Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11088 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11088 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8994/2023 R.G., proposto
DA
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da sé medesimo, in qualità di Avvocato, con studio in RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato presso l’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, ai sensi e per gli effetti dell’art. 86 cod. proc. civ.;
RICORRENTE
CONTRO
il RAGIONE_SOCIALE, in persona del Vice-Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, dall’AVV_NOTAIO, dall’AVV_NOTAIO , dall’AVV_NOTAIO, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, tutti con studio in RAGIONE_SOCIALE (presso gli Uffici dell’Avvocatura Comunale ) , nonché dall’ AVV_NOTAIO, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia il 14 ottobre 2022, n.
GIUDIZIO TRIBUTARIO DI OTTEMPERANZA
Rep.
3915/12/2022, per l’ottemperanza alla sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia il 7 luglio 2020, n. 1507/12/2020, notificata il 13 luglio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9 aprile 2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia il 14 ottobre 2022, n. 3915/12/2022, che, in controversia sull’ottemperanza alla sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia il 7 luglio 2020, n. 1507/12/2020, notificata il 13 luglio 2020, nei limiti del capo relativo alla condanna del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE alla rifusione delle spese giudiziali in favore di NOME COGNOME nella misura complessiva di € 945,77, con distrazione a favore di NOME COGNOME, in qualità di difensore antistatario di NOME COGNOME, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in seguito al pagamento in corso di causa della predetta somma ed ha posto a carico del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE il solo pagamento del contributo unificato in favore di NOME COGNOME;
il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso;
CONSIDERATO CHE:
il ricorso è affidato a due motivi;
1.1 con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 cod. proc. civ. e 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice d ell’ottemperanza di pronunziare la condanna alla rifusione delle spese giudiziali in base al principio della soccombenza
virtuale, limitandosi a disporre il rimborso del contributo unificato;
1.2 con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato deciso il ricorso per ottemperanza con motivazione inconsistente o incongruente;
i motivi -la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta -sono fondati;
2.1 dopo la novella di cui al d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, che si applica in virtù di quanto previsto dalla disposizione transitoria di cui all’art. 12, comma 1, con decorrenza dal 10 giugno 2016, le sentenze recanti la condanna dell’amministrazione finanziaria (o dell’ente impositore) al pagamento delle spese processuali in favore del contribuente, secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 69, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, costituiscono immediatamente, in relazione a tale capo della decisione, titolo esecutivo; si è esteso così al processo tributario il principio di cui all’art. 282 cod. proc. civ., ed ai sensi dell’art. 69, comma 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il pagamento delle somme dovute a tale titolo al contribuente o al difensore antistatario, deve essere eseguito nel termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza secondo le modalità previste d all’ art. 38 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ed in caso di mancata esecuzione della sentenza, secondo l’art. 69, comma 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può promuovere il giudizio di ottemperanza senza necessità di formale costituzione in mora e, soprattutto, senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza medesima,
come invece prevede – di regola – l’art. 70 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;
2.2 siffatta disciplina, quindi, diverge da quella riguardante la condanna al pagamento delle spese processuali a favore dell’amministrazione finanziaria (o dell’ente impositore), la quale, ai sensi del comma 2sexies dell’art. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, può procedere alla riscossione « mediante iscrizione a ruolo dopo il passaggio in giudicato della sentenza »;
2.3 pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di spese di lite nel processo tributario, se il pagamento in favore del contribuente, o del difensore antistatario, non è eseguito spontaneamente dall’amministrazione finanziaria nel termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza, ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, le somme dovute a tale titolo possono essere richieste con il giudizio di ottemperanza, senza necessità di formale costituzione in mora e senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza che ha dato luogo al titolo di pagamento; pur restando nella facoltà dell’amministrazione finanziaria procedere all’adempimento spontaneo sino a che il provvedimento attuativo non sia stato emesso, la tardività dell’adempimento può incidere sulla regolamentazione delle spese del relativo processo (in termini: Cass., Sez. 5^, 7 aprile 2022, n. 11286; Cass., Sez. 5^, 21 marzo 2024, n. 7583);
2.4 nella specie, la sentenza impugnata ha correttamente dichiarato la cessazione della materia del contendere sul presupposto del pagamento sopravvenuto dei compensi spettanti al difensore antistatario del contribuente da parte dell’ ente impositore, essendo venuto meno ogni interesse ad una specifica pronunzia sulla domanda di ottemperanza;
2.5 ciò considerato, spetta certamente al giudice del merito, nel caso in cui dichiari la cessazione della materia del contendere, di deliberare il fondamento della domanda per decidere sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, ovvero per decidere se la domanda avrebbe dovuto essere accolta o rigettata ove non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere, con apprezzamento di fatto la cui motivazione non postula certo di dar conto di tutte le risultanze probatorie e che è sindacabile in cassazione sol quando, a sua giustificazione, siano enunciati motivi formalmente illogici o giuridicamente erronei (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 31 agosto 2020, n. 18128; Cass., Sez. 3^, 20 giugno 2023, n. 17614; Cass., Sez. 5^, 9 gennaio 2024, n. 860);
2.6 in materia di spese giudiziali, il sindacato di legittimità trova ingresso nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio della soccombenza, ponendo le spese a carico della parte risultata totalmente vittoriosa, e ciò vale sia nel caso in cui la controversia venga decisa in ognuno dei suoi aspetti, processuali e di merito, sia nel caso in cui il giudice accerti e dichiari la cessazione della materia del contendere e sia, perciò, chiamato a decidere sul governo delle spese alla stregua del principio della c.d. ‘ soccombenza virtuale ‘ (da ultime: Cass., Sez. 1^, 31 agosto 2020, n. 18128; Cass., Sez. 2^, 28 dicembre 2022, n. 37857), in totale coerenza con l’orientamento di questa Corte sul tema generale della compensazione delle spese giudiziali, secondo cui nel processo tributario le « gravi ed eccezionali ragioni » indicate esplicitamente dal giudice nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, ai sensi dell’art. 15, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.
546, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass., Sez. 6^-5, 9 settembre 2021, n. 24365; Cass., Sez. 6^-5, 27 dicembre 2021, n. 41535; Cass., Sez. 6^-5, 8 febbraio 2022, n. 3915; Cass., Sez. 5^, 21 marzo 2024, n. 7583);
2.7 quando, pertanto, un giudizio sia stato definito con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere comprensiva di condanna alle spese giudiziali a carico di una delle parti, è ammissibile il ricorso per cassazione sul capo della decisione concernente le spese giudiziali soltanto se il suo oggetto sia limitato alla verifica della correttezza dell’attribuzione della qualità di parte soccombente, attraverso il riscontro dell’astratta fondatezza delle ragioni delle difese spiegate dal ricorrente per cassazione (Cass. Sez. 3^, 14 luglio 2003, n. 10998; Cass., Sez. 2^, 28 dicembre 2022, n. 37857; Cass., Sez. 5^, 21 marzo 2024, n. 7583);
2.8 tuttavia, nella vicenda in disamina, limitandosi a disporre il solo pagamento del contributo unificato, il giudice dell’ottemperanza ha implicitamente disposto la compensazione (per il residuo) delle spese giudiziali sulla base di una fragile e apodittica valutazione della soccombenza virtuale , che è inidonea a giustificare l’ inevitabilità dell’intervallo corrente tra la notifica della sentenza posta in esecuzione ed il pagamento della somma dovuta, essendo stato imputato il ritardo alla durata fisiologica del procedimento sfociante nell’atto deliberativo dell’ente impositore , le cui ragioni rimangono irrilevanti per il beneficiario (« Relativamente alle spese del processo di ottemperanza, va detto che nessuno dei rimedi suggeriti dal ricorrente sarebbe stato utile ad evitare l’approvazi one della pratica di liquidazione
con delibera del Consiglio Comunale, ai cui tempi di celebrazione sarebbero da addebitare i tre mesi di ritardo rispetto al termine dei 90 gg. dalla notifica della sentenza invocato dal ricorrente »);
3. alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi la fondatezza dei motivi dedotti, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia (ora, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a, della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 9 aprile 2024.