Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30036 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30036 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11963 -20 24 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO, domicilia;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, per procura speciale in atti, dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale come in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 50/09/2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell ‘EMILIA ROMAGNA , depositata il 05/01/2023;
Oggetto:
Tributi
–
spese
di sponsorizzazione
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18 settembre 2024 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IVA, IRES ed IRAP emesso nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, con cui l’amministrazione finanziaria recuperava a tassazione i costi per spese di sponsorizzazione sostenuti nell’anno 2015, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna con la sentenza in epigrafe indicata accoglieva l’appello proposto dalla società contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ed annullava l’atto impositivo riconoscendo l’inerenza dei costi, la cui esistenza, peraltro, l’amministrazione finanziaria non aveva contestato.
Avverso tale statuizione l ‘RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi cui l’intimata replicava con controricorso.
Formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ex art. 380 bis c.p.c., in data 18/09/2024, in considerazione della rilevata infondatezza del primo motivo essendo la fattispecie regolata dall’art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, ed inammissibile il secondo motivo per difetto di decisività RAGIONE_SOCIALE stesso, la ricorrente con atto depositato in data 01/10/2024 ha chiesto la decisione del ricorso e, quindi, ai sensi degli artt. 380 bis e 380-bis.1 c.p.c. è stata disposta la trattazione della causa per l’odierna camera di consiglio.
Le parti hanno depositato memoria ex art. 380-bis 1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la difesa erariale deduce la «v iolazione dell’art. 108 dpr 917/1986 e dell’art. 19 bis 1 dpr 633/1972, in relazione all’art. 360 n. 3 cpc».
1.1. La ricorrente sostiene che «La CTR, assumendo che dalla esistenza di un costo e dall’assolvimento dell’Iva debba
necessariamente derivarne il riconoscimento della detrazione, si pone in contrasto con la lettera e la ratio della norma. L’art. 19 richiede infatti espressamente il requisito della inerenza».
1.2. Nella memoria depositata all’esito della proposta di definizione di cui si è detto, la ricorrente sostiene che:
-l’applicazione dell’art. 90, comma 8, della legge 289 del 2002 era stata invocata dalla contribuente nel ricorso di primo grado, ma la sentenza della CTP aveva escluso l’applicabilità di tale presunzione per difetto dei requisiti soggettivi dei soggetti sponsorizzati in quanto «l’uno una società di capitali, l’altro, seppur denominata RAGIONE_SOCIALE, non ne possedeva in concreto i requisiti»;
nel merito, poi, i giudici di primo grado aveva ritenuto non raggiunta la prova della inerenza RAGIONE_SOCIALE spese a carico della contribuente;
-la sentenza d’appello non ha riformato la parte della sentenza afferente alla applicabilità dell’art. 90 citato, avendo valutato sufficiente la prova dell’inerenza;
pertanto, il tema della presunzione di inerenza ex art. 90 comma 8, sarebbe coperto da giudicato interno.
in ogni caso, «anche a volere prescindere da ciò, risulta agli atti che i beneficiari della sponsorizzazione, RAGIONE_SOCIALE (percettore di € 70.000) e la sedicente RAGIONE_SOCIALE (percettore di € 30.000) sono privi dei requisiti soggettivi per il godimento della presunzione di cui all’art. 90 comma 8 ».
1.3. Va preliminarmente escluso che nella specie si possa rinvenire un giudicato interno con riferimento alla questione dell’applicabilità del disposto di cui al citato art. 90 , in quanto la società contribuente , per come risulta dall’atto di appello prodotto in atti, aveva sottoposto anche al giudice di secondo grado la relativa questione.
1.4. Ciò precisato, osserva il Collegio che la sentenza d’appello, seppur corretta in diritto, va modificata nella parte motiva, in quanto nel caso in esame deve ritenersi applicabile l’art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002 che, per consolidato orientamento di questa Corte, fissa una presunzione assoluta di inerenza e congruità RAGIONE_SOCIALE sponsorizzazioni rese a favore di imprese sportive dilettantistiche laddove i corrispettivi erogati siano destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante e sia riscontrata, a fronte dell’erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima, consentendo, di conseguenza, di ritenere integralmente deducibili tali spese dal reddito del soggetto sponsor (da ultimo Cass. n. 4612/2023)
1.5. Va, però, precisato che tale disposizione è applicabile esclusivamente per il costo di sponsorizzazione (pari a 30.000,00 euro) sostenuto a favore dell’RAGIONE_SOCIALE, mentre non si applica per l’analogo costo sostenuto a favore della RAGIONE_SOCIALE che non risulta essere società di capitali senza scopo di lucro, atteso che la disposizione in esame non si applica a tutte le società di capitali, ma solo «alle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro» (Cass. n. 9614/2019).
1.6. In relazione a tale costo viene quindi in rilievo la nozione fiscale di inerenza, al cui riguardo questa Corte ha affermato che «in tema di imposte dei redditi e di IVA, l’inerenza di un costo, sostenuto nell’esercizio dell’attività di impresa, comporta una valutazione qualitativa e non di tipo utilitaristico o quantitativo, per cui lo stesso attiene o non attiene all’attività stessa a prescindere dalla sua entità; ne consegue che il contribuente è tenuto a provare i fatti costitutivi del costo ed a documentarli, quali l’esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, ponendoli in correlazione all’attività imprenditoriale svolta» (Cass. n.
1239/2025; in termini, tra le tante, anche Cass. n. 11324/2022 e n. 18904/2018).
1.7. Con specifico riferimento alla deducibilità dei costi di sponsorizzazione, consistenti nella promozione del marchio e del prodotto che si intende lanciare sul mercato, la sentenza di queta Corte n. 11324/2022, sopra citata, ha affermato che «mentre in base all’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’inerenza doveva essere valutata secondo un giudizio di carattere quantitativo, le spese di sponsorizzazione erano ritenute deducibili ove il soggetto (anche se non titolare del marchio), comunque, traeva dallo sfruttamento del segno distintivo un’utilità per il potenziale incremento della propria attività commerciale (Cass. 4518/13; 4516/13; n. 27198/2014; n. 6548/2012), alla luce del condivisibile orientamento che correla il concetto di inerenza a un giudizio di carattere qualitativo, i costi di sponsorizzazione sono deducibili dal reddito di impresa ove risultino inerenti all’attività della stessa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, esclusa ogni valutazione in termini di utilità o vantaggio, potenziale incremento per l’attività imprenditoriale medesima».
1.8. Orbene, nel caso di specie il giudice del gravame ha accertato, con una valutazione in fatto non adeguatamente censurata con il corrispondente paradigma normativo, che sussisteva una specifica correlazione fra l’utilizzo del marchio e la potenziale utilità per l’attività dell’impresa, stante «la proficuità sotto il profilo qualitativo, RAGIONE_SOCIALE complessive spese di pubblicità e di sponsorizzazione».
1.9. Ne consegue che anche sotto tale profilo il motivo di ricorso va rigettato.
Con il secondo mezzo di cassazione la ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.
2.1. Sostiene che « La RAGIONE_SOCIALE omette di considerare che l’Ufficio non si è limitato a contestare il difetto di inerenza dei costi di sponsorizzazione, ma ha altresì contestato gli specifici elementi che comunque portavano a ritenere l’inesistenza dei costi stessi».
2.2. In partica, la ricorrente censura la statuizione d’appello in cui si afferma che « nel caso in esame è incontestata l’esistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni sopra indicate, i pagamenti e le prestazioni pubblicitarie, che vengono contestate solo sotto il profilo dell’inerenza », mentre invece gli atti processuali davano evidenza anche di tale contestazione che l’amministrazione finanziaria aveva mosso alla società contribuente sul rilievo che nella fattispecie « non vi è traccia di striscioni pubblicitari, cartelloni pubblicitari, stampe, locandine, cartelli ecc, né tanto meno viene documentato l’esiste nza del servizio ospitality presso i parchi assistenza vetture, lungo i tracciati di gara; tutte forme di pubblicità che i cedenti si erano impegnati a fornire nei contratti sottoscritti con la RAGIONE_SOCIALE. Unico elemento pubblicitario documentato dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE, sono gli adesivi apposti sulle autovetture ».
2.3. Il motivo è inammissibile per difetto di decisività della censura atteso che è la stessa parte ricorrente ad ammettere che la pubblicità comunque vi era stata, seppur attraverso la sola apposizione sulle autovetture degli sponsees degli adesivi della società sponsor, rilevando la mancata effettuazione RAGIONE_SOCIALE altre modalità di sponsorizzazione soltanto tra le parti e sotto il profilo di un eventuale inadempimento contrattuale.
In estrema sintesi il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, con esclusione di quelle di cui all’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ. , posto che il ricorso -in ispecie il primo motivo -è rigettato per ragioni in parti diverse da quelle poste a fondamento della proposta di definizione
accelerata ex art. 380 bis cod. proc. civ. e a queste non riconducibili (arg. da Cass. n. 21668/2024).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 6.000,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma il 18 settembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME