Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7572 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7572 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12476/2020 R.G., proposto
DA
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da sé medesimo, in qualità di Avvocato, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, ai sensi dell’art. 86 cod. proc. civ.;
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Presidente del Comitato di Gestione pro tempore ;
INTIMATA
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio il 7 novembre 2019, n. 6218/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19 gennaio 2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio il 7 novembre 2019, n. 6218/08/2019, che, in controversia sull’ottemperanza alla sentenza depositata
GIUDIZIO TRIBUTARIO DI OTTEMPERANZA
dalla Commissione tributaria regionale del Lazio il 27 febbraio 2017, n. 847/08/2017, avente ad oggetto l’accoglimento dell’appello proposto da NOME COGNOME, in qualità di difensore di NOME COGNOME, nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma col n. 209/2013, nel senso di condannare l’agente della riscossione alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali nella misura liquidata in € 900,00 in favore della contribuente con distrazione a favore del medesimo difensore, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in seguito al pagamento a tale titolo della somma di € 1.138,29 a mezzo di assegno circolare del 27 febbraio 2018 ed ha compensato le spese giudiziali;
l ‘RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
CONSIDERATO CHE:
il ricorso è affidato a due motivi;
1.1. con il primo motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunziarsi sull’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio il 27 febbraio 2017, n. 847/08/2017, e, comunque, di accertare la soccombenza virtuale dell’agente della riscossione;
1.2 con il secondo motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stata disposta dal giudice di secondo grado la compensazione RAGIONE_SOCIALE
spese giudiziali senza alcuna motivazione sulla soccombenza virtuale.
il primo motivo è ictu oculi infondato;
2.1 difatti, il giudice dell’ottemperanza ha disposto la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali sulla base di una chiara e precisa valutazione della soccombenza virtuale (salvo il successivo apprezzamento della relativa legittimità) in relazione all’improponibil ità del ricorso ex art. 70, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, a causa della notifica antecedente al decorso del termine minimo di trenta giorni dalla costituzione in mora dell’agente della riscossione;
di contro, il secondo motivo è fondato;
3.1 dopo la novella di cui al d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, che si applica in virtù di quanto previsto dalla disposizione transitoria di cui all’art. 12, comma 1, con decorrenza dal 10 giugno 2016, le sentenze recanti la condanna dell’amministrazione finanziaria al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore del contribuente, secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 69, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, costituiscono immediatamente, in relazione a tale capo della decisione, titolo esecutivo; si è esteso così al processo tributario il principio di cui all’art. 282 cod. proc. civ., ed ai sensi dell’art. 69, comma 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute a tale titolo al contribuente o al difensore antistatario, deve essere eseguito nel termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza secondo le modalità previste d all’ art. 38 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ed in caso di mancata esecuzione della sentenza, prevede l’art. 69, comma 4, in esame, il contribuente può promuovere il giudizio di ottemperanza senza necessità di formale costituzione in mora e, soprattutto, senza dover
attendere il passaggio in giudicato della sentenza medesima, come invece prevede – di regola – l’art. 70 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;
3.2 siffatta disciplina, quindi, diverge da quella riguardante la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali a favore dell’amministrazione finanziaria la quale, ai sensi del comma 2sexies dell’art. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, può procedere alla riscossione « mediante iscrizione a ruolo dopo il passaggio in giudicato della sentenza »;
3.3 pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di spese di lite nel processo tributario, se il pagamento in favore del contribuente, o del difensore antistatario, non è eseguito spontaneamente dall’amministrazione finanziaria nel termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza, ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, le somme dovute a tale titolo possono essere richieste con il giudizio di ottemperanza, senza necessità di formale costituzione in mora e senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza che ha dato luogo al titolo di pagamento; pur restando nella facoltà dell’amministrazione finanziaria procedere all’adempimento spontaneo sino a che il provvedimento attuativo non sia stato emesso, la tardività dell’adempimento può incidere sulla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del relativo processo (in termini: Cass., Sez. 5^, 7 aprile 2022, n. 11286); 3.4 ciò considerato, spetta certamente al giudice del merito, nel caso in cui dichiari la cessazione della materia del contendere, di deliberare il fondamento della domanda per decidere sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, ovvero per decidere se la domanda avrebbe dovuto essere accolta o rigettata ove non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere, con apprezzamento
di fatto la cui motivazione non postula certo di dar conto di tutte le risultanze probatorie e che è sindacabile in cassazione sol quando, a sua giustificazione, siano enunciati motivi formalmente illogici o giuridicamente erronei (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 31 agosto 2020, n. 18128; Cass., Sez. 3^, 20 giugno 2023, n. 17614; Cass., Sez. 5^, 9 gennaio 2024, n. 860) , in totale coerenza con l’orientamento di questa Corte sul tema generale della compensazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali, secondo cui nel processo tributario le « gravi ed eccezionali ragioni » indicate esplicitamente dal giudice nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio, ai sensi dell’art. 15, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass., Sez. 6^-5, 9 settembre 2021, n. 24365; Cass., Sez. 6^-5, 27 dicembre 2021, n. 41535; Cass., Sez. 6^-5, 8 febbraio 2022, n. 3915); 3.5 in materia di spese giudiziali, il sindacato di legittimità trova ingresso nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio della soccombenza, ponendo le spese a carico della parte risultata totalmente vittoriosa, e ciò vale sia nel caso in cui la controversia venga decisa in ognuno dei suoi aspetti, processuali e di merito, sia nel caso in cui il giudice accerti e dichiari la cessazione della materia del contendere e sia, perciò, chiamato a decidere sul governo RAGIONE_SOCIALE spese alla stregua del principio della c.d. ‘ soccombenza virtuale ‘ (da ultime: Cass., Sez. 1^, 31 agosto 2020, n. 18128; Cass., Sez. 2^, 28 dicembre 2022, n. 37857);
3.6 quando, pertanto, un giudizio sia stato definito con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere comprensiva di condanna alle spese giudiziali a
carico di una RAGIONE_SOCIALE parti, è ammissibile il ricorso per cassazione sul capo della decisione concernente le spese giudiziali soltanto se il suo oggetto sia limitato alla verifica della correttezza dell’attribuzione della qualità di parte soccombente, attraverso il riscontro dell’astratta fondatezza RAGIONE_SOCIALE ragioni RAGIONE_SOCIALE difese spiegate dal ricorrente per cassazione (Cass. Sez. 3^, 14 luglio 2003, n. 10998; Cass., Sez. 2^, 28 dicembre 2022, n. 37857); 3.7 secondo la sentenza impugnata: « Considerato comunque che le spese di giudizio possono essere compensate per la presente fase, in quanto l’atto di messa in mora è stato notificato il 14 dicembre 2017 successivamente alla notifica del ricorso per l’ottemperanza avvenuta l’antecedente 11 dicembre » 2017;
3.8 ne deriva, alla luce dei principi enunciati, che, stante la superfluità della messa in mora, una motivazione fondata sulla sua postergazione rispetto all’instaurazione del giudizio per l’ottemperanza è assolutamente erronea in punto di diritto ed inidonea a giustificare la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali secondo i parametri della soccombenza virtuale;
4. alla stregua RAGIONE_SOCIALE suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi l’infondatezza de l primo motivo e la fondatezza del secondo motivo, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio (ora, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a, della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
La Corte accoglie il secondo motivo e rigetta il primo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 19 gennaio