Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2335 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2335 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/01/2025
Avv. Acc. IRPEF -IRAP 2007
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13294/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato.
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , con sede in Corato, INDIRIZZO rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME elettivamente domiciliata presso l’Avvocato NOME COGNOME con studio in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
nonché contro
COGNOME rappresentato e difeso dall’Avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso la Sig. NOME COGNOME in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PUGLIA n. 455/2016, depositata in data 24 febbraio 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2024 dal Consigliere dott.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
In data 5 dicembre 2012 veniva notificato alla Società RAGIONE_SOCIALE nella persona dell’amministratore unico e legale rappresentante Sig. COGNOME NOME, l’atto di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale l’Agenzia delle Entrate -direzione provinciale di Barletta – Andria – Trani – rettificava la dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2007, accertando un maggior reddito d’impresa pari a € 72.812,00, in luogo di quello dichiarato, pari a € 31.812,00, e conseguentemente una maggiore imposta ai fini IVA e IRAP con relative sanzioni. In particolare, l’Ufficio contestava l’inerenza e la congruità delle spese di sponsorizzazione sostenute dalla parte in relazione al contratto intercorso con l’Associazione sportiva dilettantistica Fiore di Puglia e, per l’effetto, disconosceva la detrazione dell’IVA addebitata a titolo di rivalsa. Con l’ulteriore avviso di accertamento n. TVS010302013 l’Ufficio rideterminava anche il maggior reddito di partecipazione in capo al socio, per € 72.812,00.
Avverso gli avvisi il contribuente e la società proponevano distinti ricorsi dinanzi alla C.t.p. di Bari; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p., previa riunione dei ricorsi, con sentenza n. 221/07/2014, li accoglieva.
Contro tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi la C.t.r. della Puglia; si costituiva in giudizio sia il contribuente che la società, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.
Con sentenza n. 455/15/2016, depositata in data 24 febbraio 2016, la C.t.r. adita rigettava il gravame dell’Ufficio.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Puglia, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi mentre il contribuente e la società hanno resistito con un unico controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 28 novembre 2024 per la quale i controricorrenti hanno depositato memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la RAGIONE_SOCIALE ha mancato di valutare circostanze che dimostravano la non inerenza delle spese di sponsorizzazione dedotte dalla parte e, quindi, la loro non deducibilità.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), dell’art. 90, comma 8, della L. 27 dicembre 2002, n. 289, dell’art. 115, comma 1, cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha, da un lato, violato il principio dell’onere della prova, atteso che i contribuenti, sui quali incombeva il relativo onere, non hanno fornito in alcun modo prova del collegamento teleologico tra la spesa e l’attività dei soggetti interessati (ossia i vantaggi che la società ricavava dalla spesa), richiesta per ammettere la deducibilità di tali costi; dall’altro, ha ritenuto prove idonee a fondare la decisione il contratto di sponsorizzazione, assolutamente generico, e le fatture prodotte dalla contribuente.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Motivazione meramente apparente in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui,
nella sentenza impugnata , la C.t.r. non ha fornito motivazione della correlazione tra incremento dei ricavi, rispetto al 2006, e costi di pubblicità asseritamente sostenuti nel 2007.
Il primo motivo di ricorso proposto è inammissibile; con esso, in particolare, parte ricorrente censura la sentenza della C.t.r. nella parte in cui non ha valutato circostanze che dimostravano la non inerenza delle spese di sponsorizzazione dedotte dalle parti e, quindi, la loro non deducibilità.
2.1. Invero, non è proponibile censura tramite il n. 5 dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ. in quanto il caso di specie ha riguardo ad una situazione di c.d. doppia conforme ex art. 348 ter , quarto e quinto comma, cod. proc. civ.: il Giudice di appello, infatti, ha respinto il gravame dell’Ufficio per le stesse ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado appellata e, pertanto, lo stesso avrebbe potuto impugnare la sentenza della C.t.r. solo per i motivi da 1 a 4 di cui all’art. 360, primo comma, cod. proc. civ. (Cass., SS.UU., n. 8053/2014, Cass. n. 29222/2019, Cass. n. 7724/2022, Cass. n. 5947/2023 e Cass. 2701/2024). Di poi, costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui, nell’ipotesi di ‘doppia conforme’, il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) -deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 22/12/2016, n. 26774; Cass. 28/02/2023 n. 5947).
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile; con esso parte ricorrente si duole della decisione della C.t.r. poiché, da un lato, non ha rilevato il mancato assolvimento dell’onere della prova da parte dei contribuenti circa il collegamento teleologico tra la spesa e l’attività dei soggetti interessati (ossia i vantaggi che la società
ricavava dalla spesa), richiesta per ammettere la deducibilità di tali costi; dall’altro, ha ritenuto prove idonee a fondare la decisione il contratto di sponsorizzazione, assolutamente generico, e le fatture prodotte.
3.1. L’art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria del 2003) stabilisce: «Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell’articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
3.2. Senonché, nel corpo del ricorso, risultano riportati documenti afferenti l’annualità del 2008 laddove l’annualità oggetto della sentenza impugnata è quella del 2007 per cui i motivi non attingono precipuamente alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
Il terzo motivo di ricorso proposto è anch’esso infondato; con esso, in particolare, parte ricorrente censura la sentenza della C.t.r nella parte in cui non ha motivato con riferimento alla correlazione tra incremento dei ricavi, rispetto al 2006, e costi di pubblicità asseritamente sostenuti nel 2007.
4.1. L’affermazione relativa a questa correlazione è solo ulteriore e va inserita all’interno delle più ampie considerazioni (riportate nell’esame del precedente motivo) con cui la C.t.r ha rigettato l’appello dell’ufficio, considerazioni che, all’uopo, sottolineavano l’ assolvimento dell’onere probatorio da parte della società
contribuente e correttamente ritenevano necessaria la sola idoneità della spesa sostenuta a generare un ritorno economico, sulla base delle due condizioni dell’effettiva corresponsione delle somme a titolo di sponsorizzazione per la promozione dei prodotti e della specifica attività del beneficiario della stessa, e non anche la concreta prova della congruità e del ritorno economico della stessa spesa.
5. In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale, non si applica l’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 5.600,00, oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15 % oltre ad IVA e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Roma il 28 novembre 2024.