter logico-giuridico seguito dal giudice per giungere alla sua decisione non ravvisandosi nessuno dei vizi rassegnati in rubrica. Lo stesso ricorrente, peraltro, ribadisce l’illegittimità della cartella impugnata con trapponendo -in realtà – al l’accertamento in fatto , conforme, dei due giudici di merito, il proprio.
Con il terzo motivo di ricorso -rubricato: violazione norme in tema di condanna alle spese ex art.91 c.p.c.-in relazione art.360, primo comma, sub 3 c.p.c.si deduce che nei giudizi di merito le amministrazioni erano difese da funzionari onde non spettava alcun compenso professionale.
3.1 La censura è infondata.
L’art. 15 co.2 bis del Dlgs n. 546/1992, (in forza delle modifiche apportate dal d.l. 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 24.3.2012 n. 27), dispone, infatti che, nel caso in cui la parte pubblica, risultata vittoriosa, sia stata assistita da un proprio funzionario o da un proprio dipendente, si applica per la liquidazione il “compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell’importo complessivo, ivi previsto”, prevedendo espressamente, pertanto, la liquidazione dei compensi per l’attivit à difensiva svolta in giudizio.
Con la disposizione attualmente vigente, di cui al d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario , con decorrenza dal 1° gennaio 2016, all’art. 9 comma 1 lett. f) n. 2-sexies, attualmente in vigore, si prevede: ” Nella liquidazione delle spese a favore dell’ente impositore, dell’agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso
spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell’importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.”
Come visto, pur con alcune varianti, attinenti, tuttavia (nelle varie novelle succedutesi), alle modalit à di determinazione dei compensi, il principio della ripetibilità delle spese in caso di contenzioso con le amministrazioni finanziarie assistite da propri funzionari è stato sempre confermato (v. Cass. n. 23055/2019; id. n. 27809/2020; id. n.4473/2021; id. n. 20590/2021).
In conclusione, il ricorso va rigettato con aggravio di spese, liquidate in dispositivo, a carico del ricorrente soccombente.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, dei compensi del presente giudizio liquidati in complessivi euro 1.400,00, oltre le eventuali spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 21 maggio 2025.