Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21434 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21434 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21809/2023 R.G. proposto da :
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende;
-ricorrente-
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore;
-intimata- avverso ORDINANZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di PRIMO GRADO di Roma, n. 3581/2023 depositata il 31/10/2023;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ricorre, in proprio, quale procuratore antistatario di NOME COGNOME, avverso l’ordinanza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, che, pronunciando in sede di ottemperanza della sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado del Lazio n. 10363/2019, passata in giudicato, in ordine al pagamento delle spese di lite, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuto pagamento da parte di RAGIONE_SOCIALE nel corso del giudizio di ottemperanza.
RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME formula un unico motivo di ricorso.
Con la doglianza fa valere, ex art. 360, comma 1 n. 4 cod. proc. civ., la nullità dell’ordinanza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 15 d. lgs. 546 del 1992 e 112 cod. proc. civ., per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado omesso di pronunciarsi sulla domanda di liquidazione delle spese di lite formulata in sede di ottemperanza. Ricorda di avere agito in ottemperanza, dopo avere notificato alla parte soccombente atto di diffida e messa in mora, con invito a provvedere nel termine di 30 giorni, trascorso inutilmente il quale proponeva ricorso avanti alla C.T.R. di Roma, in data 31 ottobre 2022. RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio adducendo di avere adempiuto, successivamente alla proposizione del ricorso in ottemperanza. Il ricorrente, con memorie illustrative aderiva alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo sulla domanda di condanna al pagamento delle spese del giudizio di
ottemperanza, in forza della soccombenza virtuale di RAGIONE_SOCIALE Ciononostante, la Corte tributaria, dichiarando ‘non doversi procedere, ometteva qualsivoglia statuizione.
Il motivo è fondato.
Dal ricorso in ottemperanza si trae l’espressa richiesta di liquidazione delle spese di lite per detto giudizio, richiesta reiterata con le memorie illustrative (allegate al presente ricorso).
La decisione qui impugnata si limita a prendere atto dell’intervenuto pagamento della somma liquidata dalla sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado del Lazio n. 10363/2019, a titolo di spese di lite in favore del procuratore antistatario, in data successiva alla proposizione del ricorso in ottemperanza, e su questa base dichiara in dispositivo ‘non doversi provvedere’, omettendo qualsivoglia statuizione sulle spese di lite, peraltro non ricavabile, neppure per implicito, dalla decisione, così realizzando il vizio di omessa pronuncia, qui invocato.
L’ordinanza deve essere, dunque, cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in