Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18390 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18390 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 06/07/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere – rel.-
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 11/04/2025
SPESE GIUDIZIO – ESTINZIONE GIUDIZIO EX ART. 46 D.LGS. N.
546/1992
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10463/2022 del ruolo generale, proposto
DA
NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina da considerarsi poste in calce al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
la RAGIONE_SOCIALE ROMA (codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del legale rappresentante pro tempore.
– INTIMATA –
per la cassazione della sentenza n. 1628/10/2022 della Commissione tributaria regionale del Lazio depositata in data 6 aprile 2022. Numero sezionale 2702/2025 Numero di raccolta generale 18390/2025 Data pubblicazione 06/07/2025
UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio celebratasi in data 11 aprile 2025.
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia è la decisione assunta dal Giudice regionale, nella parte in cui, dichiarando l’estinzione del giudizio di ottemperanza proposto dal contribuente per ottenere il pagamento delle spese di lite liquidate con la pronuncia n. 5097/32/2021 della Commissione tributaria provinciale di Roma, dando conto della cessazione delle materia del contendere in ragione dell’intervenuto pagamento della somma richiesta, compensava le spese di giudizio, richiamando sul punto la previsione dell’art. 46 d.lgs. n. 546/1992.
Avverso tale pronuncia NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 26 aprile 2022, formulando un unico motivo d’impugnazione.
La Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di Roma è restata intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso l’istante ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num . 3, c.p.c., la violazione degli artt. 15 e 46 d.lgs. n. 546/1992, contestando la decisione impugnata sia nella parte in cui aveva compensato le spese del giudizio, non sussistendo le relative gravi ed eccezionali ragioni considerate dal
Numero sezionale 2702/2025
legislatore, che nella parte in cui aveva giustificato la suindicata decisione richiamando l’art. 46 d.lgs. citato, segnalando sul punto che la Corte costituzionale con la sentenza n. 2748/2005 aveva dichiarato l’illegittimità di tale disposizione nella parte in cui precludeva al giudice tributario, nell’ipotesi di cessazione della materia del contendere, di regolare le spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale. Numero di raccolta generale 18390/2025 Data pubblicazione 06/07/2025
2. Il ricorso va accolto.
La decisione impugnata ha posto a base della decisione in tema di spese la precedente versione dell’art. 46 d.lgs. n. 546/1992 (rispetto alla novella di cui all’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 156/2015), la quale, al terzo comma, prevedeva che le spese del giudizio estinto, senza eccezioni di sorta e quindi anche nei casi di cessazione della materia del contendere tout court , restavano a carico della parte che le aveva anticipate.
Detta disposizione venne dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 274/2005 nella parte in cui stabiliva detta regola anche alle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributaria previste dalla legge.
La nuova disposizione dell’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, introdotta dall’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 156/2015, ratione temporis applicabile, ha dunque previsto che solo «nei casi di definizione delle pendenze tributaria previste dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate».
Ciò significa che nell’ipotesi in rassegna, non riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, il giudice regionale avrebbe dovuto farsi carico di regolare le spese di giudizio secondo il criterio della soccombenza virtuale o compensarle al
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ricorrere delle gravi ed eccezionali ragioni, da indicare esplicitamente in motivazione, considerando anche il comportamento della parte soccombente (cfr., su tali principi, tra le tante, Cass. n. 33157/2023 e Cass. n. 3950/2017). Numero di raccolta generale 18390/2025 Data pubblicazione 06/07/2025
Per tali ragioni, la sentenza impugnata va cassata e la causa rimessa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio -in diversa composizione – per la regolazione delle spese di giudizio secondo i principi indicati, nonché per liquidare le spese del presente grado legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio -in diversa composizione -anche per liquidare le spese del presente grado legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 aprile 2025.
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME