Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23096 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23096 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23754/2022 R.G., proposto
DA
COGNOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME COGNOME con studio in Pietravairano (CE), elettivamente domiciliata presso l’Avv. NOME COGNOME con studio in Roma (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
Regione Campania, con sede in Napoli, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore ;
INTIMATA
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania il 28 marzo 2022, n. 2919/11/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del l’ 11 luglio 2025 dal Dott. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
CONDANNA SPESE GIUDIZIALI COMPENSI DEL GIUDIZIO DI RINVIO
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania il 28 marzo 2022, n. 2919/11/2022, che, in controversia avente ad oggetto l’ impugnazione di avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO da parte della Regione Campania per tassa automobilistica relativa all’anno 201 3 con riguardo al l’autovettura targata TARGA_VEICOLO nella misura di € 348,75, dopo la cassazione con rinvio della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania il 20 marzo 2018, n. 2608/01/2018, da parte della Sezione Sesta -Sottosezione Tributaria di questa Corte il 21 febbraio 2020, n. 4571, a seguito di riassunzione, ha accolto l’appello proposto da NOME COGNOME nei confronti della Regione Campania avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Caserta il 26 settembre 2018, n. 15816/14/2018, con condanna alla rifusione « delle spese del giudizio di appello, che liquida in euro 540,00, nella misura prevista dal DM 55/14 e 37/18, oltre accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario e delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 645,00, nella misura prevista dal DM 55/14 e 37118, oltre accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario ».
La Regione Campania è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è affidato a due motivi.
1.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione degli artt. 1, 15, 44, 45 e 46 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 92 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato stabilito dal giudice di appello che « ( … ) il ricorso in riassunzione tempestivamente proposto va
accolto (…) » senza, però, liquidare in dispositivo le spese del giudizio di riassunzione.
1.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione degli artt. 112, 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di appello di provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di riassunzione.
1.3 I predetti motivi -la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta -sono fondati.
1.4 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all’esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione -e, tuttavia, complessivamente soccombente – al rimborso delle stesse in favore della controparte (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 9 ottobre 2015, n. 20289; Cass., Sez. 2^, 13 giugno 2018, n. 15506; Cass., Sez. Un., 8 novembre 2022, n. 32906; Cass., Sez. 2^, 6 aprile 2023, n. 9448; Cass., Sez. Lav., 16 maggio 2024, n. 13709; Cass., Sez. 1^, 3 marzo 2025, n. 5551).
1.5 Nella specie, sulla premessa del riconoscimento della c.d. ‘ soccombenza virtuale ‘ (in relazione alla cessazione della materia del contendere), il giudice del rinvio ha effettivamente omesso di pronunciarsi sul punto, limitando la liquidazione alle
fasi precedenti (giudizio di merito in primo grado e secondo grado; giudizio di legittimità).
Laddove, l’esito complessivo della controversia avrebbe coerentemente imposto di condannare la parte soccombente anche alla rifusione delle spese del giudizio di rinvio, in aggiunta a quelle dei giudizi di merito e di legittimità.
1.6 Ciò posto, tenendo conto del valore della causa (€ 540,00), si ritiene di liquidare i compensi per il giudizio di rinvio nella misura di € 540,00 (in conformità al l’allegata nota spese) , che corrisponde al parametro medio (per il giudizio tributario di appello) secondo il d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Invero, tanto è consentito anche al giudice di legittimità, sempreché non si rendano indispensabili ulteriori accertamenti in fatto. Infatti, qualora sia impugnato per cassazione il quantum della liquidazione delle spese compiuta dal giudice di merito, e non siano necessari accertamenti di fatto, alla luce del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., che impone di non trasferire una c ausa dall’uno all’altro giudice quando il giudice rinviante potrebbe da sé svolgere le attività richieste al giudice cui la causa dovrebbe essere rinviata, è consentito alla Corte decidere la causa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., liquidando le spese non solo del giudizio di legittimità, ma anche dei gradi di merito, in quanto sarebbe del tutto illogico imporre il giudizio di rinvio, al solo fine di provvedere ad una liquidazione che, in quanto ancorata a parametri di legge, ben può essere direttamente compiuta dal giudice di legittimità (tra le tante: Cass., Sez. Lav., 11 gennaio 2016, n. 211; Cass., Sez. Lav., 24 maggio 2021, n. 14199; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, n. 31935; Cass., Sez. 2^, 31 maggio 2022, nn. 17523 e 17524; Cass., Sez. 2^, 17 novembre 2022, n. 33916; Cass.,
Sez. Lav., 17 giugno 2024, n. 16718; Cass., Sez. Trib., 30 luglio 2024, n. 21386; Cass., Sez. Trib., 4 gennaio 2025, n. 121).
2. In conclusione, valutandosi la fondatezza dei motivi dedotti, alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con la condanna -in aggiunta a quella pronunciata dalla sentenza impugnata per le spese dei giudizi di merito e di legittimità -dell ‘intimata alla rifusione delle spese del giudizio di rinvio in favore della ricorrente, liquid andole nella misura di € 540,00 per compensi , oltre a rimorso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, e distraendole in favore del difensore antistatario della ricorrente per dichiarato anticipo.
3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. Se ne dispone, parimenti, la distrazione a favore del difensore antistatario della parte vittoriosa, il quale ha dichiarato di aver anticipato gli esborsi e di non aver riscosso i compensi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, in aggiunta alla pronuncia della sentenza impugnata sulle spese dei giudizi di merito e di legittimità, condanna l ‘intimata alla rifusione delle spese del giudizio di rinvio in favore della ricorrente, liquidandole nella misura di € 540,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge,
e distraendole in favore del difensore antistatario della ricorrente, Avv. NOME COGNOME COGNOME da Pietravairano (CE), per dichiarato anticipo; condanna l ‘intimata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della ricorrente, liquidandole nella misura di 200,00 per esborsi e di € 536,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, e distraendole in favore del difensore antistatario della ricorrente, Avv. NOME NOME COGNOME da Pietravairano (CE), per dichiarato anticipo.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del l’11 luglio