Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4617 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4617 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/02/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 26791/2014 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO.
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa al AVV_NOTAIO, con il quale è elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, alla INDIRIZZO, in virtù di procura in calce al controricorso.
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di ABRUZZO, n. 715/3/14, depositata il 30 giugno 2014, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 novembre 2022 dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO CHE
RAGIONE_SOCIALE Teramo, notificava alla RAGIONE_SOCIALE, in data 19 dicembre 2011, l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO con il quale rettificava la dichiarazione presentata dalla società per il periodo d’imposta 2006, recuperando a tassazione, ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette e dell’IVA, per difetto di inerenza ex artt. 109 T.U.I.R. e 19 d.P.R. n.633/72, gli importi (dedotti e detratti) di cui alla fattura n. 1 del 5 luglio 2006 emessa dalla RAGIONE_SOCIALE.
La Commissione tributaria provinciale di Teramo, adita dalla società contribuente, con sentenza n. 158/01/13, depositata il 18 marzo 2013, aveva accolto il ricorso, compensando tra le parti le spese di causa.
La Commissione tributaria regionale di Abruzzo, con la sentenza in questa sede impugnata, ha rigettato l’appello principale proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (ed anche il ricorso incidentale proposto dalla società contribuente sulla compensazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali di primo grado) affermando che i giudici di primo grado non avevano erroneamente interpretato l’art.90, comma 8, della legge n. 289/2002, in quanto detta disposizione stabiliva che, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, costituivano spese di pubblicità volte alla promozione dell’immagine e di prodotti del soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivo di euro 200.000,00 le spese sostenute verso enti svolgenti attività sportiva dilettantistica; tale previsione normativa aveva introdotto, come evidenziato dalla stessa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nella circolare 22 aprile 2003, n. 21/E, una presunzione assoluta in ordine alla natura pubblicistica RAGIONE_SOCIALE somme corrisposte;
nel caso di specie, sussistevano entrambe le condizioni individuate dalla citata circolare, ovvero i corrispettivi erogati erano stati destinati alla promozione dell’immagine e dei prodotti del soggetto erogante ed esisteva, a fronte della erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima, con la conseguenza che trovava applicazione la richiamata presunzione assoluta; la ragione del trattamento favorevole RAGIONE_SOCIALE spese di sponsorizzazione entro il limite quantitativo di euro 200.000,00, era da ricercarsi, secondo l’orientamento prevalente nella giurisprudenza tributaria, nella precisa volontà del legislatore di agevolare tale strumento di finanziamento indispensabile alla sopravvenienza del settore sportivo dilettantistico, giudicato meritevole di tutela anche per i risvolti sociali e sanitari che assume l’attività sportiva; in tale contesto normativo e di prassi l’interpretazione offerta dall’Amministrazione secondo cui l’agevolazione consisteva solo « nel dirimere a livello normativo ogni dubbio circa l’ipotetica riconducibilità dell’onere alla categoria RAGIONE_SOCIALE spese di propaganda, connotate dalla minore deducibilità fiscale e dalla indetraibilità dell’IVA » non poteva trovare spazio.
4. I giudici di secondo grado, poi, in ordine al giudizio di difetto di inerenza e di antieconomicità della spesa pubblicitaria sollevato quale ulteriore motivo di gravame da parte dell’Amministrazione, hanno condiviso la motivazione addotta dal giudice di primo grado, ritenendola conforme in fatto e in diritto alle conclusioni a cui era pervenuta; in particolare, non poteva essere accolta, in merito all’inerenza, l’interpretazione restrittiva RAGIONE_SOCIALE norme operata dall’Ufficio secondo la quale l’imprenditore doveva indicare per ogni spesa pubblicitaria l’effetto patrimoniale su ricavi per ogni singolo cliente; era sufficiente la dimostrazione fornita che la sponsorizzazione aveva portato una rilevante spendita del nome nelle regioni interessate dal campionato calcistico, tanto da creare rapporti commerciali con aziende del territorio; la scelta della sponsorizzazione resa ad una
squadra calcistica locale era stata operata sia per creare un collegamento con il territorio e sia per incentivare il nuovo settore del fotovoltaico, che evidentemente esulava dalle attività proprie della RAGIONE_SOCIALE e pertanto necessitava di una clientela completamente differente; la sponsorizzazione erogata all’RAGIONE_SOCIALE aveva inciso sul fatturato della RAGIONE_SOCIALE appena per l’1,7% per l’anno in discussione (2006); in conclusione la spesa in discussione doveva essere ritenuta inerente in vista degli obiettivi della società resistente.
La Commissione tributaria regionale, in merito alla ritenuta indeducibilità della spesa per la sua antieconomicità, ha evidenziato che il corrispettivo era stato versato alla RAGIONE_SOCIALE a fronte di un servizio pubblicitario reso alla RAGIONE_SOCIALE e della prova della emissione RAGIONE_SOCIALE relative fatture e dei pagamenti effettuati con mezzi finanziari tracciabili; peraltro, la valutazione della economicità della spesa competeva esclusivamente all’imprenditore, mentre l’Ufficio entrava soltanto nella fase consuntiva, con la conseguenza che l’attività accertatrice dell’Ufficio si riferiva ad uno schema parziale che non comprendeva il complessivo processo decisionale e i risultati non potevano assumere una significazione tale da giustificare la dichiarazione di indeducibilità totale di una spesa.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a quattro motivi.
La società RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso e memoria.
CONSIDERATO CHE
Il primo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 90, comma 8, della legge n. 289/2002, 108 e 109 T.U.I.R., con riferimento all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., avendo la Commissione tributaria regionale erroneamente interpretato gli artt. 90, comma 8, della legge n. 289/2002, 108 e 109 T.U.I.R., ricostruendo la portata applicativa della prima disposizione in termini
di autonomo regime di deducibilità dei costi per sponsorizzazioni alle associazioni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE svincolato dalla prova dell’inerenza e più in generale della ricorrenza degli elementi prescritti dall’art. 109 T.U.I.R. per la determinazione del reddito d’impresa; considerato che le spese ex art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002 costituivano, per espressa disposizione normativa, oneri riconducibili all’art. 108, comma 2, T.U.I.R., risultava evidente l’errore di diritto commesso dai giudici di secondo grado nel ritenere la deduzione RAGIONE_SOCIALE spese in esame vincolata alla sola verifica RAGIONE_SOCIALE condizioni poste dall’art. 90, comma 8, citato e non anche alla concreta verifica dell’inerenza, che assolutamente non era insita nella previsione normativa, né oggetto di presunzione alcuna; dunque, la corretta interpretazione della disposizione agevolativa in esame, implicava che le erogazioni ex art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002 costituivano ad ogni effetto di legge costi di pubblicità ex art. 74 (oggi 108) T.U.I.R. fino al limite di euro 200.000,00, deducibili secondo le regole previste da tale disposizione e non regredibili in via ermeneutica a spese di rappresentanza; oltre detto limite, l’eccedenza era deducibile secondo le ordinarie regole previste dal T.U.I.R.; in ogni caso, occorreva rispettare le disposizioni di carattere generale quanto a certezza, competenza ed inerenza.
2. Il secondo mezzo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 109 T.U.I.R. e 2697 cod. civ., con riferimento all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.; l’RAGIONE_SOCIALE non aveva mai sostenuto che per ogni spesa dedotta il contribuente doveva comprovare il rientro economico, ma, piuttosto, al fine di replicare alle deduzioni della società contribuente, aveva analizzato i dati indicati ed aveva escluso che le commesse ricevute dalle ditte e dagli enti individuati da controparte potessero essere geneticamente ricondotti alla sponsorizzazione; la tesi della Commissione tributaria regionale, secondo cui l’Ufficio riteneva necessaria la prova documentale del
collegamento tra la pubblicità e la stipula di nuovi contratti, aveva comportato l’indebito storno del vaglio giudiziale dal reale oggetto del contendere, ossia il difetto di inerenza di un costo assolutamente disancorato dall’oggetto societario e dall’ambito economico e geografico di riferimento della RAGIONE_SOCIALE, verso profili di assoluta astrattezza e genericità, quali quelli relativi allo sviluppo del settore fotovoltaico ovvero alla scarsa incidenza del costo rispetto al fatturato, peraltro trattati dal Giudice con estrema superficialità e senza la minima disamina RAGIONE_SOCIALE repliche dell’Ufficio; la sentenza era viziata nella misura in cui di fatto aveva consentito alla parte di dedurre costi per sponsorizzazione e di sottrarsi contestualmente all’onere di dimostrare lo specifico nesso di strumentalità con i ricavi e, soprattutto, con il reddito dichiarati, per di più in presenza di contestazioni circostanziate mosse dall’Ufficio e con l’aggravante di riconoscere, in forza di un’errata interpretazione dell’art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002, una franchigia vera e propria di euro 200.000,00 completamente esente da ogni tipo di sindacato.
3. Il terzo mezzo deduce l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, con riferimento all’art 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., con specifico riferimento agli elementi indicati dall’Ufficio, nell’atto di appello e nella memoria illustrativa (debitamente trascritti nel ricorso per cassazione) per negare l’inerenza dei costi di sponsorizzazione manifestamente sproporzionati rispetto all’utilità ritraibile dalla pubblicità: 1) il settore specialistico di operatività della RAGIONE_SOCIALE, orientata non alla vendita al dettaglio ma a partnerships squisitamente commerciali tra operatori economici in ambito ultraregionale; da cui l’inutilità della veicolazione del messaggio pubblicitario su un minuscolo campo di provincia; 2) la modestia degli incassi ritratti dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e del numero di spettatori, a comprova della sterilità della scelta di pubblicizzare il marchio Way con un tale impiego di risorse; 3) l’impossibilità di operare un qualsiasi
raccordo tra i potenziali clienti individuati da controparte con la sponsorizzazione (raccordo invece riconducibile ad altri fattori, evidenziati dall’Ufficio); 4) l’abbattimento cospicuo dell’utile di bilancio operato dalla RAGIONE_SOCIALE; 5) la riconducibilità dei due enti coinvolti (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) ai medesimi soggetti, a dimostrazione dell’assenza di utilità del costo per la RAGIONE_SOCIALE e della strumentalità RAGIONE_SOCIALE stesso ad esigenze personalistiche dei vertici aziendali; 6) il pagamento anticipato al 2008 RAGIONE_SOCIALE fatture di competenza 2009, a definitiva conferma dell’intento di mera pianificazione fiscale insito in tutta l’operazione.
Il quarto mezzo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39 e 40 del d.P.R. n. 600/1973, con riferimento all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., avendo errato la Commissione tributaria regionale, sia perché aveva negato il sindacato dell’Amministrazione finanziaria sulle operazioni economiche dell’imprenditore, sia perché aveva riservato ai vertici della Way l’assoluto arbitrio di distogliere beni ed attività societarie verso finalità che nulla avevano a che vedere con l’oggetto sociale.
4.1 I motivi, che vanno trattati unitariamente perché connessi, sono infondati.
4.2 In proposito, questa Corte ha, più volte, ribadito che « in tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all’art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, sono assistite da una “presunzione legale assoluta” circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti RAGIONE_SOCIALE sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale » (Cass., 7 giugno 2017, n. 14232), « senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori » (Cass., 6 aprile 2017, n. 8981; Cass., 19
gennaio 2018, n. 1420; Cass., 30 maggio 2018, n. 13508; Cass., 6 maggio 2020, n. 8540).
4.3 Ancora questa Corte ha affermato, pure di recente, che il citato art. 90, comma 8, costituisce norma speciale, destinata a derogare anche al regime generale di deducibilità dei costi previsto dall’art. 109 del T.U.I.R., trattandosi di disposizione che detta peculiari condizioni di deducibilità RAGIONE_SOCIALE spese di pubblicità che rispondono alle specifiche esigenze del settore di riferimento, ossia RAGIONE_SOCIALE compagini RAGIONE_SOCIALE; la norma intende perseguire finalità diverse che, con tutta evidenza, possono essere rintracciate nella voluntas legis di approntare un regime agevolativo per quei soggetti che decidono di investire nello sport amatoriale e di favorire – tramite la leva fiscale la diffusione di questo genere di attività giudicate socialmente utili e degne di protezione, stante anche la rilevanza costituzionale RAGIONE_SOCIALE sport (cfr. Cass., 27 luglio 2021, n. 21452, in motivazione).
4.4 Il legislatore ha, dunque, stabilito una presunzione assoluta di deducibilità del costo, rendendo non sindacabile la scelta dell’imprenditore di promuovere il nome, il marchio o l’immagine attraverso iniziative pubblicitarie nel settore sportivo dilettantistico; non si può, quindi, negare lo scomputo dei costi di sponsorizzazione sulla base di una asserita assenza di una diretta aspettativa di ritorno commerciale, atteso che una tale soluzione non si porrebbe neppure in linea con la stessa nozione di inerenza, come delineatasi nel tempo, che è di natura qualitativa e non quantitativa (Cass., 20 dicembre 2018, n. 33030; Cass., 16 dicembre 2019, n. 33120; Cass., 4 marzo 2020, n. 6017) e non è, dunque, più basata sulla necessaria riconducibilità dell’onere alla percezione di ricavi da parte dell’impresa che sostiene il costo; neppure è consentita la contestazione della incongruità o dell’antieconomicità del costo, dal momento che nel campo RAGIONE_SOCIALE sponsorizzazioni è improponibile, se non impossibile, individuare l’ammontare «congruo» di una sponsorizzazione, poiché
queste spese, di solito, sono sostenute nella prospettiva di aumentare i ricavi, senza la ben che minima garanzia che tale obiettivo possa essere davvero conseguito (cfr. Cass., 27 luglio 2021, n. 21452, citata).
4.5 In conclusione, dunque, il peculiare regime approntato dall’art. 90, comma 8, citato, come evidenziato dalle recenti pronunce di questa Corte, in forza della sua natura agevolativa, fissa una presunzione assoluta di inerenza e congruità RAGIONE_SOCIALE sponsorizzazioni rese a favore di imprese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE laddove risultino soddisfatti i requisiti sopra indicati, ossia che i corrispettivi erogati siano destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante e sia riscontrata, a fronte dell’erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima (Cass., 19 gennaio 2018, n. 1420; Cass., 6 maggio 2019, n. 11797; Cass., 15 gennaio 2020, n. 8540), e consente, di conseguenza, di ritenere integralmente deducibili tali spese dal soggetto sponsor (cfr. Cass., 27 luglio 2021, n. 21452).
4.6 Ciò posto, nella fattispecie in esame, l’RAGIONE_SOCIALE, come sottolineato nella motivazione della decisione impugnata, non ha mosso contestazioni afferenti alla effettiva corresponsione RAGIONE_SOCIALE somme da parte della società contribuente ed alla specifica attività del beneficiario della stessa, a fronte della prova della emissione RAGIONE_SOCIALE relative fatture e dei pagamenti effettuati con mezzi finanziari tracciabili (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); piuttosto, l’Ufficio finanziario ha rimarcato, in punto di fatto, che la spesa pubblicitaria in esame difettava di inerenza ed era antieconomica e ha fondato le censure sul presupposto che l’Amministrazione finanziaria potesse sindacare le scelte economiche dell’imprenditore, al fine di negare l’inerenza dei costi di sponsorizzazione manifestamente sproporzionati rispetto all’utilità ritraibile dalla pubblicità.
Si tratta di una affermazione che si pone in contrasto con la corretta nozione di inerenza, che, come già affermato da questa Corte, non
poggia sulla necessaria riconducibilità dell’onere di sponsorizzazione alla percezione di ricavi da parte dell’impresa che sostiene il costo, e non tiene conto dell’evoluzione RAGIONE_SOCIALE tecniche pubblicitarie che porta ad escludere che, nell’attuale mercato «globalizzato», ai fini della sussistenza del requisito dell’inerenza RAGIONE_SOCIALE spese di pubblicità, debba sussistere un legame territoriale tra l’offerta pubblicitaria e l’area geografica in cui l’impresa svolge la propria attività (Cass., 25 febbraio 2015, n. 3770), né una relazione tra il concetto di spesa e quello di impresa, assumendo rilevanza il costo non tanto per la sua esplicita diretta connessione ad una precisa componente di reddito, bensì in virtù di una correlazione con un’attività potenzialmente idonea alla produzione di utili (Cass., 27 luglio 2021, n. 21452, citata).
La Commissione tributaria regionale ha affermato, conformemente ai principi sopra richiamati che, nel caso in esame, ricorrevano le condizioni richieste per l’applicabilità della disciplina prevista dall’art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002 ed ha, dunque, ritenuto del tutto irrilevante ogni valutazione circa l’inerenza e congruità dei costi, preclusa dalla prevista praesumptio legis e ha riconosciuto l’integrale deducibilità dei costi di sponsorizzazione.
Per quanto esposto, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna della RAGIONE_SOCIALE ricorrente al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che si liquidano come in dispositivo.
Non vi è luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato, perché il provvedimento con cui il giudice dell’impugnazione, nel respingere integralmente la stessa (ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile), disponga, a carico della parte che l’abbia proposta, l’obbligo di versare – ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti
RAGIONE_SOCIALE Amministrazioni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass., Sez. U., 25 novembre 2013, n. 26280; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 11 novembre 2022.