Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30228 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30228 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18496/2023 R.G., proposto
DA
NOME COGNOME, rappresentato e difeso da sé medesimo, ai sensi dell’art. 86 cod. proc. civ., in qualità di Avvocato, con studio in Pietravairano (CE), nonché dall’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato (indirizzi pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL, EMAIL, EMAIL ), giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
Comune di Teano (CE), in persona del Sindaco pro tempore ;
INTIMATO
avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta il 16 febbraio 2023, n. 486/6/2023, per l’ottemperanza alla sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Caserta il 31 gennaio 2022, n. 317/6/2022, notificata il 3 maggio 2022;
GIUDIZIO TRIBUTARIO DI OTTEMPERANZA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28 ottobre 2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME, in qualità di difensore antistatario di NOME COGNOME, in controversia sull’ottemperanza alla sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale il 31 gennaio 2022, n. 317/6/2022, notificata il 3 maggio 2022, che aveva accolto il ricorso di NOME COGNOME ed aveva condannato il Comune di Teano (CE) alla rifusione in suo favore delle spese giudiziali nella misura di € 500,00, oltre ad accessori, con attribuzione al difensore antistatario, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta il 16 febbraio 2023, n. 486/6/2023, giacché, dopo la notifica l’1 giugno 2022 di atto di messa in mora con diffida alla corresponsione dell’importo complessivo di € 789,56 a titolo di spese giudiziali ed il decorso del termine di trenta giorni dalla predetta notifica, il giudice monocratico aveva disposto la nomina di un commissario ad acta ed aveva liquidato in suo favore la somma di € 300,00, senza ado ttare alcuna statuizione sulle spese giudiziali dell’ottemperanza.
Il Comune di Teano (CE) è rimasto intimato.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale si denuncia violazione degli artt. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 92 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente disposto dal giudice dell’ottemperanza: « Nulla per le spese del presente giudizio stante la contumacia di parte resistente ».
A dire del ricorrente, « poiché, la contumacia di parte resistente non è una ragione per compensare le spese di giudizio, anzi essendo la stessa una p.a. aggrava la sua posizione la contumacia ».
Il già menzionato motivo è fondato.
Invero, è pacifico che anche al giudizio tributario di ottemperanza si applica il principio della soccombenza (Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2016, n. 25147).
Tale principio è sancito, in linea generale, dall’art. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che detta una specifica disciplina (ancorché sulla falsariga dell’art. 91 cod. proc. civ.) per la regolamentazione delle spese nel processo tributario. Per cui, anche per la fattispecie in disamina, vale il principio generale per cui la mancata statuizione sulle spese del giudizio integra una vera e propria omissione di carattere concettuale e sostanziale e costituisce un vizio della sentenza, stante la mancanza di qualsiasi decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che è stata ritualmente proposta e che richiede pertanto una pronuncia di accoglimento o di rigetto. Ne consegue che l’omessa pronuncia sulle spese in un provvedimento a contenuto decisorio che definisce il giudizio non costituisce mero errore materiale emendabile con la speciale procedura di correzione prevista dagli artt. 287 e ss. cod. proc. civ., ma vizio di omessa pronuncia da farsi valere solo con i mezzi d’impugnazione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 23 giugno 2005, n. 13513; Cass., Sez. 3^, 19 febbraio 2013, n. 4012; Cass., Sez. 2^, 17 giugno 2016, n. 12625; Cass., Sez. 6^-1, 31 ottobre 2018, n. 27766; Cass., Sez. 5^, 15 maggio 2019, n. 12963; Cass., Sez. 6^-5, 27 maggio 2021, n. 14786; Cass., Sez. 6^-5, 29 ottobre 2021, n. 30818; Cass.,
Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 740; Cass., Sez. Un., 6 luglio 2023, n. 19137; Cass., Sez. 2^, 13 gennaio 2025, n. 856).
A giustificazione di tale assunto si è anche detto che, in tema di disciplina delle spese processuali, la soccombenza costituisce un’applicazione del principio di causalità, in virtù del quale non è esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (in quanto trasgressivo di norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo; essa prescinde, pertanto, dalle ragioni – di merito o processuali – che l’abbiano determinata e dal fatto che il rigetto della domanda della parte dichiarata soccombente sia dipeso dall’avere il giudice esercitato i suoi poteri officiosi (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 30 maggio 2000, n. 7182; Cass., Sez. 3^, 27 novembre 2006, n. 25141; Cass., Sez. 3^, 15 luglio 2008, n. 19456; Cass., Sez. 1^, 29 luglio 2021, n. 21823; Cass., Sez. 3^, 12 dicembre 2022, n. 36182; Cass., Sez. Un., 14 novembre 2024, n. 29432; Cass., Sez. 3^, 13 marzo 2025, n. 6640).
Nella specie, quindi, il giudice dell’ottemperanza ha contravvenuto a tale principio, astenendosi – senza alcuna giustificazione – dalla liquidazione delle spese giudiziali in favore della parte vittoriosa ed a carico della parte soccombente.
In definitiva, si deve procedere alla determinazione dei compensi per il giudizio di ottemperanza, tenendo anche conto degli esborsi per le c.d. ‘ spese vive ‘ (in particolare, del contributo unificato).
Ma tanto è consentito anche al giudice di legittimità, sempreché non si rendano indispensabili ulteriori accertamenti in fatto. Infatti, qualora sia impugnato per cassazione il quantum della liquidazione delle spese compiuta dal giudice di
merito, e non siano necessari accertamenti di fatto, alla luce del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., che impone di non trasferire una causa dall’uno all’altro giudice quando il giudice rinviante potrebbe da sé svolgere le attività richieste al giudice cui la causa dovrebbe essere rinviata, è consentito alla Corte decidere la causa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., liquidando le spese non solo del giudizio di legittimità, ma anche dei gradi di merito, in quanto sarebbe del tutto illogico imporre il giudizio di rinvio, al solo fine di provvedere ad una liquidazione che, in quanto ancorata a parametri di legge, ben può essere direttamente compiuta dal giudice di legittimità (tra le tante: Cass., Sez. Lav., 11 gennaio 2016, n. 211; Cass., Sez. Lav., 24 maggio 2021, n. 14199; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, n. 31935; Cass., Sez. 2^, 31 maggio 2022, nn. 17523 e 17524; Cass., Sez. 2^, 17 novembre 2022, n. 33916; Cass., Sez. Lav., 17 giugno 2024, n. 16718; Cass., Sez. Trib., 30 luglio 2024, n. 21386; Cass., Sez. Trib., 4 gennaio 2025, n. 121).
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alla statuizione sulle spese giudiziali; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con la condanna dell’ente impositore alla rifusione delle spese del giudizio di appello in favore del contribuente, liquidandole (in base alla nota spese) nella misura di € 57,17 per esborsi e di € 525,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e altri
accessori di legge, e la distrazione a favore del difensore antistatario del contribuente per dichiarato anticipo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. Se ne dispone, parimenti, la distrazione a favore del difensore antistatario della parte vittoriosa (non anche per quest’ultima), il quale ha dichiarato di aver anticipato gli esborsi e di non aver riscosso i compensi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna il Comune di Teano (CE) alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza in favore di COGNOME, liquidandole nella misura di € 57,17 per esborsi e di € 525,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e altri accessori di legge, e distraendole in favore del difensore antistatario di COGNOME, AVV_NOTAIO da Pietravairano (CE), per dichiarato anticipo; condanna il Comune di Teano (CE) alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore di NOME, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 536,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, e distraendole in favore del difensore antistatario di NOME, AVV_NOTAIO da Roma, per dichiarato anticipo.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE DottAVV_NOTAIO NOME COGNOME