Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20603 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20603 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/07/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere – rel.-
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 13/03/2025
SPESE GIUDIZIO – COMPENSAZIONE
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4380/2021 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del legale rappresentante, NOME COGNOME rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina da intendersi poste in calce all’atto di costituzione di nuovo difensore, dall’avv. NOME COGNOMEcodice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
l ‘A RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale CODICE_FISCALE).
per la cassazione della sentenza n. 312/6/2020 della Commissione tributaria regionale del Veneto depositata in data 10 agosto 2020, non notificata. Numero sezionale 1814/2025 Numero di raccolta generale 20603/2025 Data pubblicazione 22/07/2025
UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio celebratasi in data 13 marzo 2025.
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia è la liquidazione delle spese di giudizio della suindicata pronuncia con cui il Giudice regionale, chiamato a decidere sull’appello interposto dalla contribuente avverso la sentenza n. 630/3/2018 della Commissione tributaria provinciale di Vicenza nella parte in cui aveva compensato le spese di giudizio, lo rigettava « avendo il primo Collegio ravvisato giusti motivi per compensare le spese di giudizio nella tipologia dell’atto impugnato e nella carenza di difficoltà nel predisporre ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria» (così nella sentenza impugnata), per cui, confermando quando già ritenuto dal primo Giudice evidenziava che, non essendosi costituita dal giudizio d’appello l’Agenzia delle Entrate, sussistevano giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese di lite del giudizio di appello.
Avverso tale pronuncia RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 3/8 febbraio 2021, formulando sei motivi d’impugnazione.
L’Agenzia delle Entrate -Riscossione resisteva con controricorso notificato il 16 marzo 2021.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l’istante ha dedotto « l’error in procedendo commesso dai giudici, in quanto non si sono pronunciati su punti decisivi della controversia, generando anche il
difetto di motivazione della stessa sentenza» (v. pagina n. 3 del ricorso). Numero sezionale 1814/2025 Numero di raccolta generale 20603/2025 Data pubblicazione 22/07/2025
Con il secondo motivo di censura la ricorrente ha eccepito la nullità della sentenza «per l”error in iudicando”, per vizi della motivazione, ai sensi dell’art. 360 n. 1, n. 5 c.p.c., in quanto i giudici non hanno preso in esame la questione prospettagli e così facendo hanno confermato la tesi dell’appellante, basate tutte su presunzioni e non hanno tenuto conto della documentazione prodotta dal contribuente nel corso del giudizio» (v. pagina n. 4 del ricorso).
Con la terza doglianza la contribuente ha lamentato, a mente dell’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, assumendo, in sintesi, che i Giudici di primo grado avevano compensato le spese di giudizio in contrasto con la predetta disposizione (individuando i giusti motivi per dichiarare compensate le spese di giudizio nella «natura del giudizio» e nella «tipologia dell’atto oggetto dello stesso») e che per tale ragione era stato proposto appello, il quale era stato erroneamente rigettato con la suindicata motivazione peraltro attribuendo alla Commissione provinciale un passaggio motivazionale («carenza di difficoltà nel predisporre il ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria») dalla stessa non espresso -aggiungendo, infine -l’istante che «Non è condivisibile nemmeno la compensazione delle spese del giudizio di appello statuita dai giudici della CTR con la seguente motivazione: “che non essendosi costituita nel giudizio d’appello l’Agenzia delle Entrate – riscossione sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese di lite’» (v. pagina n. 12 del ricorso).
Con la quarta ragione di contestazione è stata denunciata, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa
applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. artt. 115, 116 e 167 c.p.c. Numero sezionale 1814/2025 Numero di raccolta generale 20603/2025 Data pubblicazione 22/07/2025
Con il quinto motivo di impugnazione la ricorrente ha eccepito, a mente dell’art. 360, primo comma, num. 3., c.p.c., la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 per essere viziata da «ultra-extra petizione e da omessa pronuncia» (v. pagina n. 15 del ricorso).
Con il sesto motivo di censura la ricorrente s’è doluta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3., c.p.c., della motivazione apparente della sentenza.
In ragione del criterio della ragione più liquida (cfr., tra le tate, Cass. n. 693/2024), il ricorso va accolto in relazione al terzo motivo, il cui esame assorbe lo scrutinio delle restanti censure.
Come riferito dalla contribuente, la Commissione tributaria provinciale di Vicenza accoglieva il ricorso della ricorrente avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (mancando l’indicazione del subalterno) e compensava interamente le spese di giudizio, reputando sussistenti i giusti motivi per dichiarare compensate le spese di giudizio in ragione della «natura del giudizio» e della «tipologia dell’atto oggetto dello stesso».
La Commissione tributaria regionale del Veneto, decidendo sull’appello avente ad oggetto solo la predetta liquidazione delle spese di primo grado, lo rigettava confermando quanto ritenuto dal primo Giudice anche nel ravvisato rilievo della « carenza di difficoltà nel predisporre ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria».
In realtà -per quanto possa rilevare – tale ultimo passaggio argomentativo non è presente nella sentenza di primo di grado ed ogni caso la pronuncia impugnata ha deciso il motivo di appello in
Numero sezionale 1814/2025
palese violazione dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, a mente del quale -nel testo ratione temporis applicabile – «Le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate». Numero di raccolta generale 20603/2025 Data pubblicazione 22/07/2025
È stato, infatti, più volte chiarito da questa Corte che:
in tema di spese giudiziali, il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 157/2014), in una verifica in negativo in ragione della elasticità costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese in favore della parte vittoriosa (v. Cass. n. 21400/2021);
il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, senza necessità, peraltro, di motivare le ragioni per cui ritiene di non doverlo fare (cfr., tra le tante, Cass. n. 21501/2024; Cass. 11329/2019; Cass. 26912/2020 e Cass. n. 24502/2017);
-le «gravi ed eccezionali ragioni» giustificative della compensazione delle spese di giudizio non possono essere illogiche, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass. n. 9977/2019) e devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (cfr., su
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tali principi, tra le tante, Cass. n. 9312/2024; Cass. n. 2572 /
2023; Numero di raccolta generale 20603/2025 Data pubblicazione 22/07/2025
Cass. n. 3429/2023; Cass. n. 3337/2023; Cass. n. 12212/2023;
Cass. n. 21956/2023; Cass. n. 24716/2023; Cass. n. 29226/2023;
Cass. n. 20049/2022; Cass. n. 2206/2019; Cass. n. 6059/2017);
-In particolare, il giudice deve tener conto della condotta processuale della parte soccombente nell’agire e resistere in giudizio, nonché dell’incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l’applicazione del criterio generale della soccombenza (cfr. Cass. n. 23592/2024) .
Nella fattispecie in esame, la Commissione ha reso una motivazione incoerente con i suddetti principi.
E ciò, non solo richiamando un passaggio motivazionale non presente nella sentenza impugnata carenza di difficoltà nel predisporre ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria»), ma accreditando, altresì una valutazione erronea sul versante giuridico, giacchè la ritenuta semplicità dell’impegno difensivo è semmai motivo per calibrare le spese di lite in relazione alle difficoltà della controversia, ma certamente non per compensarle, non essendo tale circostanza una ragione grave ed eccezionale, dovendo ravvisarsi tali requisiti in ciò che non accade nell’ordinarietà dei casi o in situazioni fattuali, tra cui il comportamento processuale, idonee a rendere il criterio generale della soccombenza del tutto sproporzionato in relazione agli interessi in gioco.
Soprattutto, il riferimento alla «natura della lite» ed alla «tipologia dell’atto» si rivelano formule stereotipate e prive di giuridico rilievo, non esistendo, di per sé, liti ed atti per le quali non opera il principio della soccombenza, la cui deroga va, piuttosto, ricercata nella specificità del caso concreto (cfr., tra le tante, Cass.
Numero sezionale 1814/2025
Numero di raccolta generale 20603/2025
n. 32487/2021) e nell’utilizzo delle categorie generali della gravità ed eccezionalità delle ragioni di compensazione, che non si prestano ad una classificazione generale, ma che di certo restano confinate ad ipotesi residuali. Data pubblicazione 22/07/2025
La sentenza impugnata va, pertanto, cassata in relazione al terzo motivo, il che -come anticipato -comporta, con l’assorbimento dell’esame delle restanti censure, il rinvio della causa alla Corte di giustizia di secondo grado del Veneto -in diversa composizione -perché provveda ad esaminare il motivo di appello alla luce dei principi illustrati, procedendo ad un apprezzamento fattuale del caso concreto, oltre a regolare le spese del presente grado di giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia di secondo grado del Veneto -in diversa composizione -anche per regolare le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 marzo 2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME