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Spese di sponsorizzazione: la Cassazione chiarisce

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 34305/2025, interviene sul tema delle spese di sponsorizzazione a favore di associazioni sportive dilettantistiche. Viene stabilito che la presunzione legale di deducibilità non è assoluta. L’azienda sponsor deve provare non solo il rispetto dei limiti di spesa e la natura del soggetto sponsorizzato, ma anche l’effettivo svolgimento di una specifica attività promozionale da parte di quest’ultimo, per distinguere la spesa da una mera erogazione liberale.

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Pubblicato il 25 gennaio 2026 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Deducibilità delle spese di sponsorizzazione: non basta il contratto

La deducibilità fiscale delle spese di sponsorizzazione erogate a favore di associazioni sportive dilettantistiche è un tema di grande interesse per le imprese. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti cruciali, stabilendo che la presunzione di legge sulla natura pubblicitaria di tali spese non è incondizionata. Per l’azienda sponsor, non è sufficiente dimostrare l’esistenza di un contratto o l’iscrizione dell’associazione al CONI; è necessario provare che sia stata effettivamente svolta un’attività promozionale specifica. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante pronuncia.

I Fatti di Causa

Una società si vedeva contestare dall’Agenzia delle Entrate la deducibilità dei costi sostenuti per la sponsorizzazione di alcune associazioni sportive dilettantistiche per gli anni d’imposta 2011 e 2012. L’Amministrazione Finanziaria riteneva che non fossero state fornite prove sufficienti a giustificare tali deduzioni.

Nei gradi di merito, la Commissione Tributaria di secondo grado aveva dato ragione alla società contribuente, ritenendo sufficiente la documentazione prodotta in appello che attestava l’iscrizione delle associazioni sportive al CONI. L’Agenzia delle Entrate, insoddisfatta della decisione, proponeva ricorso per Cassazione, lamentando principalmente due aspetti: la violazione della norma sulla presunzione di deducibilità (art. 90, L. 289/2002) e la presenza di una motivazione solo apparente nella sentenza impugnata.

La Decisione della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, sebbene solo per uno dei due motivi proposti. Ha rigettato la censura relativa alla motivazione apparente, ritenendo che la sentenza di secondo grado, pur sintetica, avesse espresso un ragionamento comprensibile. Tuttavia, ha ritenuto fondato il motivo centrale relativo all’errata interpretazione della norma sulle spese di sponsorizzazione.

I giudici di legittimità hanno cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado in diversa composizione. Il nuovo giudice dovrà riesaminare il caso attenendosi ai principi di diritto enunciati dalla Cassazione, verificando in concreto la sussistenza di tutti i requisiti per la deducibilità delle spese.

Le Motivazioni: la presunzione sulle spese di sponsorizzazione non è incondizionata

Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 90, comma 8, della Legge n. 289/2002. Questa norma introduce una “presunzione legale assoluta” sulla natura pubblicitaria (e non di rappresentanza) delle spese in questione, ma solo se sono soddisfatte precise condizioni. La Corte ha chiarito che tale presunzione non esonera il contribuente dall’onere di provare l’effettiva esistenza di tali presupposti.

In sintesi, per beneficiare della deducibilità, l’azienda deve dimostrare che:
1. Il soggetto sponsorizzato sia effettivamente una compagine sportiva dilettantistica.
2. Sia rispettato il limite quantitativo di spesa previsto dalla norma (all’epoca, 200.000 euro).
3. L’obiettivo della sponsorizzazione sia la promozione dell’immagine o dei prodotti dello sponsor.
4. Il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale.

Quest’ultimo punto è cruciale. La Corte ha sottolineato che la mancanza di una verifica su questo aspetto impedisce di distinguere una spesa di pubblicità, fiscalmente deducibile, da una mera erogazione a fondo perduto, che non lo è. Il giudice di merito aveva errato nel non accertare se, a fronte dell’erogazione economica, vi fosse stata una reale controprestazione promozionale.

Le Conclusioni: implicazioni pratiche per le aziende sponsor

Questa ordinanza rappresenta un monito importante per tutte le imprese che investono in sponsorizzazioni sportive. La decisione della Cassazione rafforza un orientamento consolidato: per dedurre i costi, non basta un contratto ben scritto o l’affiliazione del partner al CONI. È indispensabile che l’azienda raccolga e conservi prove concrete dell’attività promozionale svolta dall’associazione sportiva.

Documenti come fotografie degli atleti con il marchio dello sponsor, rassegne stampa, materiali pubblicitari, video degli eventi e qualsiasi altra testimonianza dell’effettiva promozione diventano fondamentali in caso di accertamento fiscale. Le aziende devono quindi adottare un approccio proattivo, monitorando l’adempimento degli obblighi contrattuali da parte delle società sponsorizzate e costruendo un solido fascicolo probatorio a supporto della deducibilità delle spese di sponsorizzazione.

Le spese di sponsorizzazione a favore di associazioni sportive dilettantistiche sono sempre deducibili?
No. La deducibilità è subordinata al rispetto di precise condizioni. L’azienda deve dimostrare che il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica, che sia rispettato il limite di spesa, che l’obiettivo sia promozionale e, soprattutto, che l’associazione abbia effettivamente svolto una specifica attività di promozione.

Cosa deve provare concretamente un’azienda per dedurre queste spese?
L’azienda deve provare l’esistenza di una controprestazione promozionale. Non basta il contratto, ma servono prove concrete come foto, video, rassegne stampa o altri materiali che dimostrino che l’associazione sponsorizzata ha effettivamente promosso l’immagine o i prodotti dello sponsor.

L’iscrizione dell’associazione sportiva al CONI è una garanzia sufficiente per la deducibilità?
No. Secondo la Corte, l’iscrizione al CONI è un requisito formale ma non sufficiente. L’elemento determinante è l’effettivo svolgimento di un’attività promozionale a favore dello sponsor, che deve essere provato dall’azienda contribuente.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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