Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23531 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23531 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15157/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-ricorrente- contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (domicilio digitale: EMAIL)
-controricorrente- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE RAGIONE_SOCIALE MARCHE n. 229/2022 depositata il 24 febbraio 2022, notificata il 14 aprile 2022
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 3 luglio 2025 dal Consigliere COGNOME NOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE emetteva nei confronti di NOME COGNOME, esercente la professione di agente di commercio nel settore RAGIONE_SOCIALEa vendita di esplosivi industriali, un avviso di accertamento con il quale, per quanto qui ancora interessa, disconosceva la deducibilità RAGIONE_SOCIALEe spese di
sponsorizzazione dallo stesso sostenute nell’anno 2005 in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, operando le conseguenti riprese fiscali ai fini RAGIONE_SOCIALE‘IRPEF, RAGIONE_SOCIALE‘IRAP e RAGIONE_SOCIALE‘IVA. Il contribuente impugnava tale avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, che respingeva il suo ricorso.
La decisione veniva, però, successivamente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALEe Marche, la quale, con sentenza n. 229/2022 del 24 febbraio 2022, in parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello RAGIONE_SOCIALEa parte privata, annullava l’atto impositivo limitatamente al recupero RAGIONE_SOCIALEe spese di sponsorizzazione, rispetto alle quali riteneva operante la presunzione legale assoluta RAGIONE_SOCIALEa natura pubblicitaria dei relativi costi, nonché RAGIONE_SOCIALEa loro inerenza e congruità.
Contro questa sentenza, notificata il 14 aprile 2022, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Il COGNOME ha resistito con controricorso.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 c.p.c..
Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, del medesimo articolo il controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 90, comma 8, RAGIONE_SOCIALEa L. n. 289 del 2002, RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 109 del TUIR e degli artt. 115 e 116 c.p.c..
1.1 Si critica l’impugnata sentenza per aver riconosciuto la deducibilità RAGIONE_SOCIALEe spese di sponsorizzazione dichiarate dal contribuente per l’anno d’imposta in verifica, pur in assenza di prova RAGIONE_SOCIALE‘effettivo svolgimento di attività promozionale da parte
del soggetto sponsorizzato, nonché RAGIONE_SOCIALE‘inerenza e congruità dei costi sopportati.
1.2 Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.
1.3 Secondo un consolidato orientamento di legittimità, la norma di cui all’art. 90, comma 8, RAGIONE_SOCIALEa L. n. 289 del 2002 -abrogata dall’art. 52, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 36 del 2021 ma applicabile «ratione temporis» alla presente vertenzacostituisce una disposizione speciale che deroga al regime generale previsto dall’art. 109 del TUIR, stabilendo una presunzione assoluta di deducibilità RAGIONE_SOCIALEe spese di sponsorizzazione sostenute a favore RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE, la quale riguarda sia l’inerenza sia la congruità dei relativi costi e non può essere messa in discussione dall’Amministrazione Finanziaria sulla base di una loro presunta antieconomicità (cfr. Cass. n. 96/2025, Cass. n. 20900/2024, Cass. n. 4612/2023, Cass. n. 21452/2021).
1.4 Si è, al riguardo, precisato che tale presunzione opera solo laddove risultino soddisfatti i seguenti requisiti: (a)il soggetto sponsorizzato sia una compagine RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; (b)sia rispettato il limite quantitativo di spesa; (c)la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine e i prodotti RAGIONE_SOCIALEo sponsor; (d)il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale (cfr. Cass. n. 4920/2025, Cass. n. 29217/2024, Cass. n. 21387/2024).
1.5 Ai suenunciati princìpi di diritto si è attenuta la CTR, che ad essi ha fatto esplicito richiamo.
1.6 Invero, dopo aver ricordato che quella «quella sancita dall’art. 90, comma 8, legge 289/2002 è… una ‘presunzione assoluta’, oltre che RAGIONE_SOCIALEa natura di ‘spesa pubblicitaria’, altresì di inerenza RAGIONE_SOCIALEa spesa stessa fino alla soglia, normativamente prefissata, RAGIONE_SOCIALE‘importo di euro 200.000,00» , i giudici regionali hanno accertato che: (a) «l’importo complessivo» dei costi di sponsorizzazione sopportati dal COGNOME «rientra (va) nel limite di
spesa previsto dal citato articolo 90» ; (b) «l’esborso del denaro non e (ra) contestato ed e (ra) provato dagli assegni emessi dal contribuente» ; (c) «non e (ra) in contestazione ed e (ra) comunque provata l’esecuzione del servizio di pubblicità da parte RAGIONE_SOCIALEa società sponsorizzata», come evincibile dalle «fotografie allegate» ; (d) «non e (ra) infine contestato che la società sponsorizzata fosse una RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE riconosciuta dalla rispettiva federazione» .
1.7 Sulla scorta RAGIONE_SOCIALEa ricostruzione in fatto contenuta nell’impugnata sentenza, appare corretta la riconduzione dei costi di cui trattasi nell’àmbito previsionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 90, comma 8, RAGIONE_SOCIALEa L. n. 289 del 2002, con la conseguente operatività in favore del contribuente RAGIONE_SOCIALEa presunzione legale assoluta RAGIONE_SOCIALEa natura pubblicitaria RAGIONE_SOCIALEa spesa, RAGIONE_SOCIALEa sua inerenza e RAGIONE_SOCIALEa sua congruità.
1.8 Il motivo, dunque, sotto questo aspetto, si rivela privo di fondamento.
1.9 Inammissibile è, invece, il profilo di doglianza incentrato sulla pretesa violazione RAGIONE_SOCIALEe altre norme citate in rubrica.
1.10 È «ius receptum» che la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c. si configura nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia attribuito l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova a una parte diversa da quella che ne era gravata secondo le regole basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, e non quando formi oggetto di censura l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALEe prove svolto dal detto giudice (cfr. Cass. n. 13746/2025, Cass. n. 12507/2025, Cass. n. 11498/2025, Cass. n. 9392/2025).
1.11 Altrettanto ferma è la giurisprudenza di questa Corte nell’affermare che la denuncia di violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo quando si alleghi che il giudice abbia posto a base RAGIONE_SOCIALEa decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei casi in cui la legge lo permette, oppure abbia disatteso prove legali vagliandole secondo il suo prudente apprezzamento o, per contro, conferito valore di
prova legale a una risultanza istruttoria che ne è priva; non è, invece, ammissibile quando si contesti l’errata valutazione del materiale istruttorio da lui compiuta (cfr., ex plurimis , fra le più recenti, Cass. n. 13372/2025, Cass. n. 13115/2025, Cass. n. 8868/2025, Cass. n. 5531/2025).
1.12 Ciò posto, va osservato che nel caso di specie quel che si rimprovera alla CTR non è di aver invertito l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova, né di aver deciso la causa in base a prove non introdotte dalle parti o ammesse d’ufficio oltre i poteri di indagine riconosciuti al giudice, nè di aver attribuito a una determinata prova una valenza diversa da quella prevista dalla legge, bensì di non aver valutato in modo corretto le emergenze processuali, erroneamente ritenendo che il contribuente fosse riuscito a dimostrare la sussistenza dei requisiti ai quali l’art. 90, comma 8, RAGIONE_SOCIALEa L. n. 289 del 2002 subordina la deducibilità RAGIONE_SOCIALEe spese di sponsorizzazione sostenute in favore di RAGIONE_SOCIALE.
1.13 Una simile lagnanza non può, tuttavia, trovare ingresso nell’odierna sede, risolvendosi nel tentativo di sollecitare la Corte a un non consentito riesame del giudizio in fatto espresso dal collegio regionale.
1.14 Per quanto, poi, specificamente attiene alla dedotta violazione del principio di non contestazione, mette conto evidenziare che la censura manca di decisività, giacchè la pronuncia in scrutinio non si fonda sulla pura e semplice applicazione di tale principio, avendo i giudici d’appello spiegato, nella parte motivazionale, che le circostanze rilevanti ai fini del riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa fondatezza RAGIONE_SOCIALEe ragioni del contribuente risultavano comunque idoneamente comprovate «per tabulas» .
Con il secondo motivo, proposto a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., è lamentata l’omessa disamina di un fatto decisivo e controverso.
2.1 Si sostiene che la Commissione regionale avrebbe tralasciato di
considerare che le prestazioni fatturate al COGNOME dall’RAGIONE_SOCIALE, i cui costi erano stati da lui dedotti ai fini RAGIONE_SOCIALEe imposte dirette e detratti ai fini RAGIONE_SOCIALE‘IVA, e apparivano .
2.2 Anche questo motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.
2.3 Il asseritamente non esaminato dalla CTR consisterebbe nel difetto RAGIONE_SOCIALEa dal contribuente (ovvero quella di ) e, .
2.4 Si sottolinea, in proposito, che non , né .
2.5 Sussistevano, pertanto, a detta RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, che, se tenute in debita considerazione, avrebbero dovuto indurre il collegio di seconde cure a negare la deducibilità RAGIONE_SOCIALEe spese in discorso.
2.6 A prescindere da ogni rilievo in ordine alla possibilità di qualificare le surriferite circostanze come veri e propri «fatti», nell’accezione accolta dalle Sezioni Unite con gli arresti nn. 8053 -8054/2014, va comunque notato che esse non sono state ignorate dalla CTR, la quale, come è palese, le ha implicitamente ritenute irrilevanti a fronte RAGIONE_SOCIALE‘acclarata operatività RAGIONE_SOCIALEa presunzione legale assoluta di cui all’art. 90, comma 8, RAGIONE_SOCIALEa L. n. 289 del 2002, preclusiva di qualsiasi ulteriore indagine circa la natura RAGIONE_SOCIALEa spesa contestata, la sua inerenza all’attività d’impresa svolta dal
contribuente e la sua congruità.
2.7 Tanto basta, in ogni caso, ad escludere che i fatti di cui si lamenta l’omesso esame possano essere considerati «decisivi» ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., cioè idonei a condurre a una diversa soluzione RAGIONE_SOCIALEa controversia.
2.8 Per il resto, il mezzo di gravame che si sta scrutinando mira nella sostanza, al pari del precedente, a una non consentita rivalutazione del merito RAGIONE_SOCIALEa vicenda di causa.
In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Non deve farsi luogo all’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALEe spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa L. n. 228 del 2012, essendo l’RAGIONE_SOCIALE esentata, mediante il meccanismo RAGIONE_SOCIALEa prenotazione a debito previsto in favore RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni pubbliche (arg. ex artt. 12, comma 5, del D.L. n. 16 del 2012, convertito in L. n. 44 del 2012, e 158, comma 1, lettera a, del D.P.R. n. 115 del 2002), dal pagamento RAGIONE_SOCIALEe imposte e tasse gravanti sul processo (cfr. Cass. n. 4752/2025, Cass. n. 28204/2024, Cass. n. 27301/2016).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 5.400 euro (di cui 200 per esborsi), oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione