Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1382 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1382 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 22/01/2026
Irpef, Irap e IvaProvvedimento in autotutela parzialmente favorevole al contribuente-Modifica della pretesa – Esclusione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5780/2019 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO;
–
ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-controricorrente -avverso la sentenza n. 310/2018 della Commissione tributaria regionale dell ‘Umbria , depositata il 10/07/2018, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
In controversia avente ad oggetto l’avviso di accertamento emesso, a fini Irpef, Irap e Iva, nei confronti di NOME COGNOME, per l’anno di imposta 2009, relativo alla ripresa di spese per carburante e per sponsorizzazioni, non deducibili e non detraibili, la Commissione tributaria provinciale di Perugia rigettava il ricorso del contribuente confermando l’avviso di accertamento come modificato dall’RAGIONE_SOCIALE in autotutela nel corso del giudizio.
La Commissione tributaria regionale dell ‘Umbria rigettava l’appello del contribuente . In particolare, riteneva inesistenti, e quindi indeducibili e indetraibili, sia le spese per carburante che le spese di sponsorizzazione.
Contro tale decisione il contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il ricorso è stato fissato ex art. 380bis .1 c.p.c. per l ‘adunanza camerale del 12/12/2025, per la quale il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’avviso di comunicazione della fissazione di udienza è stato effettuato alla parte di persona in data 8-15 ottobre 2025 risultando a quella data impedimento allo svolgimento di attività difensiva del difensore; il successivo deposito della memoria con ampie difese nel merito ha efficacia sanante del mancato rispetto del termine di cui all’art. 380bis .1 c.p.c. (Cass. 11/02/2015, n. 2726).
Con il primo motivo di impugnazione, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, 10 l. n. 212 del 2000, 15, comma 2bis , d.lgs. n. 218 del 1997, 17 del d.lgs. n. 472 del 1997, difetto ed erroneità della motivazione nonché violazione dei generali principi costituzionalmente garantiti del giusto contraddittorio e del
diritto di difesa poiché, dando rilevanza all’annullamento in autotutela dell’ufficio , i giudici della CTR avrebbero violato il divieto di modificare nel corso del giudizio i fatti posti a fondamento dell’accertamento .
2.1. Il motivo è inammissibile e comunque manifestamente infondato.
Il motivo è inammissibile poiché assume una circostanza in fatto, e cioè che il provvedimento in autotutela con cui l’ufficio ha annullato una parte della pretesa, abbia mutato le ragioni originariamente poste a base della sentenza, che non solo non trova fondamento nella motivazione della sentenza impugnata ma che neanche risulta adeguatamente evidenziata dallo stesso ricorrente che non riassume né trascrive né richiama il contenuto e le motivazioni del provvedimento di autotutela, venendo meno ai doveri di specificità del ricorso per cassazione.
Il motivo è inoltre manifestamente infondato, posto che tra le parti è pacifico in fatto che si tratti di un provvedimento che ha ridotto la pretesa tributaria.
Sul punto, infatti, questa Corte ha espresso i seguenti principi, cui va data continuità.
In tema di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, l’integrazione o la modifica «in diminuzione» di un precedente avviso non integra una nuova pretesa tributaria, bensì una mera riduzione di quella originaria, operata in autotutela, e quindi una revoca parziale di essa.
Pertanto essa non necessita di adempimenti formali né di una specifica motivazione, a differenza della modifica «in aumento» che, determinando una pretesa «nuova», deve necessariamente formalizzarsi nell’adozione di un avviso di accertamento, integrativo o sostitutivo di quello preesistente, il quale, a garanzia del contribuente, esige specifica motivazione, con l’indicazione dei nuovi elementi di fatto di cui è sopravvenuta la conoscenza, così come prescritto a pena di
nullità dall’art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 (Cass. 30/10/2018, n. 27543).
Inoltre, in sede processuale, tale evenienza non può comportare la cessazione della materia del contendere, in quanto permane l’interesse della pubblica amministrazione a veder riconosciuto il proprio credito tributario e quello del contribuente a negare la pretesa, con la conseguenza che l’autorità giudiziaria è tenuta a pronunciarsi sulla fondatezza della residua pretesa erariale (Cass. 07/09/2020, n. 18625).
Ancora, in tema di domanda ed eccezione nel processo tributario, la riduzione della domanda è liberamente consentita all’ente impositore, nel corso del giudizio e anche con la proposizione di una richiesta subordinata, senza la necessità di emanare un nuovo provvedimento impositivo all’esito di un nuovo procedimento , necessario, invece, allorché la rettifica comporti un aumento del predetto onere (Cass. 07/07/2021, n. 19367; Cass. 29/06/2025, n. 17454).
3. Con il secondo motivo di impugnazione, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione degli artt. 7 della l. n. 241 del 1990, 7 della l. n. 212 del 2000 e 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 in quanto la CTR, laddove ha ritenuto che fosse stato attivato un regolare contraddittorio sia prima dell’accertamento che in sede di adesione, ha frainteso i fatti e violato il principio fondamentale del contraddittorio, pacificamente necessario venendo in questione anche tributi armonizzati.
3.1. Il motivo è infondato.
In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali c.d. a tavolino, nella disciplina applicabile prima dell’entrata in vigore dell’art. 6bis della l. n. 212 del 2000 (introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. e, del d.lgs. n. 219 del 2023, a sua volta richiamato e
interpretato ex artt. 7 e 7bis del d.l. n. 39 del 2024, convertito con modd. dalla l. n. 67 del 2024), l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale vige, quanto ai tributi cd. non armonizzati, solo se espressamente previsto, mentre ha valenza generalizzata per i soli tributi cd. armonizzati, comportando la relativa violazione l’invalidità dell’atto, purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto gli elementi in fatto che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, fittizia o strumentale, tale essendo quella non idonea a determinare un risultato diverso del procedimento impositivo, secondo una valutazione probabilistica ex ante spettante al giudice di merito (Cass. Sez. U. 09/12/2015, n. 24823, ribadita in parte qua di recente da Cass. Sez. U. 25/07/2025, n. 21271).
Nel caso di specie, esclusa quindi la necessità del contraddittorio in merito ai tributi non armonizzati, il ricorrente, in tema di IVA, non ha assolto all’onere di enunciare in concreto gli elementi in fatto che avrebbe potuto far valere, mancando quindi il motivo di dedurre adeguatamente in merito alla cd. prova di resistenza.
Con il terzo motivo di impugnazione, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c., si deduce l ‘ omesso esame di argomenti fondamentali della controversia e la violazione e falsa applicazione dell’ art. 7, comma 1, della l. n. 212 del 2000. Si deduce che i giudici non avrebbero preso in considerazione la doglianza, di cui all’atto di appello , secondo cui i documenti contenenti le informazioni rese dai rappresentanti RAGIONE_SOCIALE ASD e dai fornitori di carburante, poste a base dell’accertamento, non erano allegat i all’atto impositivo.
4.1. Il motivo è inammissibile.
In primo luogo, il motivo è proposto con mescolanza di censure di diritto e relative alla motivazione, nella rubrica, e con sostanziale riferimento ad una omessa pronuncia, nel corpo del ricorso, il che è
inammissibile, perché espone critiche in fatto ed in diritto, queste ultime sia di carattere sostanziale che processuale, contemporaneamente e senza alcuna gradazione o distinzione tra loro, dando luogo ad una sostanziale mescolanza e sovrapposizione di censure, con l’inammissi bile prospettazione della medesima questione sotto profili incompatibili (Cass. 23/10/2018, n. 26874; Cass. 23/09/2011, n. 19443; Cass. 11/04/2008, n. 9470), non risultando specificamente separata la trattazione RAGIONE_SOCIALE doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto appropriate alla fattispecie e dei profili attinenti alla ricostruzione del fatto o alla doglianza di natura processuale (Cass. 11/04/2018, n. 8915; Cass. 23/04/2013, n. 9793). Si tratta quindi di censure non ontologicamente distinte dallo stesso ricorrente e non autonomamente individuabili, senza un inammissibile intervento di selezione e ricostruzione del mezzo d’impugnazione da parte di questa Corte.
In secondo luogo, quanto specificamente alla deduzione del vizio motivazionale di cui al n. 5 dell’art. 360, primo comma, c.p.c., si evidenzia che essa è impedita dalla circostanza di essere in presenza di una cd. doppia conforme di merito (art. 348ter , ultimo comma, c.p. c., applicabile ratione temporis ) e dalla mancata indicazione da parte del ricorrente di elementi di diversità RAGIONE_SOCIALE ragioni di rigetto del ricorso in primo grado e in appello (Cass. 20/09/2023, n. 26934; Cass. 18/12/2014, n. 26860; Cass. 22/12/2016, n. 26774; Cass. 06/08/2019, n. 20994; Cass. 28/02/2023, n. 5947).
Ancora, la denuncia di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. deve avere ad oggetto l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, inteso nel senso di circostanza fattuale o un preciso accadimento in senso storico naturalistico (Cass. 06/09/2019, n. 22397; Cass. 03/10/2018, n. 24035; Cass. 08/09/2016, n. 17761; Cass., Sez. U., 23/03/2015, n. 5745; Cass. 08/10/2014, n. 21152; Cass. 04/04/2014,
n. 7983; Cass. 05/03/2014, n. 5133), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia e postula la sua concreta e specifica indicazione, anche in relazione alla sede processuale ove sia stata dedotta, e non può aver ad oggetto mere argomentazioni difensive, come invece dedotto nel caso di specie.
Infine, il motivo, quanto alla violazione di legge, è del tutto privo di specificità in quanto non richiama né riassume né trascrive il contenuto dell’avviso di accertamento nella parte rilevante ai fini dell’esame dello stesso.
5. Con il quarto motivo di impugnazione, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione alle spese di sponsorizzazione, si deduce la violazione degli artt. 109 t.u.i.r., 54 d.P.R. n. 633 del 1972, e 90 della legge n. 289 del 2002; la CTR ha errato laddove ha dato rilievo al fatto che i pagamenti in contanti violassero l’art. 37 , comma 5, della legge n. 342 del 2000 poiché la norma implica la decadenza RAGIONE_SOCIALE ASD dalle agevolazioni fiscali ma non determina l’indeducibilità del costo per il committente; deduce inoltre che con sentenza n. 3183/2017 depositata in data 23/08/2018 il giudice ha pronunciato non luogo a procedere nei suoi confronti perché il fatto non sussiste in relazione alle contestazioni per le fatture emesse nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, oggetto di causa, il che va valutato come rilevante dal giudice tributario; posto quindi che le operazioni sono da considerare effettivamente esistenti la CTR ha violato l’art. 90 della legge n. 289 del 2022 che pone una presunzione di inerenza dei costi di sponsorizzazione RAGIONE_SOCIALE ASD entro la spesa di 200.000 euro.
5.1. Il motivo è inammissibile.
In relazione alle spese di sponsorizzazione, la RAGIONE_SOCIALE, ritenendo superabile la contestazione relativa all’inerenza, ha tuttavia confermato l’inesistenza RAGIONE_SOCIALE spese stesse, poiché avvenute in contanti e ciò non solo perché in violazione dell’art. 37 citato m a principalmente poiché «la cassa contanti dell’attività in data 1/01/2009 presentava un saldo di euro 526.10» e quindi «il sig. COGNOME non avrebbe potuto pagare le spese alle due società sportive con le disponibilità liquide esistenti, tenuto anche conto che le provvigioni RAGIONE_SOCIALE vendite dei farmaci dalle case produttrici venivano pagate con bonifici su altri conti personali».
Trattasi di valutazione di merito rimasta del tutto incensurata nel motivo, che quindi sul punto finisce per non confrontarsi con la ratio decidendi .
In secondo luogo, è evidentemente inammissibile la doglianza relativa al proscioglimento avvenuto in sede penale, successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata.
Sul punto questa Corte ha infatti affermato il principio che la sentenza penale di assoluzione (passata in giudicato, anche successivamente alla pronuncia della sentenza tributaria impugnata con ricorso per cassazione), anche se invocata dal contribuente, ai sensi dell’art. 654 c.p.p., per dimostrare l’effettiva sussistenza (o meno) dei fatti contestati dall’Amministrazione finanziaria, non assume alcuna valenza enunciativa della regula iuris alla quale il giudice ha il dovere di conformarsi nel caso concreto e – avendo un’astratta rilevanza soltanto in relazione all’affermazione (o meno) di meri fatti materiali e, cioè, a valutazioni di stretto merito non deducibili nel giudizio di cassazione – la sua produzione nel grado di legittimità è inammissibile, non rientrando nella previsione dell’art. 372 c.p.c. (Cass. 11/04/2024, n. 9900).
Trattandosi nel caso di specie, come emerge dal ricorso e ribadito in memoria, di una sentenza di non luogo a procedere, tale conclusione non è incisa dal nuovo art. 21bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dal d.lgs. n. 87 del 2024, che riconosce efficacia di giudicato nel processo tributario alla sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione, che non trova applicazione, per precisa scelta del legislatore e per il diverso contenuto probatorio posto alla base della decisione, nel caso in cui sia stata pronunciata dal giudice per le indagini preliminari sentenza divenuta definitiva, ancorché recante la formula «perché il fatto non sussiste» (Cass. 16/01/2025, n. 1144).
Avendo la CTR ritenuto inesistenti le operazioni rispetto alle quali sono state dedotte le spese in questione, il riferimento alla violazione dell’art. 90 della l. n. 289 del 2002, che regola esclusivamente il profilo dell’inerenza RAGIONE_SOCIALE medesime, appare d el tutto inammissibile.
Si deve infine precisare che tali conclusioni non appaiono inficiate dalla deduzione, contenuta in memoria, secondo cui con ordinanza n. 29416/2021 questa Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso erariale in relazione alle spese di sponsorizzazione per il 2011, valendo il principio de ll’autonomia dei singoli anni di imposta e ben potendo l’effettività RAGIONE_SOCIALE operazioni divergere da periodo a periodo, in mancanza di ogni diversa deduzione.
6. Con il quinto motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c., si deduce l’omesso esame di punti fondamentali della controversia e la violazione di legge, relativamente ai costi del carburante, violazione del principio di capacità contributiva costituzionalmente attestato (art. 53 Cost.), nonché violazione degli artt. 109 t.u.i.r., 54 d.P.R. n. 633 del 1972, 2727 c.c.
La CTR ha ritenuto che le spese per carburante fossero fittizie ritenendo sussistenti presunzioni precise e concordanti, quali in primo luogo la circostanza che un parte RAGIONE_SOCIALE spese non fosse documentata;
in secondo luogo, dando rilevanza al fatto che i rifornimenti erano effettuati sempre presso due soli impianti di carburante e poi evidenziando che alcuni rifornimenti erano stati effettuati in giorni in cui l ‘ autovettura risultava parcheggiata ininterrottamente presso il Park Fly di Fiumicino.
Il ricorrente si duole del fatto che la CTR non avrebbe valutato le proprie difese sul punto finendo così con violare anche il principio di capacità contributiva.
6.1. Il motivo è inammissibile, per plurime ragioni.
In primo luogo, il motivo è proposto con mescolanza di censure di diritto e relative alla motivazione, il che è inammissibile, come già evidenziato nell’esame del terzo motivo.
In secondo luogo, quanto specificamente alla deduzione del vizio motivazionale di cui al n. 5 dell’art. 360, primo comma, c.p.c., si evidenzia che anche in questo caso essa è impedita dalla circostanza di essere in presenza di una cd. doppia conforme di merito (art. 348ter , ultimo comma, c.p.c., applicabile ratione temporis ), come già evidenziato nell’esame del terzo motivo.
Ancora, la denuncia di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. anche in questo caso è evidenziata con riferimento ad argomentazioni difensive, e senza alcuna specifica indicazione del fatto storico il cui esame risulterebbe omesso, né dei motivi per i quali tale esame si rivelerebbe decisivo.
7. Concludendo, il ricorso va respinto.
Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore dell’RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna NOME COGNOME al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, spese che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art.
13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME