Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19075 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19075 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/07/2025
Oggetto: Tributi
Costi di sponsorizzazione 2014
MOTIVAZIONE APPARENTE
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 1353 del ruolo generale dell’anno 20 24, proposto
Da
Agenzia delle entrate in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , COGNOME NOME e COGNOME NOME, in proprio e quali soci;
per la cassazione della sentenza n. 912/07/2023 della Corte di Giustizia di secondo grado dell’Emilia Romagna, depositata in data 2 ottobre 2023, non notificata;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME di Nocera;
RILEVATO CHE
L’ Agenzia delle entrate emetteva: 1) nei confronti di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , avviso di accertamento con il quale contestava per il 2014 l’indebita deduzione, ai fini Ires e Irap, e detrazione, ai fini Iva, di quote di ammortamento di automezzi e arredi nonché di costi per sponsorizzazione, ritenuti non documentati; 2) nei confronti delle socie due avvisi di accertamento con i quali aveva contestato un maggior reddito da partecipazione ai fini Irpef.
2.La Commissione tributaria provinciale di Modena, con sentenza n. 637/01/2019, previa riunione, ha rigettato i ricorsi ritenendo, con riguardo a quanto ancora di interesse, che le spese sostenute non potevano qualificarsi di sponsorizzazione – integralmente deducibili- in quanto non risultavano provate le controprestazioni dovute dalle associazioni sportive dilettantistiche.
3.L’appello della società e dei soci veniva accolto dalla sentenza n. 912/07/2023 della Corte di Giustizia di secondo grado dell’Emilia – Romagna.
4.Avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Rimangono intimati la società e i soci.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza ( error in procedendo ) per violazione degli artt. 132 c.p.c., 36 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CGT di II grado accolto l’appello dei
contribuenti senza esplicitare le ragioni sottese alla decisione facendo esclusivamente riferimento alla giurisprudenza di legittimità in materia di spese di sponsorizzazione.
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 90, comma 8, della legge n. 289/2002, 108 TUIR e 2697 c.c. per avere la CGT di II grado -a fronte della contestazione dell’Ufficio della mancata documentazione dei dedotti costi di sponsorizzazione -accolto l’appello dei contribuenti senza verificare l’assolvimento da parte di questi ultimi dell’onere probatorio relativo all’effettivo svolgimento da parte degli sponsorizzati di una specifica attività promozionale dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante.
3.Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.
3.1. Occorre premettere che 1uesta Corte ha, più volte, ribadito che «in tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all’art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, sono assistite da una “presunzione legale assoluta” circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale» (Cass., 7 giugno 2017, n. 14232), «senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori» (Cass., 6 aprile 2017, n. 8981; Cass., 19 gennaio 2018, n. 1420; Cass., 30 maggio 2018, n. 13508; Cass., 6 maggio 2020, n. 8540).
3.2.Ancora si è affermato che il citato art. 90, comma 8, costituisce norma speciale, destinata a derogare anche al regime generale di deducibilità dei costi previsto dall’art. 109 del T.U.I.R., trattandosi di disposizione che detta peculiari condizioni di deducibilità delle spese di pubblicità che rispondono alle specifiche esigenze del settore di riferimento, ossia delle compagini sportive dilettantistiche; la norma intende perseguire finalità diverse che, con tutta
evidenza, possono essere rintracciate nella voluntas legis di approntare un regime agevolativo per quei soggetti che decidono di investire nello sport amatoriale e di favorire – tramite la leva fiscale – la diffusione di questo genere di attività giudicate socialmente utili e degne di protezione, stante anche la rilevanza costituzionale dello sport (cfr. Cass., 27 luglio 2021, n. 21452, in motivazione).
3.3.Il legislatore ha, dunque, stabilito una presunzione assoluta di deducibilità del costo, rendendo non sindacabile la scelta dell’imprenditore di promuovere il nome, il marchio o l’immagine attraverso iniziative pubblicitarie nel settore sportivo dilettantistico; non si può, quindi, negare lo scomputo dei costi di sponsorizzazione sulla base di una asserita assenza di una diretta aspettativa di ritorno commerciale, atteso che una tale soluzione non si porrebbe neppure in linea con la stessa nozione di inerenza, come delineatasi nel tempo, che è di natura qualitativa e non quantitativa (Cass., 20 dicembre 2018, n. 33030; Cass., 16 dicembre 2019, n. 33120; Cass., 4 marzo 2020, n. 6017) e non è, dunque, più basata sulla necessaria riconducibilità dell’onere alla percezione di ricavi da parte dell’impresa che sostiene il costo; neppure è consentita la contestazione della incongruità o dell’antieconomicità del costo, dal momento che nel campo delle sponsorizzazioni è improponibile, se non impossibile, individuare l’ammontare «congruo» di una sponsorizzazione, poiché queste spese, di solito, sono sostenute nella prospettiva di aumentare i ricavi, senza la ben che minima garanzia che tale obiettivo possa essere davvero conseguito (cfr. Cass., 27 luglio 2021, n. 21452, citata).
3.4.Questa Corte ha precisato che, in tema di spese di sponsorizzazione, il regime di cui all’art. 90, comma 8, della l. n. 289 del 2002, nel testo vigente “ratione temporis”, fissa una presunzione assoluta di inerenza e congruità delle sponsorizzazioni rese a favore di imprese sportive dilettantistiche laddove i corrispettivi erogati siano destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante e sia riscontrata, a fronte dell’erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima, consentendo, di conseguenza, di
ritenere integralmente deducibili tali spese dal reddito del soggetto sponsor (da ultimo, ex multis, Cass. Sez. 5 – , Ordinanza n. 4612 del 14/02/2023; Cass., 15 gennaio 2020, n. 8540).
3.5.Posto quanto sopra, premesso che come precisato da questa Corte, «ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento» (Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 25456 del 2018; n. 22949 del 2018; Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., sez. 6-5, 28829 del 2021), nella specie, la CGT si è limitata apoditticamente ad affermare che ‘ l’art. 90, comma 8 della legge n. 289/2002… introduce una presunzione legale assoluta di inerenza della spesa. A fronte di ciò le sponsorizzazioni erogate dalla ASD sono deducibili integralmente in qualità di spese di pubblicità dal reddito del soggetto er ogante fino ad un importo di euro 200.000; anche l’Iva addebitata è integ ralmente detraibile per l’azienda sponsorizzata. La Cassazione , oltre a sostenere la deducibilità delle spese di sponsorizzazione precisa che l’Ufficio non è legittimato ad effettuare una valutazione in merito all’inerenza della spesa stessa fino alla soglia che la normativa ha prefissato; è irrilevante ogni considerazione che vagli tali oneri come antieconomici e non inerenti in relazione all’entità della spesa e/o attività dello sponsor e del soggetto sponsorizzato….i costi di sponsorizzazione sono deducibili dal reddito di impresa ove risultino inerenti all’attività stessa anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, esclusa ogni valutazione in termini di utilità, vantaggio o potenziale incremento per l’attività;.. l’inerenza dei costi di sponsorizzazione, rispetto all’attività di impresa, va intesa in senso qualitativo come potenziale e indiretto beneficio per l’attività imprenditoriale, e non in senso meramente quantitativo… ‘ ; con ciò senza esplicitare le ragioni della decisione con riferimento al caso concreto e, in particolare, senza valutare a fronte della contestazione dell’Ufficio circa la
mancata documentazione e certezza delle dedotte spese di sponsorizzazione l’assolvimento dell’onere probatorio da parte della società contribuente in ordine alla effettiva esistenza, a fronte della erogazione dei corrispettivi da parte di quest’ultima , di una specifica attività dei beneficiari della medesima (soggetti sponsorizzati) volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante.
4.In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia -Romagna, in diversa composizione;
P.Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia -Romagna, in diversa composizione;
Così deciso in Roma il 28 maggio 2025