Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20665 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20665 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26653/2021 R.G., proposto
DA
COGNOME NOME rappresentato e difeso da ll’Avv. NOME COGNOME, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: EMAIL ), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE/CONTRORICORRENTE INCIDENTALE CONTRO
Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: EMAIL );
CONTRORICORRENTE/RICORRENTE INCIDENTALE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio il 6 maggio 2021, n. 2401/03/2021;
CONDANNA SPESE GIUDIZIALI COMPENSI GIUDIZIO DI RINVIO
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 marzo 2025 dal Dott. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1. NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio il 6 maggio 2021, n. 2401/03/2021, che, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avvis o di liquidazione n. 2011/003/SC/000002218/0/002 da parte dell’Agenzia delle Entrate per l’imposta di registro su sentenza depositata dal Tribunale Civile di Roma il 3 febbraio 2011, n. 2218/2011, in conseguenza della cassazione con rinvio (da parte dell’ordinanza depositata dalla Sezione Sesta – Tributaria di questa Corte il 21 maggio 2020, n. 9359) della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio il 28 marzo 2018, n. 2020/16/2018, che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere ed aveva compensato tra le parti le spese giudiziali « attesa l’esiguità del petitum», dopo la riassunzione della causa da parte del contribuente, ha accolto l’appello proposto da quest’ultimo avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 22 settembre 2016, n. 20909/51/2016, ed ha condannato l’Agenzia delle Entrate alla rifusione in suo favore delle spese dei giudizi di merito (per il primo grado ed il secondo grado) e di legittimità (rispettivamente nelle misure di € 350,00, € 400,00 ed € 600,00), per un totale di € 1.350,00, omettendo di liquidare (senza motivazione sul punto) le spese del giudizio di rinvio a seguito della cassazione della precedente sentenza del medesimo giudicante.
L ‘Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato avverso la medesima sentenza.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso al ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate.
Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso principale è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia v iolazione dell’art. 112 cod. proc. civ., con riferimento all’art. 1 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice del rinvio di provvedere sulle spese del relativo giudizio con condanna della parte soccombente.
1.1 Il predetto motivo è fondato.
1.2 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all’esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione -e, tuttavia, complessivamente soccombente – al rimborso delle stesse in favore della controparte (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 9 ottobre 2015, n. 20289; Cass., Sez. 2^, 13 giugno 2018, n. 15506; Cass., Sez. Un., 8 novembre 2022, n. 32906; Cass., Sez. 2^, 6 aprile
2023, n. 9448; Cass., Sez. Lav., 16 maggio 2024, n. 13709; Cass., Sez. 1^, 3 marzo 2025, n. 5551).
1.3 Nella specie, sulla premessa del riconoscimento della c.d. ‘ soccombenza virtuale ‘ (in relazione alla cessazione della materia del contendere), il giudice del rinvio ha effettivamente omesso di pronunciarsi sul punto, limitando la liquidazione alle fasi precedenti (giudizio di merito in primo grado e secondo grado; giudizio di legittimità). Infatti, secondo la sentenza impugnata: « Ciò comporta una soccombenza virtuale con la condanna alle spese dell’Agenzia pe r entrambi i gradi di giudizio, oltre a quello di legittimità, liquidate come da dispositivo ».
Laddove, l’esito complessivo della controversia avrebbe coerentemente imposto di condannare la parte soccombente anche alla rifusione delle spese del giudizio di rinvio, in aggiunta a quelle dei giudizi di merito e di legittimità.
1.4 Ciò posto, tenendo conto del valore della causa (€ 185,50), si ritiene di liquidare i compensi per il giudizio di rinvio nella misura di € 540,00 , che corrisponde al parametro medio (per il giudizio tributario di appello) secondo il d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Invero, tanto è consentito anche al giudice di legittimità, sempreché non si rendano indispensabili ulteriori accertamenti in fatto. Infatti, qualora sia impugnato per cassazione il quantum della liquidazione delle spese compiuta dal giudice di merito, e non siano necessari accertamenti di fatto, alla luce del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., che impone di non trasferire una c ausa dall’uno all’altro giudice quando il giudice rinviante potrebbe da sé svolgere le attività richieste al giudice cui la causa dovrebbe essere rinviata, è consentito alla Corte
decidere la causa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., liquidando le spese non solo del giudizio di legittimità, ma anche dei gradi di merito, in quanto sarebbe del tutto illogico imporre il giudizio di rinvio, al solo fine di provvedere ad una liquidazione che, in quanto ancorata a parametri di legge, ben può essere direttamente compiuta dal giudice di legittimità (tra le tante: Cass., Sez. Lav., 11 gennaio 2016, n. 211; Cass., Sez. Lav., 24 maggio 2021, n. 14199; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, n. 31935; Cass., Sez. 2^, 31 maggio 2022, nn. 17523 e 17524; Cass., Sez. 2^, 17 novembre 2022, n. 33916; Cass., Sez. Lav., 17 giugno 2024, n. 16718; Cass., Sez. Trib., 30 luglio 2024, n. 21386; Cass., Sez. Trib., 4 gennaio 2025, n. 121).
Il ricorso incidentale è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia – sotto la condizione sospensiva del l’impossibilità di procedere alla sola correzione della motivazione della sentenza impugnata nel senso di ridimensionare la condanna alla rifusione delle spese giudiziali nella misura complessiva di € 982,50 (ivi compreso anche il giudizio di rinvio), imputandosi le somme di € 440,00 al giudizio di merito in primo grado e secondo grado, di € 322,50 a l giudizio di legittimità e di € 220,00 al giudizio di rinvio – violazione/falsa applicazione dell’art. 4, commi 1 e 5, del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, in uno alla t ariffa allegata al medesimo decreto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere state liquidate le spese giudiziali dal giudice del rinvio in misura eccessiva, dovendo ritenersi congrua la minor somma di € 982,50 (secondo la precedente imputazione).
2.1 Premesso che l’accertata omissione di pronuncia del giudice del rinvio esclude il presupposto per una mera correzione della motivazione ex art. 384, quarto comma, cod.
proc. civ., segnando l’avveramento della condizione sospensiva a cui il ricorso incidentale è subordinato, il predetto motivo è, comunque, infondato.
2.2 Ora, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 15 dicembre 2017, n. 30286; Cass., Sez. 6^-2, 1 giugno 2020, n. 10343; Cass., Sez. 6^-5, 3 giugno 2021, n. 15313; Cass., Sez. 6^-5, 26 ottobre 2021, n. 30087; Cass., Sez. 6^-2, 19 novembre 2021, n. 35591; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3357; Cass., Sez. Trib., 22 dicembre 2022, n. 37589; Cass., Sez. Trib., 31 gennaio 2023, n. 2820; Cass., Sez. Trib., 30 luglio 2024, n. 21386; Cass., Sez. Trib., 25 febbraio 2025, n. 4848). 2.3 Considerando sempre il valore della causa (€ 185,50), in base ai parametri previsti dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55, la liquidazione delle spese giudiziali per i gradi di merito è al di sotto dei parametri medi (€ 525,00 e € 540,00), mentre quella di legittimità è di poco superiore al parametro medio (€ 510,00). Per cui, essendo stato rispettato lo scaglione di valore della controversia, la determinazione dei compensi non abbisognava di alcuna giustificazione.
In conclusione, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto col ricorso principale e l’infondatezza del motivo dedotto col ricorso incidentale, il ricorso principale può trovare
accoglimento, mentre il ricorso incidentale deve essere respinto; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con la condanna -in aggiunta a quella pronunciata dalla sentenza impugnata per le spese dei giudizi di merito e di legittimità -della controricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di rinvio in favore del ricorrente, liquidandole nella misura di € 540,00 per compensi e distraendole in favore del difensore antistatario del ricorrente per dichiarato anticipo.
4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. Se ne dispone, parimenti, la distrazione a favore del difensore antistatario della parte vittoriosa, il quale ha dichiarato di aver anticipato gli esborsi e di non aver riscosso i compensi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, in aggiunta alla pronuncia dalla sentenza impugnata sulle spese dei giudizi di merito e di legittimità, condanna la controricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di rinvio in favore del ricorrente, liquidandole nella misura di € 540,00 per compensi , oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, e distraendole in favore del difensore antistatario del ricorrente, Avv. NOME COGNOME da Roma, per dichiarato anticipo; condanna la controricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore del ricorrente, liquidandole nella misura di 200,00 per esborsi e di € 600,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, e
distraendole in favore del difensore antistatario del ricorrente, Avv. NOME COGNOME da Roma, per dichiarato anticipo.